Cassazione Civile, Ordinanza n. 19344/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario idroelettrico)
La controversia
La controversia nasce dal rilascio, da parte della Regione Marche, di una concessione di derivazione d’acqua a uso idroelettrico a favore di una società privata, da realizzare mediante c.d. couso della condotta idropotabile di un acquedotto già esistente. La società ricorrente, soggetto operante nel servizio idrico e interessato alla gestione dell’infrastruttura, ha contestato la decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che aveva rigettato il ricorso avverso la concessione. I motivi di ricorso per cassazione erano cinque: 1) violazione delle norme statali e regionali sul procedimento, sostenendosi che in Regione Marche sarebbe necessaria la contestualità tra rilascio della concessione idrica e autorizzazione unica per l’impianto FER, con conseguente illegittimità dell’iter seguito; 2) omessa verifica di assoggettabilità a VIA, assumendo che l’impianto non fosse un mero micro-impianto esente, ma comportasse incremento di portata e impatto ambientale; 3) erronea qualificazione dell’intervento come couso e non come sottensione, deducendo che la portata concessa al terzo fosse sovradimensionata rispetto alla disponibilità dell’acquedotto e potesse pregiudicare l’espansione futura della rete; 4) mancata applicazione della disciplina sulle grandi derivazioni e delle regole di evidenza pubblica; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla distinzione tra couso e sottensione e al compenso dovuto dal cousuario al concessionario primario.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che non esista una regola statale che imponga la necessaria contestualità tra concessione di derivazione idrica e autorizzazione unica dell’impianto idroelettrico; che la disciplina regionale invocata non è vincolante in senso invalidante, ma esprime un criterio procedimentale opportuno; che la censura sulla PAS era non rilevante/inammissibile; che la verifica di assoggettabilità a VIA non era dovuta per le caratteristiche oggettive del micro-impianto e per l’assenza di un aumento significativo di impatto o di prelievo; che l’operazione integra un couso e non una sottensione, poiché l’acqua è sfruttata nel percorso della rete e poi restituita all’uso originario, senza incompatibilità tecnica né pregiudizio dimostrato per la rete o per il bilancio idrico; che la censura sulle grandi derivazioni era inammissibile perché non si confrontava con la ratio temporale della decisione impugnata; e che la doglianza sulla motivazione apparente era infondata, essendo la motivazione del TSAP sufficientemente articolata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 D.lgs. 387/2003
non impone, secondo la Corte, una contestualità necessaria tra procedimento di autorizzazione unica e rilascio della concessione idrica; la concessione può anche essere acquisita in via preventiva, purché esistente al momento del rilascio dell’AU
art. 28 l.r. Marche 5/2006
distingue ipotesi diverse di sottensione/couso e non impone, a pena di invalidità, la sequenza procedimentale invocata dalla ricorrente
art. 47 R.D. 1775/1933
consente la coesistenza di usi promiscui della risorsa e rileva per la nozione di couso; non viene interpretato come ostativo alla concessione contestata
art. 6, comma 3, R.D. 1775/1933
quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante
la Corte lo richiama, ma esclude che nel caso concreto conduca a qualificare l’impianto come grande derivazione o a imporre l’esito preteso dalla ricorrente
art. 12-bis R.D. 1775/1933
ritenuto non pertinente al couso in esame, poiché riguarda l’uso alternativo delle acque da sorgenti o falde, non la coesistenza funzionale di usi sulla stessa infrastruttura
art. 21 l.r. Marche 5/2006
la ricorrente lo invoca per contestare la portata concessa; la Corte osserva che la portata assentita era comunque coerente con il quadro fattuale ricostruito dal TSAP
art. 29-bis l.r. Marche 5/2006
delega alla Giunta regionale la disciplina del procedimento, ma non introduce un vincolo di contestualità sanzionato da invalidità
art. 7 l.r. Marche 5/2006
il contenuto del disciplinare di concessione non consente di ricavare una regola di contestualità procedimentale
art. 34, comma 2, c.p.a.
impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati; la censura relativa alla PAS è stata ritenuta inammissibile anche per questo profilo
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente, ma la Corte esclude la nullità perché la motivazione del TSAP supera il minimo costituzionale
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di motivazione della sentenza, ma non ritenuto violato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 228/2012
base normativa del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 12 D.lgs. 79/1999
invocato dalla ricorrente per l’evidenza pubblica sulle grandi derivazioni, ma ritenuto inapplicabile ratione temporis e comunque non decisivo
art. 19, comma 10, D.lgs. 152/2006
richiamato in collegamento con il D.M. attuativo per la disciplina dello screening di VIA
art. 6 D.lgs. 28/2011
invocato rispetto alla PAS, ma la questione è stata ritenuta non rilevante nel giudizio
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato dalla Corte per chiarire che gli atti non normativi non si denunciano come violazione di legge, ma semmai per erronea interpretazione secondo i canoni ermeneutici
artt. 1362 ss. c.c.
criteri interpretativi applicabili agli atti amministrativi non normativi quando ne sia dedotta l’erronea applicazione
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nella parte in cui la Corte valorizza la mancanza di prova del pregiudizio allegato dalla ricorrente
All. IV, punto 2, lett. h), D.lgs. 152/2006
utilizzato per escludere l’obbligo di verifica VIA in presenza di un micro-impianto di ridotta potenza
D.M. 10 settembre 2010
le linee guida nazionali sono lette come compatibili con il fatto che la concessione idrica possa essere già acquisita prima dell’AU
D.M. 30 marzo 2015
richiamato per la disciplina tecnica dello screening e delle soglie di potenza rilevanti
Massime di principio
- In materia di impianti idroelettrici con utilizzo di infrastrutture acquedottistiche esistenti, la nozione di couso ricorre quando la risorsa idrica viene sfruttata nel corso della condotta e poi restituita integralmente all’originaria destinazione, senza sottrazione definitiva, incompatibilità tecnica o alterazione del bilancio idrico.
- La disciplina statale sull’autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili non impone, di per sé, una contestualità necessaria tra rilascio della concessione di derivazione idrica e rilascio dell’autorizzazione unica; eventuali regole regionali di coordinamento procedimentale non assumono carattere invalidante se non trovano fondamento in una previsione primaria.
- Le censure di violazione di legge non possono essere costruite, in sede di legittimità, come mera denuncia della mancata osservanza di atti amministrativi non normativi; per tali atti occorre dedurre l’erronea interpretazione secondo i canoni ermeneutici, non un vizio di violazione di legge in senso proprio.
- La verifica di assoggettabilità a VIA va esclusa quando, per caratteristiche oggettive dell’opera e per il suo limitato impatto, l’intervento rientri nelle soglie normative di esenzione e non determini incrementi significativi di prelievo o impatto cumulativo, dovendosi la valutazione del cumulo riferire a un contesto ambientale omogeneo.
- Per qualificare un impianto come sottensione non basta allegare una possibile interferenza futura o un pregiudizio generico alla rete; occorre dimostrare una vera incompatibilità tecnica tra gli usi, mentre nel couso la valutazione dell’interesse pubblico alla coesistenza e delle cautele spetta all’amministrazione procedente.
- Il concessionario primario non ha un potere di veto sulla concessione in couso rilasciata a terzi; può intervenire nel procedimento, ma la valutazione della compatibilità tra gli usi e la regolazione delle cautele compete alla pubblica amministrazione.
- La motivazione è apparente solo quando manca il nucleo argomentativo minimo; non lo è quando la sentenza ricostruisce in modo coerente i fatti, qualifica l’operazione come couso e spiega perché le doglianze della parte ricorrente non superano la verifica di fatto compiuta dal giudice di merito.
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