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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27343/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 20 aprile 2007, relativo a un bene da ristrutturare. Le parti avevano subordinato l'efficacia dell'obbligo di stipulare il definitivo a una serie di eventi legati all'approvazione, da parte del Comune, di un piano di ristrutturazione e al rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie entro il 30 aprile 2008, termine qualificato come essenziale. I promissari acquirenti avevano versato 50.000 euro a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo. In giudizio gli acquirenti hanno chiesto accertarsi l'avveramento della condizione risolutiva e, in subordine, la nullità del contratto, con conseguente restituzione della caparra. La venditrice ha resistito sostenendo che gli acquirenti non si fossero attivati con la dovuta diligenza per far pronunciare il Comune, e in via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto con diritto a trattenere la caparra; in subordine ha chiesto la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni. In primo grado le domande attoree sono state rigettate e accolta la riconvenzionale della venditrice. In appello, invece, il contratto è stato dichiarato inefficace per avveramento della condizione risolutiva, sono state respinte le riconvenzionali e la venditrice è stata condannata a restituire la caparra. Con il ricorso per cassazione la venditrice ha dedotto violazione degli artt. 1358, 1359 e 1456 c.c., dell'art. 1385 c.c., omesso esame di fatti decisivi e omessa valutazione di prove, censurando la motivazione della sentenza d'appello e la ritenuta buona fede dei promissari acquirenti; in sostanza ha chiesto una rivalutazione del materiale probatorio per sostenere che il mancato avveramento della condizione fosse dipeso dal comportamento degli acquirenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure della ricorrente mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, sostituendo il proprio apprezzamento a quello compiuto dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che il giudice di merito, quando fonda la decisione su alcune prove e non su altre, non è tenuto a confutare espressamente ogni singola deduzione o ogni singolo elemento probatorio, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento; in cassazione è censurabile solo una motivazione talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico, non già una diversa lettura del fatto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di comportamento delle parti nella pendenza della condizione; la Corte non ne ha fatto applicazione diretta, ritenendo le censure comunque inammissibili perché dirette a una rivalutazione del fatto.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di avveramento della condizione e condotta della parte interessata; la Corte non ne ha affrontato il merito, fermandosi al difetto di censura ammissibile sulla motivazione.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la sentenza non lo esamina nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 1385 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla caparra confirmatoria; la Corte non entra nel merito della disciplina della caparra, per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare l'omesso esame delle prove; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente e poi dalla Corte per affermare che la valutazione delle prove appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti.

  • art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti; la Corte di cassazione controlla solo la tenuta logico-giuridica della motivazione e non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Il giudice di merito che scelga di valorizzare alcune prove e non altre non ha l'obbligo di confutare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio o ogni deduzione delle parti, purché esponga le ragioni del proprio convincimento in modo comprensibile e logicamente coerente.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per introdurre surrettiziamente un nuovo giudizio di merito basato su una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Quando il ricorso si risolve nella critica alla ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, senza evidenziare un effettivo vizio di motivazione nei limiti consentiti, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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