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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19441/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto tra una società e un istituto di credito, garantito da fideiussione di alcuni soggetti. La cessionaria del credito otteneva decreto ingiuntivo sulla base di una ricognizione di debito; i debitori proponevano opposizione deducendo, tra l'altro, nullità della clausola anatocistica trimestrale, usurarietà degli interessi, estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. e violazione della buona fede ex art. 1375 c.c. Il tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo illegittima la capitalizzazione trimestrale, l'usurarietà degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, con saldo addirittura a credito degli opponenti. In appello la cessionaria otteneva riforma della decisione: la corte territoriale riteneva che l'usura sopravvenuta non potesse travolgere ex artt. 1339 e 1418 c.c. interessi validamente convenuti prima della l. n. 108/1996; che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000 vale a qualificare usurari solo gli interessi promessi o convenuti sopra soglia al momento della pattuizione; e che, esauritosi il rapporto prima dell'entrata in vigore della normativa antiusura, non vi fosse spazio per applicazioni retroattive. I ricorrenti per cassazione censuravano tale ricostruzione, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente applicato la disciplina dell'usura a rapporti anteriori e avesse travisato i conteggi peritali e di primo grado, che in realtà sarebbero stati fondati solo sull'eliminazione di anatocismo e commissioni di massimo scoperto, non su interessi usurari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari della controricorrente sull'improcedibilità per mancata richiesta di trasmissione del fascicolo, sulla presunta estinzione della società ricorrente e sulla carenza di legittimazione dei fideiussori. Nel merito ha ritenuto che l'unico motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, fosse in realtà diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e dei fatti di causa, con esposizione confusa, contraddittoria e priva di autosufficienza. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso si fondava su un presupposto smentito dagli atti, poiché la consulenza tecnica richiamata in causa aveva inizialmente riguardato solo l'individuazione di eventuali interessi anatocistici e del regime di capitalizzazione, e solo successivamente il ricalcolo del tasso con capitalizzazione semplice al tasso legale. Conseguentemente la decisione impugnata è rimasta ferma e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    L'omissione dell'adempimento relativo alla richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio comporta improcedibilità solo se determina l'effettiva mancanza, nel fascicolo, di atti indispensabili per la decisione.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come causa di estinzione della garanzia fideiussoria, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione della buona fede, ma non oggetto di una specifica decisione di merito.

  • art. 1339 c.c.

    La Corte d'appello ha escluso che il superamento della soglia usuraria, in rapporto sorto prima della l. n. 108/1996, possa determinare la sostituzione automatica della clausola nei limiti di legge.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per negare che la sopravvenuta disciplina antiusura possa determinare la nullità/riduzione retroattiva di pattuizioni validamente concluse prima della sua entrata in vigore.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000

    Norma di interpretazione autentica: sono usurari gli interessi che superano il limite legale al momento in cui sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento.

  • L. n. 108 del 1996

    La disciplina antiusura non è retroattiva; per i contratti conclusi prima della sua entrata in vigore può, secondo la corte territoriale, operare solo l'inefficacia ex nunc e solo se il rapporto non si è esaurito prima.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della censura sull'anatocismo.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma penale sull'usura bancaria.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come conseguenza civilistica della pattuizione di interessi usurari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile dedurre, sotto la veste formale di violazione di legge, censure che mirano in realtà a una rivalutazione del merito o dei risultati probatori, specie se il motivo è confuso, contraddittorio e privo di autosufficienza.
  • L'omissione della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso per cassazione: occorre verificare se nel fascicolo manchino effettivamente atti indispensabili alla decisione.
  • La dedotta estinzione della parte per cancellazione dal registro delle imprese deve risultare provata in modo certo; non basta una semplice allegazione o un atto di rinuncia privo dei requisiti formali.
  • La tesi del difetto di legittimazione dei garanti a far valere eccezioni relative al rapporto principale non integra una questione di legittimazione ad causam quando si controverte sulla natura del rapporto di garanzia e sulla opponibilità delle eccezioni.
  • La disciplina antiusura introdotta dalla l. n. 108/1996 non opera retroattivamente sui contratti già conclusi; per i rapporti esauriti prima della sua entrata in vigore non è configurabile l'applicazione della sopravvenuta normativa ai fini del ricalcolo del saldo.
  • Ai fini della verifica dell'usurarietà rileva il momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, non il momento del pagamento; il superamento sopravvenuto della soglia non basta, da solo, a travolgere pattuizioni originariamente lecite.
  • Quando la censura investe il contenuto di consulenze tecniche e dei conteggi, il ricorso deve riportare in modo chiaro e coerente l'oggetto dei quesiti peritali e il percorso argomentativo seguito nei gradi di merito, altrimenti la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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