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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19343/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Due proprietari di appartamenti avevano convenuto in giudizio l'impresa che aveva eseguito lavori di ristrutturazione, chiedendo l'accertamento della responsabilità per vizi e difetti riscontrati nei lavori di realizzazione dei sottofondi e di posa della pavimentazione e la condanna al risarcimento dei danni. L'impresa convenuta aveva eccepito la prescrizione e chiamato in causa il soggetto che aveva eseguito la posa della pavimentazione; anche quest'ultimo aveva eccepito nullità della chiamata e prescrizione. Il Tribunale aveva qualificato la domanda come azione ex art. 1669 c.c. e l'aveva respinta per prescrizione, facendo decorrere il termine dalla raccomandata del 15 luglio 1998 con cui i committenti avevano denunciato i vizi e quantificato il danno. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che quella lettera mostrasse una conoscenza sufficiente della gravità dei difetti e della loro causa, e che la successiva perizia di parte del 22 marzo 1999 non spostasse il dies a quo; aveva inoltre escluso che vi fosse prova di un autonomo impegno dei convenuti a eliminare i vizi e aveva dichiarato nuova, quindi inammissibile, la domanda fondata sull'art. 2043 c.c. proposta in appello. Con il ricorso per cassazione i committenti hanno dedotto: violazione dell'art. 1669 c.c. per avere fatto decorrere la prescrizione dalla raccomandata anziché dalla perizia; omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere valorizzato le prove testimoniali sul riconoscimento dei vizi e sull'impegno a rimuoverli; violazione dell'art. 1667 c.c. per non avere considerato che il riconoscimento dei vizi rende superflua la denuncia; violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere ritenuto nuova la domanda ex art. 2043 c.c. I controricorrenti hanno resistito e un altro gruppo di parti ha proposto ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, in tema di art. 1669 c.c., ciò che rileva per la prescrizione è la conoscenza sufficientemente completa della gravità dei difetti e della loro derivazione causale, conoscenza che può risultare anche da una denuncia stragiudiziale quando i vizi siano immediatamente percepibili; ha quindi reputato logicamente motivata la valutazione della Corte territoriale sulla raccomandata del 15 luglio 1998. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità. Ha respinto il terzo motivo osservando che il riconoscimento dei vizi non equivale, di per sé, all'assunzione dell'obbligo autonomo di eliminarli, per la quale è necessaria prova specifica, e che tale prova non era emersa. Ha rigettato il quarto motivo rilevando che nell'atto introduttivo non era stata proposta, neppure indirettamente, una domanda ex art. 2043 c.c., sicché il riferimento fatto in appello integrava una domanda nuova vietata dall'art. 345 c.p.c. È stato rigettato anche il ricorso incidentale sulle spese, ritenendosi non illogica la compensazione disposta dai giudici di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    Per la prescrizione dell'azione occorre la conoscenza sufficientemente completa della gravità dei difetti e della loro derivazione causale; tale conoscenza può desumersi anche da una denuncia stragiudiziale se i vizi sono immediatamente percepibili, senza necessità automatica di una perizia tecnica.

  • art. 1667 c.c.

    Il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore esclude la necessità della denuncia, ma non prova automaticamente l'assunzione di un autonomo obbligo di eliminare i difetti.

  • art. 2043 c.c.

    Nel caso concreto non risultava proposta in primo grado; il richiamo in appello è stato qualificato come domanda nuova e quindi inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammesse domande nuove prive di univoco riscontro nella domanda originaria.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o abbia violato una specifica regola legale di valutazione; non se si contesta solo il modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione di questioni o argomentazioni.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è censurabile solo se sorretta da ragioni illogiche, erronee o meramente apparenti; il controllo di legittimità è esterno e negativo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., il dies a quo della prescrizione decorre dalla denuncia solo quando questa riveli una conoscenza sufficientemente completa della gravità dei difetti e del nesso causale con l'opera eseguita; se i vizi sono immediatamente percepibili, la decorrenza non può essere automaticamente differita all'esito di una perizia tecnica.
  • L'accertamento del momento in cui il danneggiato ha acquisito la conoscenza oggettiva dei difetti è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore esonera dalla denuncia nei termini, ma non comporta di per sé l'assunzione di un autonomo obbligo di eliminazione dei difetti: per affermare tale obbligo occorre una prova specifica.
  • In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi omessi, non il diverso apprezzamento del materiale probatorio.
  • La domanda proposta in appello è nuova e quindi inammissibile quando non trovi univoco fondamento nell'atto introduttivo del primo grado; la mera richiesta di "risarcimento danni" non basta, da sola, a identificare una domanda ex art. 2043 c.c.
  • La compensazione delle spese di lite è censurabile in cassazione solo se priva di una motivazione non illogica o riconducibile a giusti motivi; il controllo è limitato a verificare l'assenza di arbitrarietà manifesta.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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