Cassazione Civile, Ordinanza n. 12672/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di avvisi di addebito per omissioni contributive, dei quali il destinatario riferiva di essere venuto a conoscenza solo tramite richiesta di estratto di ruolo al concessionario della riscossione. In primo grado l'opposizione era stata dichiarata inammissibile; in appello la decisione era stata confermata, valorizzando la genericità del disconoscimento delle copie dei documenti prodotti dall'ente previdenziale e dal concessionario a prova della notifica degli avvisi di addebito e della cartella. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto due censure: da un lato, l'erronea interpretazione della disciplina sul disconoscimento della copia dell'avviso di ricevimento delle raccomandate, sostenendo che ciò avrebbe imposto la produzione degli originali; dall'altro, l'erronea interpretazione della disciplina sulla prescrizione dei crediti portati dalla cartella, contestando la dichiarata inammissibilità della questione per genericità e per mancata deduzione in primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decisiva della sentenza impugnata, fondata sulla genericità del disconoscimento delle copie prodotte e sulla conseguente piena idoneità probatoria delle riproduzioni documentali, nonché sull'assenza di un onere del concessionario di produrre l'originale della cartella. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato inammissibile per difetto di specificità, poiché non censurava adeguatamente la statuizione di merito che aveva ritenuto genericamente proposta e comunque non introdotta in primo grado la questione della prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito; nessuna regolazione delle spese è stata effettuata per mancata attività difensiva delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Le riproduzioni meccaniche o informatiche fanno piena prova dei fatti rappresentati se la loro conformità non è specificamente e chiaramente disconosciuta.
La conformità delle copie all'originale deve essere oggetto di disconoscimento espresso; in mancanza, la copia è utilizzabile come prova.
Chi intende disconoscere una scrittura privata deve negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione.
La scrittura privata si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza.
art. 30, comma 4, d.l. n. 78 del 2010
La notifica dell'avviso di addebito può essere eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento secondo il modello richiamato dalla disciplina della riscossione.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La disciplina della notifica richiamata per gli avvisi di addebito consente il perfezionamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è ammessa solo in casi tassativi, quando l'iscrizione a ruolo arrechi specifici pregiudizi indicati dalla norma; fuori da tali ipotesi manca l'interesse ad agire.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
È una delle ipotesi di pregiudizio che rendono ammissibile l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato come una delle situazioni in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione e legittimare l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
art. 46 legge n. 46 del 1999
Viene richiamato nel testo come termine di decadenza per far valere in opposizione ulteriori motivi non dedotti tempestivamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità all'originale di copie fotografiche o informatiche deve essere specifico, chiaro e circostanziato; un dissenso generico non è idoneo a scalfire la forza probatoria del documento prodotto in copia.
- Quando la parte contesta la notifica di atti eseguita a mezzo posta, l'avviso di ricevimento e gli atti di relata che rivestono natura di atto pubblico sono assistiti da fede privilegiata; per contestarne la veridicità non basta un disconoscimento generico, occorrendo gli strumenti processuali propri della querela di falso, salvo mero errore materiale immediatamente percepibile.
- Non sussiste, in linea generale, un onere del concessionario della riscossione di produrre in giudizio l'originale della cartella, potendo la prova della notifica essere desunta dalla documentazione disponibile e validamente prodotta.
- L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dalla legge e in presenza di un concreto pregiudizio attuale; fuori da tali ipotesi difetta l'interesse ad agire.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito è fondata sulla genericità del disconoscimento o sulla tardività/genericità di una questione, il ricorso che attacchi profili diversi è inammissibile per difetto di specificità.
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