Cassazione Civile, Ordinanza n. 23485/2024 del 02/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte del fallimento di una società, di una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario. Il giudice tributario di primo grado aveva annullato la cartella ritenendo che, poiché i crediti erano oggetto di contenzioso non ancora definitivo, l’ufficio avrebbe dovuto motivare la scelta del ruolo straordinario e non poteva limitarsi a richiamare la procedura fallimentare. La CTR aveva confermato l’annullamento, aggiungendo che l’iscrizione a ruolo straordinario richiedeva l’esplicitazione del pericolo per la riscossione e che, nel caso concreto, mancava una motivazione adeguata; inoltre aveva ritenuto necessario un contraddittorio preventivo con il contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché il vizio di motivazione della cartella non sarebbe stato dedotto dal contribuente; 2) violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 7 L. n. 212/2000, sostenendo che il fallimento integrasse di per sé il periculum per l’iscrizione a ruolo straordinario e che la motivazione fosse comunque sufficiente; 3) violazione dell’art. 6 L. n. 212/2000, perché il contraddittorio preventivo non sarebbe stato dovuto, trattandosi non di liquidazione su dichiarazione ma di iscrizione a ruolo conseguente ad attività di accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto fondato il vizio di ultrapetizione, poiché la CTR si era pronunciata su un difetto di motivazione della cartella non specificamente dedotto dal contribuente, che aveva invece contestato la violazione dell’art. 15 d.P.R. n. 602/1973 in ordine alla misura delle somme iscritte a ruolo. Ha inoltre ritenuto erronea l’applicazione dell’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, osservando che tale disposizione riguarda le iscrizioni a ruolo conseguenti alla liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione del contribuente, non l’iscrizione a ruolo straordinario collegata ad attività di accertamento e all’emissione di avviso di accertamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti del petitum e della causa petendi; il vizio di ultrapetizione ricorre se decide su una domanda o su un motivo non dedotto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene evocato come vizio processuale per la censura di ultrapetizione.
art. 11 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente in relazione al ruolo straordinario e al pericolo per la riscossione.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato per contestare la sufficienza della motivazione della cartella; la Corte non ne fa applicazione decisiva ai fini dell’esito.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo prima delle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non si applica ai ruoli straordinari collegati ad accertamento.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per il contenuto del ricorso introduttivo del contribuente e per delimitare i motivi effettivamente dedotti.
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La controversia di merito riguardava, secondo la Corte, la misura delle somme iscritte a ruolo dopo l’impugnazione dell’avviso di accertamento, non il difetto di motivazione della cartella.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Serve a distinguere la liquidazione automatizzata su dichiarazione dall’accertamento in senso stretto.
art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato per qualificare l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo nell’ambito della liquidazione automatizzata.
art. 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato come parte del sistema del ruolo straordinario, distinto dall’ipotesi di liquidazione su dichiarazione.
Massime di principio
- Il giudice tributario, pur potendo qualificare giuridicamente i fatti dedotti, non può pronunciarsi su un vizio dell’atto impositivo o della cartella non specificamente allegato dalla parte, pena ultrapetizione.
- Il contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente opera solo nelle ipotesi tipiche di iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazione, con incertezze su aspetti rilevanti della stessa, e non si estende automaticamente ai ruoli straordinari formati a seguito di accertamento.
- L’ambito dell’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 non può essere sovrapposto al procedimento di iscrizione a ruolo straordinario: si tratta di istituti diversi, con presupposti e finalità differenti.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia correttamente che la decisione di merito ha esaminato una questione non dedotta, il vizio di ultrapetizione comporta cassazione della sentenza.
- La distinzione tra liquidazione automatizzata su dichiarazione e accertamento in senso stretto è decisiva per individuare gli obblighi procedimentali dell’amministrazione finanziaria, inclusi motivazione del ruolo e contraddittorio.
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