Cassazione Civile, Ordinanza n. 27358/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'istituto previdenziale aveva agito per il recupero di contributi dovuti per l'anno 2010 da un professionista iscritto alla gestione separata. La corte territoriale aveva dichiarato prescritto il credito, ritenendo tardivo l'atto interruttivo rispetto alla scadenza del saldo contributivo e negando che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi potesse integrare occultamento doloso del debito ai fini della sospensione della prescrizione. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla normativa sulla gestione separata e agli obblighi dichiarativi, sostenendo che l'omessa indicazione dei redditi nella dichiarazione avrebbe dovuto far presumere l'occultamento del debito contributivo e quindi sospendere il decorso della prescrizione, richiamando precedenti favorevoli.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della corte d'appello secondo cui l'art. 2935 c.c. riguarda solo impedimenti giuridici all'esercizio del diritto, mentre l'art. 2941 c.c. contiene ipotesi tassative di sospensione, tra cui l'occultamento doloso del debito, che però non può desumersi automaticamente dalla sola mancata compilazione del quadro RR. Inoltre ha osservato che l'accertamento dell'eventuale dolo è giudizio di merito e che il ricorso non ha censurato specificamente tale accertamento, ma ha prospettato in sostanza una presunzione generale di occultamento non ammessa dalla giurisprudenza di legittimità. L'INPS è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"l'impossibilità di far valere il diritto"
rileva solo l'impossibilità derivante da cause giuridiche che impediscono l'esercizio del diritto, non anche ostacoli soggettivi o di mero fatto.
"occultamento doloso del debito"
costituisce ipotesi tassativa di sospensione della prescrizione, non estensibile a fattispecie non espressamente previste.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
richiamata quale disciplina della gestione separata e del relativo obbligo contributivo.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla contribuzione dovuta.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al controllo delle dichiarazioni e alla riscossione.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1
richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli obblighi dichiarativi.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
la censura è stata formalmente proposta per violazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il vizio di motivazione/omesso esame non è stato ritualmente dedotto nei limiti richiesti per contestare l'accertamento di merito sul dolo.
Cass. S.U. n. 8053 del 2014
richiamata per delimitare i ristretti confini del sindacato di legittimità sul fatto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, l'art. 2935 c.c. rileva solo quando il diritto non possa essere fatto valere per un impedimento giuridico; non basta una mera difficoltà conoscitiva o un ostacolo di fatto.
- L'occultamento doloso del debito, quale causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, non può essere presunto in via automatica dalla sola omissione di un adempimento dichiarativo.
- L'accertamento della sussistenza del dolo nell'occultamento del credito o del debito è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto in modo rituale.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti senza colpire specificamente la ratio decidendi del giudice di merito, il ricorso è inammissibile.
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