Cassazione Civile, Ordinanza n. 00945/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso in rettifica di una dichiarazione DOCFA presentata per un parco eolico. Il giudice tributario regionale aveva accolto l'appello della società contribuente e ritenuto che le torri eoliche, pur stabilmente ancorate al suolo, fossero componenti impiantistiche prive di autonoma funzione reddituale e quindi da escludere dalla stima catastale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, sostenendo che la torre eolica dovesse essere considerata una costruzione stabilmente infissa al suolo, con funzione meramente di sostegno, e quindi rilevante ai fini della rendita catastale. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, richiamando il proprio orientamento secondo cui, ai fini della rendita catastale degli impianti eolici, non vanno computati gli elementi che, pur strutturalmente connessi al suolo, siano funzionali allo specifico processo produttivo. La sentenza impugnata è stata quindi confermata perché il giudice di merito aveva accertato in fatto che la torre eolica svolgeva una funzione essenziale e attiva nel processo di aerogenerazione, e non una mera funzione passiva di sostegno. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza della giurisprudenza di legittimità nel corso del giudizio; è stato inoltre escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo in capo all'amministrazione dello Stato ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge per censurare la decisione di merito sulla rilevanza catastale della torre eolica
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."
la norma introduce un criterio per esclusione: restano tassabili suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma sono esclusi i componenti funzionali allo specifico processo produttivo, indipendentemente dall'essere fisicamente infissi al suolo
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4
richiamato come parte del quadro normativo sulla nozione di immobile urbano rilevante in materia catastale
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3
richiamato come disciplina della nozione di unità immobiliare nel sistema catastale
d.l. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, conv. in L. n. 88 del 2005
richiamato quale precedente normativo che aveva già considerato rilevanti, ai fini della rendita, costruzioni e impianti delle centrali elettriche
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
richiamato come disposizione che recepisce il richiamo alla circolare catastale ai fini estimativi
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per escludere, nel caso concreto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di un'amministrazione dello Stato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato nel senso che non ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato per la ricorrente amministrazione statale
Massime di principio
- In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la distinzione decisiva non è tra elemento stabilmente infisso al suolo ed elemento amovibile, ma tra componenti che accrescono la qualità e utilità dell'immobile e componenti funzionali allo specifico processo produttivo, che devono essere escluse dalla stima.
- Per gli impianti eolici, la torre deve essere inclusa o esclusa dalla rendita catastale in base al suo concreto ruolo funzionale: se svolge solo una funzione passiva di sostegno, può rientrare tra le costruzioni; se invece è componente essenziale e attiva del processo di aerogenerazione, va esclusa come impianto funzionale alla produzione.
- Il giudice di merito è tenuto ad accertare in fatto la specifica funzionalità della torre eolica rispetto al processo produttivo, e tale accertamento, se coerente con il criterio legale delineato dalla L. n. 208 del 2015, non è censurabile in cassazione se non nei limiti della violazione di legge.
- La disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015 ha natura di sottrazione dal carico impositivo delle componenti impiantistiche 'imbullonate' funzionali alla produzione, anche quando tali componenti siano strutturalmente connesse al suolo o abbiano notevole consistenza fisica.
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