Cassazione Civile, Ordinanza n. 38598/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura selettiva di chiamata presso un dipartimento universitario per un posto di professore di seconda fascia nel settore del diritto costituzionale. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato gli atti della procedura per ritenuto conflitto di interessi nella composizione della commissione. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione ai soli fini del controllo sulla giurisdizione, articolando due censure: con la prima ha sostenuto che un componente del collegio avrebbe dovuto astenersi perché in precedenza coinvolto nella vicenda concorsuale, con conseguente nullità della sentenza per carenza di giurisdizione dell’organo giudicante; con la seconda ha dedotto che un diverso componente del collegio aveva superato il limite di età prima della deliberazione e avrebbe quindi dovuto essere collocato a riposo, con ulteriore carenza di giurisdizione e nullità della sentenza. In via subordinata ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la composizione e lo status dei componenti laici del C.G.A.R.S. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché estranee ai limiti esterni della giurisdizione sindacabili ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., trattandosi al più di errori in procedendo o di violazioni di legge interne al corretto esercizio della giurisdizione speciale, non di difetto assoluto di potere giurisdizionale. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e irrilevante la questione costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che la dedotta mancata astensione di un componente del collegio e la pretesa permanenza in servizio di un componente ultra-settantenne integrassero un difetto di giurisdizione sindacabile in cassazione. Ha affermato che solo un’alterazione strutturale dell’organo giudicante, tale da impedirne l’identificazione con quello previsto dalla legge, può configurare un vizio di giurisdizione; non invece le irregolarità attinenti alla composizione o al corretto esercizio della funzione giudicante. Di conseguenza, ha ritenuto priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale proposta in via subordinata. Nessuna statuizione sulle spese, in mancanza di difese degli intimati.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice speciale è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per violazioni dei limiti esterni della giurisdizione.
La censura era formalmente ricondotta al motivo di ricorso inerente alla giurisdizione, ma la Corte ha escluso che i vizi dedotti vi rientrassero.
Delimita il sindacato delle Sezioni unite sulle decisioni del giudice speciale ai soli motivi inerenti alla giurisdizione.
La mancata astensione del giudice è stata ritenuta questione interna al corretto esercizio della giurisdizione, non motivo di difetto di giurisdizione.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità della sentenza resa da collegio asseritamente illegittimo.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la nullità della sentenza derivasse dalla composizione illegittima del collegio.
d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373
Disciplina il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la sua composizione e lo status dei componenti designati dalla Regione.
art. 106 Cost.
Richiamato come parametro dei requisiti dei componenti laici del C.G.A.R.S.
art. 19, comma 1, n. 2; art. 27
Richiamata per il rinvio alle regole sul collocamento a riposo dei magistrati ordinari applicabili ai consiglieri di Stato.
r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511
Richiamato per il limite di età per il collocamento a riposo dei magistrati ordinari e, per rinvio, dei consiglieri di Stato.
Richiamato come conferma del regime del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
Conversione del decreto-legge richiamato sulla disciplina del collocamento a riposo.
art. 23 Statuto siciliano
La parte ricorrente lo ha invocato per sostenere che l’autonomia organizzativa non giustifica deroghe allo status dei magistrati.
art. 6 CEDU
Richiamato nel primo motivo a sostegno della dedotta violazione del diritto a un giudice imparziale.
art. 47 CDFUE
Richiamato in via subordinata nella questione di legittimità costituzionale, a tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
art. 6-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla decisione amministrativa come norma generale sul conflitto di interessi nell’azione amministrativa.
art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato quale disciplina del conflitto di interessi dei dipendenti pubblici.
art. 7 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
Richiamato quale regola deontologica sui conflitti di interesse dei dipendenti pubblici.
Usato come esempio della particolare severità del divieto di conflitto di interessi nell’agire pubblico.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione; restano esclusi i vizi di violazione di legge sostanziale o processuale che attengono ai limiti interni del potere giurisdizionale.
- La mancata astensione di un componente del collegio giudicante non integra, di regola, difetto di giurisdizione, ma al più un vizio del corretto esercizio della funzione giurisdizionale, non sindacabile dalle Sezioni unite nei limiti dell’art. 111, comma 8, Cost.
- Il difetto di giurisdizione del giudice speciale per irregolare composizione del collegio ricorre solo quando la struttura dell’organo sia alterata in modo tale da non coincidere con quella legalmente prevista, per assenza o illegittima presenza di componenti essenziali.
- La mera deduzione che un componente del collegio avrebbe dovuto essere collocato a riposo o astenersi non basta a configurare una carenza di giurisdizione, se non risulta una radicale alterazione strutturale dell’organo giudicante.
- La questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando il motivo di ricorso da cui dipende è inammissibile perché estraneo al perimetro del sindacato di giurisdizione consentito in cassazione.
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