Cassazione Civile, Ordinanza n. 17501/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'omologazione, nel 2019, di un accordo di composizione della crisi ai sensi della legge n. 3/2012, con previsione del pagamento rateale di varie cartelle e debiti verso amministrazioni pubbliche secondo scadenze connesse anche a procedure di definizione agevolata dei carichi. Nel corso dell'esecuzione, su istanza di creditori e in contrapposizione alla richiesta della debitrice di riformulazione del piano, il giudice ha dichiarato la cessazione degli effetti dell'accordo per inadempimento qualificato: ritardo di oltre 90 giorni rispetto alle scadenze della rottamazione ter, mancato pagamento delle rate 2020 e 2021 entro i termini prorogati, decadenza dalla definizione agevolata e assenza di pagamenti nel termine di 90 giorni dalla decadenza; per altre cartelle non era stata neppure chiesta la rottamazione ter e non risultava pagamento per anni. La società ha proposto reclamo, rigettato dal tribunale, e poi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 13, comma 4-ter, l. n. 3/2012, sostenendo che, in caso di sopravvenuta impossibilità non imputabile (emergenza Covid e altre sopravvenienze), era possibile rimodulare modi e tempi di esecuzione del piano senza coinvolgere i creditori e che la volontà del debitore doveva prevalere sulla cessazione; 2) omesso esame delle prove dei pagamenti, deducendo che la tempistica del piano era stata derogata da emergenza pandemica e che la normativa sulla rottamazione quater avrebbe modificato ex lege le scadenze; 3) violazione degli artt. 13, comma 5, e 14, comma 4, l. n. 3/2012, per travisamento delle risultanze documentali e mancata considerazione di pagamenti eseguiti sino al 2021; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata considerazione di eventi di forza maggiore e calamità regionali che avrebbero reso impossibile l'adempimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio del decreto impugnato, fondato su una doppia base: da un lato, l'accertato inadempimento qualificato con cessazione di diritto degli effetti dell'accordo ex art. 11, comma 5, l. n. 3/2012; dall'altro, la genericità delle richieste di rimodulazione del piano, formulate in modo non univoco. La Corte ha inoltre affermato che la modifica del piano ex art. 13, comma 4-ter, può operare solo quando l'accordo sia ancora efficace e foriero di effetti, non quando la cessazione si sia già prodotta ipso iure. Sono state poi dichiarate inammissibili le censure sui pagamenti e sui documenti perché non autosufficienti, mancanti della necessaria trascrizione o specifica indicazione del contenuto e della collocazione processuale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 4-ter, l. n. 3/2012
la facoltà di modifica/rimodulazione del piano presuppone che l'accordo sia ancora efficace e che l'inadempimento sia sanabile; non opera quando la cessazione degli effetti dell'accordo si sia già verificata di diritto
art. 11, comma 5, l. n. 3/2012
il mancato pagamento nei termini previsti determina la cessazione di diritto degli effetti dell'accordo, con decorrenza dal momento in cui si verifica la causa di cessazione
art. 14-bis, comma 1, l. n. 3/2012
richiamato quale base per qualificare l'inadempimento e la cessazione degli effetti dell'accordo nei casi di mancato pagamento
art. 14-bis, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012
menzionato dalla ricorrente in relazione alla revoca/cessazione per inadempimento, ma la Corte non accoglie la censura
art. 68, comma 3, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020
le proroghe emergenziali non hanno impedito al giudice di rilevare la decadenza dalla definizione agevolata per mancato pagamento delle rate entro i termini
richiamato per le modifiche ai termini di pagamento rilevanti ai fini della decadenza dalla rottamazione ter
art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022
introduce la definizione agevolata 'rottamazione quater', ma la ricorrente non ha specificato quali debiti rientrassero effettivamente nel suo ambito applicativo
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti; il ricorrente deve indicare e riprodurre il contenuto degli atti e documenti su cui fonda le censure
art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
le censure vengono esaminate ma dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La rimodulazione del piano di composizione della crisi per sopravvenuta impossibilità non imputabile è configurabile solo se l'accordo è ancora in vigore; una volta che la cessazione degli effetti si sia prodotta di diritto per inadempimento qualificato, il debitore non può più pretendere una modifica unilaterale del piano.
- Nei procedimenti di legittimità, il motivo che denunci omesso esame di documenti o travisamento delle prove è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente il contenuto degli atti, la loro collocazione nei fascicoli e non ne trascrive o riassume i passaggi rilevanti.
- Le allegazioni relative a sopravvenienze normative o fattuali che dovrebbero incidere sulle scadenze del piano devono essere puntuali: occorre dimostrare quali debiti siano effettivamente ricompresi nella disciplina sopravvenuta e in quale misura questa incida sugli obblighi originari.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un accertato inadempimento qualificato e su ulteriori rationes autonome, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decisorie; la mancata censura anche di una sola di esse comporta l'inammissibilità complessiva.
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