Cassazione Civile, Ordinanza n. 19707/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2004, 2005 e 2006, deducendo l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. La CTP aveva accolto la domanda, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo non provata l'insussistenza dell'autonoma organizzazione: erano emersi due immobili destinati all'attività, beni strumentali per circa 25.000 euro, una organizzazione nel procacciamento della clientela e servizi di segretariato svolti da terzi, oltre al pagamento di compensi a terzi per 14.500 euro nel solo 2005. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., oltre a vizi motivazionali e ultrapetizione, sostenendo di aver assolto l'onere probatorio con le dichiarazioni dei redditi e che non poteva essergli richiesto di produrre documentazione già nella disponibilità dell'Amministrazione; con il secondo motivo ha nuovamente censurato la valutazione della CTR sull'esistenza di un'organizzazione nel procacciamento della clientela e nei servizi di segretariato, lamentando difetto di motivazione e asserito appiattimento sui rilievi dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva indicato specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure. Ha comunque esaminato anche il merito del primo motivo, ritenendolo infondato: la CTR aveva correttamente posto a carico del contribuente la prova dell'insussistenza del presupposto IRAP e aveva logicamente valorizzato gli elementi fattuali emersi, rilevando che il ricorrente non aveva chiarito quali beni strumentali possedesse né perché fossero di minimo rilievo e normalmente pertinenti all'esercizio della professione sanitaria. Anche il secondo motivo è stato respinto, perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava le anomalie motivazionali rilevanti ai sensi della giurisprudenza di legittimità, essendo invece sufficientemente intellegibile il percorso logico della CTR. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con gli ulteriori effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
L'onere di provare l'insussistenza del presupposto impositivo del rimborso IRAP è stato posto a carico del contribuente.
La censura non ha scalfito la decisione d'appello, che ha valutato le prove secondo il proprio prudente apprezzamento nei limiti di legge.
art. 18 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo decisum.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo decisum.
Richiamato come parametro di doglianza per ultrapetizione, ma la censura non è stata accolta.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda.
La censura è stata ricondotta alla deduzione di omessa considerazione delle prove offerte, ma è stata ritenuta infondata.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso IRAP spetta al contribuente provare l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, e il giudice di merito può valorizzare beni strumentali, immobili destinati all'attività e compensi a terzi come indici della sua esistenza.
- Ai fini del ricorso per cassazione, la deduzione di errori di valutazione delle prove richiede la specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilmente invocata per contestare genericamente l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, quando la decisione risulti fondata sulle risultanze istruttorie valorizzate.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione sussiste solo in presenza di anomalie radicali della motivazione stessa, non già per la sua sinteticità o per una pretesa insufficienza argomentativa, se il percorso logico della decisione è comunque comprensibile.
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