Cassazione Civile, Ordinanza n. 19342/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, considerata rituale perché sottoscritta dalla parte e dal difensore, e dell'adesione dei controricorrenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione senza pronunciare sulle spese, anche in considerazione della transazione intervenuta tra le parti che prevedeva la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona. Dopo la notifica del ricorso, uno dei ricorrenti è deceduto. In prossimità dell'udienza, gli altri ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dal difensore. I controricorrenti hanno aderito alla rinuncia; inoltre le parti, con atto di transazione, hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha quindi esaminato gli effetti della rinuncia ex art. 390 c.p.c. e della relativa adesione, richiamando il principio per cui nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti, mentre l'adesione rileva ai fini delle spese.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso per cassazione deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; produce effetti anche senza accettazione delle altre parti.
la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale.
viene richiamato in chiave comparativa per evidenziare che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia non richiede l'accettazione delle altre parti diversamente da quanto previsto per l'estinzione del processo nel rito ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio che estingue il processo senza necessità di accettazione da parte dei controricorrenti.
- La validità della rinuncia ex art. 390 c.p.c. richiede la sottoscrizione della parte e del difensore, oppure del solo difensore purché munito di mandato speciale alla rinuncia.
- L'adesione delle altre parti alla rinuncia non incide sulla produzione dell'effetto estintivo, ma assume rilievo principalmente ai fini della regolazione delle spese di lite.
- Se alla rinuncia aderisce la controparte e le parti hanno concordato la compensazione delle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza statuire sulle spese.
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