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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15376/2020 del 20/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

La controversia

Per l'anno d'imposta 2003 l'Agenzia delle Entrate rettificava ai fini IRAP e IVA il reddito d'impresa della società, applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico del 26 per cento e rettificando anche la plusvalenza da cessione d'azienda, in relazione al maggior valore di avviamento accertato, passato da 100.000,00 a 200.651,00 euro. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione. La contribuente proponeva cinque motivi: lamentava l'omessa motivazione sulla percentuale di ricarico assunta a confronto e sulla ritenuta esiguità dei ricavi; la contraddittorietà tra l'affermazione che il ricarico derivasse dai dati del settore merceologico e quella secondo cui fosse desunto dalle dichiarazioni della società; l'omessa spiegazione dell'inferenza di antieconomicità tratta dalla circostanza che, dopo tre esercizi in utile, quello della cessione si era chiuso in perdita; l'insufficiente motivazione sul mancato riconoscimento della vendita a stoccaggio delle rimanenze, contabilizzate inizialmente in 190.500,00 euro e cedute, secondo la contribuente, per 20.000,00 euro; infine, la violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, quanto alla maggiore plusvalenza. La Corte ha rilevato in via preliminare che, pur essendo stati notificati ai due soci distinti avvisi IRPEF, i soci non avevano partecipato al giudizio.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e dichiarato nullo il giudizio di primo grado, rilevando la pretermissione dei soci della società di persone, litisconsorti necessari nel giudizio relativo all'IRAP. Ha esteso la necessità del simultaneus processus anche al rilievo IVA, poiché l'Agenzia aveva emesso un unico atto impositivo per IRAP e IVA sulla base di elementi sostanzialmente comuni e le posizioni erano concretamente inscindibili sul piano logico. La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi relativi alla ricostruzione dei ricavi, alle rimanenze e alla plusvalenza, essendo la rilevata nullità processuale assorbente. Ha rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, demandandole anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 c.p.c.

    Dal rilevato litisconsorzio non può che farsi discendere l’annullamento dell’intero giudizio con rimessione delle parti innanzi al giudice di primo grado.

    La partecipazione necessaria dei soci pretermessi impone di annullare l'intero giudizio e rimettere la causa al giudice di primo grado.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16

    Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 20 giugno 2012, n. 10145), l’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto è un’imposta a carattere reale, non deducibile dalle imposte sui redditi, e proporzionale (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16), poichè si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione, e l’equiparabilità tra le due imposte si desume dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44.

    La natura reale e proporzionale dell'IRAP e la sua applicazione sul valore della produzione netta concorrono a fondare l'assimilazione all'ILOR e, nel caso di società di persone, la necessità del litisconsorzio con i soci.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1

    Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 20 giugno 2012, n. 10145), l’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto è un’imposta a carattere reale, non deducibile dalle imposte sui redditi, e proporzionale (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16), poichè si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione, e l’equiparabilità tra le due imposte si desume dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44.

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 44 dello stesso decreto, quale elemento da cui si desume l'equiparabilità tra IRAP e ILOR rilevante per il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 44

    Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 20 giugno 2012, n. 10145), l’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto è un’imposta a carattere reale, non deducibile dalle imposte sui redditi, e proporzionale (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16), poichè si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione, e l’equiparabilità tra le due imposte si desume dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44.

    La disposizione è indicata quale base per desumere l'equiparabilità tra IRAP e ILOR, posta dalla Corte a fondamento della partecipazione necessaria dei soci nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento dell'IRAP dovuta da una società di persone sussiste litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci, in ragione del collegamento tra l'imponibile societario e quello imputabile ai soci ai fini IRPEF.
  • Quando la società e i soci sono parti di pretese tributarie fondate su elementi economici sostanzialmente comuni, l'omessa partecipazione dei soci determina la nullità dell'intero giudizio e impone la rimessione della causa al giudice di primo grado.
  • Se l'Amministrazione emette un unico atto impositivo per IRAP e IVA sulla base di elementi sostanzialmente comuni, e le relative posizioni risultano concretamente inscindibili sul piano logico, anche la contestazione IVA resta coinvolta nel simultaneus processus con i soci.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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