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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15362/2020 del 20/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, quale capogruppo del Gruppo B. e consolidante, aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo al 2009. Aveva liquidato l'IVA di gruppo azzerando un proprio debito di euro 7.849.679 mediante l'utilizzo di eccedenze IVA di società del gruppo, in particolare del credito già riferibile alla consolidata Novagest S.r.l. Il ricorso contro l'avviso era stato respinto nei due gradi di merito. La contribuente aveva dedotto che un distinto avviso, emesso nei confronti della consolidata e relativo alla detrazione di IVA su fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, era pendente davanti ad altra Commissione tributaria e che, trattandosi della stessa imposta, l'accertamento nei confronti della consolidante ne avrebbe comportato la duplicazione. La CTR del Lazio, con sentenza n. 1623/16 depositata il 31 marzo 2016, aveva dichiarato inammissibile la revocazione della precedente decisione, escludendo un errore revocatorio: i due giudizi riguardavano soggetti, condotte e violazioni distinti. Con l'unico motivo di cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la decisività dell'errore e non avesse riconosciuto che il credito IVA contestato alla consolidata era il medesimo utilizzato dalla consolidante, con conseguente duplicazione dell'accertamento e violazione del ne bis in idem. Nel corso del giudizio la società ha inoltre dichiarato di riassumere il processo dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria, ritenendo che la nomina del commissario straordinario avesse determinato l'interruzione.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente chiarito che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, l'assoggettamento del ricorrente a procedura concorsuale non determina l'interruzione del processo; la riassunzione dichiarata dalla società non ha quindi inciso sulla prosecuzione del giudizio. Ha rigettato l'unico motivo perché la censura investiva una valutazione in diritto e non la supposizione, o l'esclusione, di un fatto in senso revocatorio. L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre soltanto quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso deciso. La mancata considerazione di un fatto e gli errori di giudizio o valutazione non sono di per sé deducibili con la revocazione. Nel caso concreto la CTR aveva consapevolmente distinto le condotte: la detrazione del credito IVA inesistente da parte della consolidata e l'utilizzo in compensazione di quel credito da parte della consolidante. L'asserita identità dell'imposta e la conseguente duplicazione riguardavano dunque la qualificazione giuridica delle contestazioni, non una falsa percezione dei fatti; non sussisteva pertanto errore revocatorio. La Corte ha condannato la ricorrente a pagare all'Agenzia delle Entrate euro 20.000,00 per spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    In tema di revocazione, l’art. 395 c.p.c., n. 4, circoscrive la rilevanza e decisività dell’errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.

    L'errore revocatorio riguarda una falsa percezione di un fatto decisivo, nei limiti indicati dalla norma; non comprende l'errore di giudizio o di valutazione né la mera mancata considerazione di un fatto.

  • art. 64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La ricorrente non sta, tuttavia, contestando l’omessa supposizione di un fatto da parte del giudice della revocazione, ma di una valutazione in diritto, benchè fondata sulla mancata espressa valutazione che si tratti dello stesso tributo, in relazione al quale la CTR ha affermato che non sussiste errore revocatorio

    La disposizione, invocata in relazione alla revocazione della sentenza tributaria, non consente di qualificare come errore revocatorio una censura che investe la valutazione giuridica della distinzione tra le contestazioni, anziché una falsa percezione di un fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, ove dovuto.

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio sussiste soltanto quando la decisione presuppone come vero un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure presuppone inesistente un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e il fatto non è stato oggetto di controversia e decisione.
  • La revocazione non è utilizzabile per contestare errori di giudizio o di valutazione, né la mancata considerazione di un fatto che il giudice non abbia espressamente negato.
  • Quando la censura investe la qualificazione giuridica di contestazioni fiscali riferite a condotte distinte di soggetti diversi, l'asserita identità dell'imposta e la dedotta duplicazione dell'accertamento non integrano, per ciò solo, un errore revocatorio di fatto.
  • Nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, l'assoggettamento del ricorrente a fallimento non determina l'interruzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione

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