Cassazione Civile, Ordinanza n. 19345/2022 del 16/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce da uno scioglimento di comunione ereditaria avente ad oggetto alcuni terreni in Angri appartenuti alla defunta moglie dell'originario attore. Il Tribunale aveva attribuito un appezzamento all'attore e l'altro congiuntamente agli eredi della de cuius, con conguaglio a carico di questi ultimi e frutti non percepiti a carico di una coerede. In appello, promosso dall'erede dell'attore deceduto, la Corte territoriale ha riformato parzialmente la decisione assegnando l'integralità dei terreni all'appellante, ritenendo i beni non comodamente divisibili e valorizzando la quota maggioritaria del medesimo. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapposti, violazione dell'art. 720 c.c. e omesso esame di fatti decisivi: sosteneva che i terreni fossero entità autonome e separate, quindi divisibili, e che la Corte d'appello avesse trascurato la coltivazione e i miglioramenti da lui apportati ai fondi, oltre a non motivare adeguatamente sull'indivisibilità e sulla preponderanza della domanda di assegnazione dell'altra parte. Il controricorrente ha eccepito anche vizi di notifica, difetto di interesse/legittimazione del ricorrente quale erede di una coerede e inesistenza della procura; la Corte ha respinto l'eccezione sulla procura ma ha ritenuto il ricorso inammissibile anche perché non autosufficiente e diretto a sollecitare un riesame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata l'eccezione sulla procura speciale, perché la procura incorporata nell'atto di impugnazione si presume anteriore alla notifica e rileva la sua presenza nell'originale, anche se manchi nella copia notificata. Ha invece escluso la legittimazione del ricorrente a impugnare quale erede di una coerede, poiché non risultava una domanda di attribuzione esclusiva in capo alla de cuius da lui ereditata, e ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica agli eredi rimasti intimati poiché il ricorso era prima facie infondato. Nel merito, ha dichiarato inammissibili i motivi perché generici, privi dell'indicazione degli atti in cui sarebbero state dedotte le questioni nei gradi di merito, incapaci di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e in realtà volti a ottenere un nuovo apprezzamento di fatto sull'indivisibilità dei beni. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 720 c.c.
nella divisione ereditaria deroga al principio dell'attribuzione in natura quando i beni non siano comodamente divisibili; l'indivisibilità o non comodità divisoria è accertamento di fatto del giudice di merito se sorretto da motivazione congrua e completa
art. 718 c.c.
riconosce al coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti, salvo la deroga dell'art. 720 c.c.
artt. 726 e 727 c.c.
disciplinano le modalità di formazione delle porzioni nella divisione in natura richiamate dall'art. 718 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le affermazioni della sentenza che si assumono in contrasto con la norma o con la sua interpretazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al solo omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente censure di insufficienza o contraddittorietà motivazionale, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria
art. 366, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve contenere specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti a sostegno della denunciata violazione di legge
artt. 83, terzo comma, e 365 c.p.c.
la procura speciale incorporata nell'atto di impugnazione si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene
artt. 175 e 127 c.p.c.
impongono al giudice di evitare attività processuali superflue e di privilegiare la ragionevole durata del processo
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve rispettare il minimo costituzionale, al di sotto del quale si configura nullità della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità del provvedimento
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione ereditaria, l'assegnazione in natura dei beni costituisce la regola, ma può essere derogata quando il giudice di merito accerti, con motivazione congrua e completa, che i beni non sono comodamente divisibili perché il frazionamento renderebbe le porzioni non autonomamente godibili o economicamente sensibilmente deprezzate.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge deve individuare in modo specifico le affermazioni della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con la norma; una critica generica alla valutazione del giudice di merito è inammissibile.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non sono più proponibili censure di mera insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione, salvo che ricorra la totale mancanza o apparenza della motivazione.
- Chi ricorre per cassazione ha l'onere di indicare non solo la questione che assume non esaminata, ma anche l'atto del giudizio di merito in cui la questione è stata dedotta, altrimenti la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- La procura speciale incorporata nell'atto di ricorso è validamente rilasciata se risulta dall'originale depositato; la sua eventuale mancanza nella copia notificata non ne incide sull'ammissibilità.
- Quando il ricorso appare prima facie infondato, il giudice di legittimità può evitare attività processuali meramente dilatorie, come l'assegnazione di termini per rinnovare notifiche nulle o integrare il contraddittorio.
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