Cassazione Civile, Ordinanza n. 27341/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia trae origine dalla costruzione, su un terreno di proprietà di due soggetti terzi rispetto alla coppia, di un fabbricato destinato ad abitazione civile, realizzato dall'odierna ricorrente insieme all'ex coniuge nell'ambito di un rapporto qualificato in precedenza come concessione ad aedificandum e quindi come detenzione qualificata del fondo. La ricorrente aveva agito per ottenere il rimborso/indennizzo delle migliorie e del valore della quota di fabbricato invocando, nei vari gradi, gli artt. 1150, 936 e 2041 c.c. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande ritenendo: coperto da giudicato il punto della detenzione e non del possesso; incompatibile con tale giudicato il riconoscimento dell'indennità ex artt. 1150 e 936 c.c.; inammissibile il motivo d'appello sull'arricchimento senza causa perché non attaccava tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado; irrilevante una diversa sentenza resa a favore dell'ex coniuge, perché la ricorrente non era parte di quel giudizio. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato, in cinque motivi, la violazione dell'art. 2909 c.c. per l'erronea lettura del giudicato del 2002, la violazione degli artt. 1150 e 936 c.c. per il mancato riconoscimento dell'indennità da possesso/da terzo, la violazione dell'art. 2909 c.c. per il mancato effetto riflesso della sentenza resa a favore dell'ex coniuge, la violazione dell'art. 2041 c.c. in tema di ingiustificato arricchimento e la violazione dell'art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002 sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi, secondo, quarto e quinto motivi e ha ritenuto infondato il terzo. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso. In particolare ha precisato che la Corte d'appello non aveva affermato che la sentenza del 2002 avesse rigettato la domanda indennitaria, ma che quel giudicato copriva la qualificazione del potere di fatto della ricorrente come detenzione e non possesso; da ciò discendeva, secondo la giurisprudenza richiamata, l'esclusione dell'indennità ex artt. 1150 e 936 c.c. Quanto alla sentenza favorevole all'ex coniuge, ha escluso ogni efficacia di giudicato nei confronti della ricorrente, che non era parte di quel giudizio. Sul motivo relativo all'arricchimento senza causa ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancata censura di tutte le ragioni poste a base del rigetto di primo grado. Infine ha escluso la ricorribilità per cassazione della revoca del patrocinio a spese dello Stato, affermando che essa va impugnata con gli strumenti propri previsti dalla legge. Ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale fa stato solo tra le parti del giudizio o i loro aventi causa; non produce effetti conformativi nei confronti di chi non vi abbia partecipato. Inoltre il giudicato rilevante nella specie copriva la qualificazione del rapporto di fatto come detenzione e non possesso.
art. 1150 c.c.
L'indennità per miglioramenti presuppone la qualità di possessore; se il potere di fatto sul bene è coperto da giudicato come detenzione qualificata, la domanda non può essere accolta.
art. 936 c.c.
L'indennizzo per costruzioni o opere eseguite dal terzo sul fondo altrui presuppone la qualità di terzo rispetto al bene e, nel caso esaminato, è escluso dalla qualificazione giudiziale del rapporto come detenzione in forza di diritto personale di godimento.
art. 2041 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa deve essere specificamente censurata su tutte le autonome rationes poste a base del rigetto; l'impugnazione che colpisce una sola di esse non è idonea a superare la decisione.
art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è un provvedimento autonomo, soggetto al rimedio speciale previsto dalla normativa, non potendo essere impugnato con ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità verifica la corretta individuazione della ratio decidendi: la censura che attribuisce alla sentenza impugnata un'affermazione diversa da quella effettivamente resa è inammissibile.
- Quando un precedente giudicato ha accertato la natura del rapporto di fatto sul bene, tale qualificazione vincola i successivi giudizi tra le stesse parti e impedisce di riproporre pretese incompatibili con essa.
- Le indennità collegate ai miglioramenti o alle opere eseguite sul fondo altrui presuppongono, rispettivamente, il possesso del bene o la qualità di terzo; la detenzione qualificata fondata su un diritto personale di godimento esclude tali pretese.
- Il giudicato non esplica effetti nei confronti di soggetti rimasti estranei al precedente giudizio, salvo i limiti rigorosi dell'efficacia riflessa, che richiede un rapporto di dipendenza giuridica non ravvisabile nella mera identità della situazione di fatto.
- Nel censurare una decisione che ha rigettato una domanda per più autonome rationes, l'impugnazione deve investire tutte le rationes, altrimenti la statuizione resta sorretta da quelle non colpite.
- La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato segue un regime impugnatorio autonomo e non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di merito.
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