Cassazione Civile, Ordinanza n. 19346/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva impugnato davanti al Commissario per gli usi civici un decreto regionale con cui la Regione aveva dato esecuzione a una precedente sentenza commissariale che aveva individuato beni appartenenti al demanio civico e disposto la reintegrazione dei fondi. Il comune sosteneva che la Regione non fosse competente ad adottare l’atto di esecuzione, perché l’attuazione di una decisione giurisdizionale sarebbe riservata al giudice che l’ha emessa; contestava inoltre che la trascrizione e la volturazione della sentenza potessero essere curate dall’autorità amministrativa invece che dal cancelliere. Con il regolamento preventivo di giurisdizione il comune ha dedotto tre motivi: (1) la giurisdizione del Commissario su tutte le opposizioni di natura esecutiva relative alla legittimità dell’azione esecutiva; (2) la necessità che il Commissario stabilisse se l’attuazione, specie quanto all’annotazione, incomba alla Regione o al cancelliere; (3) la contestazione della legittimità del decreto regionale come modalità di esecuzione della sentenza commissariale.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici. La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo, osservando che nel procedimento davanti al Commissario non era stata ancora adottata una decisione di merito, ma solo un provvedimento cautelare di diniego della sospensione. Nel merito della questione di giurisdizione ha richiamato il principio secondo cui, in materia di esecuzione delle decisioni commissariali rese in sede giurisdizionale, il Commissario conserva il potere di decidere sulle opposizioni delle parti interessate, anche quando si contesti la regolarità o l’effettiva esecuzione della sentenza ad opera dell’autorità amministrativa subentrata nelle funzioni amministrative. Ha quindi distinto il caso da quello in cui il Commissario avvii d’ufficio un procedimento abnorme di trascrizione, ipotesi ritenuta non pertinente. Le parti sono state rimesse dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l’Umbria, anche per le spese del giudizio di regolamento.
Norme richiamate
legge 16 giugno 1927, n. 1766
attribuisce ai commissari il compito di curare la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori non ancora eseguite, nonché di decidere sulle opposizioni proposte dalle parti interessate in fase esecutiva
legge 16 giugno 1927, n. 1766
delimita la giurisdizione speciale ai giudizi sulla esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e alle questioni che derivano dallo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari
art. 66, quinto e sesto comma
ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative già attribuite ai commissari, lasciando a questi ultimi la sola funzione giurisdizionale speciale
legge 17 aprile 1957, n. 27
richiamata quanto alla facoltà delle popolazioni interessate di costituire comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali
i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da usi civici sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari; in mancanza, sono gestiti dai comuni con amministrazione separata
richiamato in relazione all’adempimento di natura pubblicitaria della trascrizione, spettante al cancelliere
menzionato solo per distinguere un diverso giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Lucca
Massime di principio
- In materia di usi civici, quando si contesta l’attività svolta per dare esecuzione a una decisione commissariale resa in sede giurisdizionale, la cognizione sulle relative opposizioni spetta al medesimo Commissario.
- Il potere del Commissario nella fase esecutiva non coincide con un potere amministrativo generale, ma con la verifica delle opposizioni proposte avverso l’esecuzione della propria decisione o di decisioni anteriori non ancora eseguite.
- La controversia sulla correttezza dell’attuazione di una sentenza commissariale da parte della Regione, subentrata nelle funzioni amministrative, rientra nella giurisdizione speciale del Commissario se investe la fedele esecuzione del titolo e non una mera attività amministrativa autonoma.
- È necessario distinguere tra procedimenti abnormi promossi d’ufficio dal Commissario per attività meramente pubblicitarie, e opposizioni delle parti contro l’esecuzione di una sentenza: solo queste ultime restano nella giurisdizione del Commissario.
- In sede di regolamento di giurisdizione, l’ammissibilità non è esclusa dal fatto che esistano contestazioni sul merito della competenza o sull’opportunità dell’atto, quando il tema devoluto è propriamente quello del riparto di giurisdizione.
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