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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15359/2020 del 20/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente, lavoratrice dipendente residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del 1990, aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte IRPEF pagate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione alle ritenute operate dal datore di lavoro. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, la contribuente lo aveva impugnato ottenendo l’accoglimento dalla CTP di Siracusa. La CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n. 237/16/2016 depositata il 21 gennaio 2016, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo ha dedotto il difetto assoluto o l’apparenza della motivazione della sentenza regionale, per avere questa rinviato a precedenti della Cassazione senza rendere comprensibile il percorso logico-giuridico; con il secondo ha contestato la legittimazione della contribuente a chiedere il rimborso delle ritenute, sostenendo che spettasse esclusivamente al sostituto d’imposta, e ha inoltre lamentato la carenza di prova del versamento; con il terzo ha censurato l’interpretazione della disciplina agevolativa, sostenendo che il beneficio fosse riservato a chi non avesse ancora versato le imposte e avesse pagato soltanto il 10% del dovuto, e ha chiesto la revisione dell’orientamento giurisprudenziale contrario.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la motivazione per relationem è ammissibile quando consente un controllo agevole delle ragioni della decisione; nel caso concreto la CTR aveva esposto i fatti, le difese e l’adesione critica all’orientamento della Cassazione, rendendo chiara la ratio decidendi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., perché la decisione regionale era conforme al consolidato principio per cui possono chiedere il rimborso sia il sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento sia il sostituito che ha subito la ritenuta, il quale è contribuente e beneficiario diretto dell’agevolazione. La Corte ha altresì richiamato la modifica legislativa del 2017, che ha incluso espressamente tra gli aventi diritto i titolari di reddito di lavoro dipendente per le ritenute subite; le modalità di erogazione dei rimborsi attengono a eventuali provvedimenti liquidatori e alla fase esecutiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., perché la sentenza era conforme all’indirizzo consolidato secondo cui il rimborso spetta anche a chi abbia versato integralmente le imposte, limitatamente all’eccedenza rispetto al 10%, e l’Agenzia non aveva prospettato argomenti idonei a mutare tale orientamento. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    Va, infatti, in materia. richiamato ed ulteriormente ribadito l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che muove da Cass. sez. unite nn. 15031 e 15032 del 26 giugno 2009, secondo cui “in tema di rimborso sulle imposte dei redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente le somme assoggettate a ritenuta (“cd. sostituito”)”.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., quando la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento della Corte e il ricorrente non offre argomenti idonei a determinarne il superamento.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La CTR ha dato conto, nella fattispecie in esame, delle circostanze di fatto e delle rispettive allegazioni difensive, prestando quindi adesione, supportata da sufficiente analisi critica, all’orientamento espresso in materia dalla Corte di legittimità.

    La motivazione per relationem non è apparente quando la sentenza espone gli elementi del caso e le allegazioni delle parti, e manifesta un’adesione critica al precedente richiamato, così da rendere identificabile la ratio decidendi e controllabile il percorso argomentativo.

  • art. 38 D.P.R. n. 602/1973

    Va, infatti, in materia. richiamato ed ulteriormente ribadito l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che muove da Cass. sez. unite nn. 15031 e 15032 del 26 giugno 2009, secondo cui “in tema di rimborso sulle imposte dei redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente le somme assoggettate a ritenuta (“cd. sostituito”)”.

    Sono legittimati a chiedere il rimborso delle imposte sui redditi non dovute e a impugnare il rifiuto sia il sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento sia il contribuente sostituito che ha subito la ritenuta.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    Il legislatore, con il D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017, riconosciuto che il diritto al rimborso opera anche in favore di chi abbia versato le imposte per dette annualità in misura integrale, attraverso il rimborso di quanto indebitamente versato in eccedenza al 10 per cento.

    Il beneficio relativo alle imposte del triennio 1990-1992 non è limitato a chi non aveva ancora pagato e abbia versato soltanto il 10%: anche chi abbia pagato integralmente ha diritto al rimborso dell’eccedenza rispetto al 10%.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    Da ultimo detto principio ha trovato avallo da parte del legislatore che, con il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, specificando espressamente che tra “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (…) che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni” e che “hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, (…) al rimborso di quanto indebitamente versato”, sono compresi i titolari di reddito di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilate a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.

    La norma, come modificata nel 2017, include tra i beneficiari del rimborso i titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi a esso equiparati, in relazione alle ritenute subite, purché ricorrano gli altri presupposti indicati dalla disciplina.

  • D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123

    Da ultimo detto principio ha trovato avallo da parte del legislatore che, con il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, specificando espressamente che tra “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (…) che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni” e che “hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, (…) al rimborso di quanto indebitamente versato”, sono compresi i titolari di reddito di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilate a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.

    La modifica legislativa chiarisce che il rimborso per le imposte versate in eccedenza al 10% spetta, alle condizioni di legge, anche ai titolari di reddito di lavoro dipendente per le ritenute subite; le modalità concrete di erogazione restano estranee alla definizione della controversia sul diritto al rimborso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

    Non è applicato l’ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza di un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso delle imposte sui redditi non dovute, sono legittimati ad agire sia il sostituto d’imposta che ha eseguito il versamento sia il contribuente sostituito che ha subito la ritenuta; quest’ultimo resta il contribuente debitore principale e beneficiario diretto dell’agevolazione.
  • Per il beneficio relativo alle imposte del triennio 1990-1992 dovute dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, il rimborso può spettare anche a chi abbia versato integralmente le imposte: è rimborsabile l’importo versato in eccedenza rispetto al 10%, ferme le condizioni previste dalla legge.
  • La motivazione per relationem è ammissibile se il giudice dà conto dei fatti e delle allegazioni delle parti e il rinvio rende agevole identificare le argomentazioni recepite e controllare la ratio decidendi; non ricorre motivazione apparente quando l’adesione al precedente è accompagnata da sufficiente analisi critica.
  • È inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. il motivo che censura una decisione conforme a un consolidato orientamento della Cassazione senza prospettare argomenti idonei a indurne la revisione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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