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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27340/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La lite nasce dalla vicenda di un immobile commerciale locato a terzi, acquistato nel 1995 in due quote: una metà in nuda proprietà da una soggetta, con usufrutto acquistato dai suoi genitori, e l’altra metà in piena proprietà da un altro soggetto. Dopo la morte del padre della nuda proprietaria, la figlia ha ritenuto che, per effetto dell’accrescimento dell’usufrutto o del regime di comunione legale tra i coniugi usufruttuari, la quota di usufrutto spettante al marito si fosse consolidata in suo favore; su tale presupposto ha ceduto a una società il credito corrispondente al 25% dei canoni di locazione maturati dal 1997 al 2008, oltre a trasferirle la propria quota dell’immobile. La società cessionaria ha agito in monitorio contro gli altri comproprietari per il recupero del 25% dei canoni. In primo grado il decreto ingiuntivo è stato revocato: il giudice ha rigettato la domanda contro il comproprietario opponente, ritenendo che avesse percepito solo la propria quota del 50% e che non vi fosse solidarietà passiva, mentre ha condannato l’altra comproprietaria. In appello sono state confermate tali statuizioni. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: il primo, nell’interesse delle eredi della comproprietaria deceduta, contestava il mancato riconoscimento dell’accrescimento dell’usufrutto alla morte del coniuge e deduceva violazione dell’art. 177 c.c.; il secondo, nell’interesse personale del ricorrente, denunciava violazione dell’art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese di primo grado nonostante il rigetto della domanda nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui investiva l’interpretazione negoziale della volontà delle parti, ritenendo che tale attività appartenga al giudice di merito, e lo ha ritenuto infondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 177 c.c., affermando che l’usufrutto acquistato da entrambi i coniugi resta nella comunione legale fino allo scioglimento della stessa, ma, se la comunione cessa per morte di uno dei coniugi, la quota di usufrutto del defunto si estingue perché non può eccedere la vita del titolare, salvo che il titolo preveda espressamente l’accrescimento in favore del coniuge superstite. Ha poi rigettato il secondo motivo, osservando che la compensazione delle spese di primo grado era stata disposta nel 2013, quando era ancora applicabile il testo previgente dell’art. 92 c.p.c., e che la Corte d’appello aveva motivato con l’esistenza di gravi ed eccezionali ragioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 177 c.c.

    L’usufrutto acquistato da entrambi i coniugi rimane nella comunione legale fino allo scioglimento; se la comunione si scioglie per morte di un coniuge, la quota di usufrutto del defunto si estingue, salvo previsione di accrescimento nel titolo.

  • art. 91 c.p.c.

    La doglianza sulla regolazione delle spese è stata respinta perché la statuizione impugnata era sorretta da motivazione conforme al regime applicabile nel giudizio di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese va valutata alla luce del testo vigente ratione temporis; per il giudizio di primo grado, iniziato nel 2013, operava la disciplina previgente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è attività di fatto riservata al giudice di merito e, in cassazione, non può essere rivalutata se la censura mira solo a proporre una diversa lettura della volontà negoziale.
  • Quando un usufrutto acquistato da entrambi i coniugi cade in comunione legale, esso resta unitariamente compreso nella comunione fino al suo scioglimento; se lo scioglimento avviene per morte di uno dei coniugi, la quota di usufrutto riferibile al defunto si estingue per la naturale durata vitalizia del diritto, salvo una clausola espressa di accrescimento a favore del superstite.
  • La pretesa di accrescimento dell’usufrutto non può essere ricavata in via automatica dal regime di comunione legale o da presunzioni contrarie al contenuto del titolo, ma richiede un fondamento negoziale espresso o comunque desumibile secondo i criteri di interpretazione del negozio, sindacabili solo nei limiti del vizio di motivazione/violazione dei canoni legali.
  • La compensazione delle spese va valutata secondo la disciplina processuale vigente al momento della decisione di merito; ove il testo applicabile consenta la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni e tale motivazione sia specificamente enunciata, la censura in cassazione è infondata.

Come è indicizzato

MaterieUsufruttoSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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