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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15357/2020 del 20/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Per l’anno d’imposta 2007 l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione nei confronti del contribuente Euro 1.558,46, relativi a IRPEF e addizionale regionale, benché il datore di lavoro, poi fallito, avesse operato sulla retribuzione ritenute d’acconto per Euro 1.454,00 senza versarle all’Erario. La CTP di Vercelli aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR del Piemonte, con sentenza n. 951/1/14 depositata il 25 luglio 2014, aveva respinto l’appello dell’Agenzia. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., contestando che fosse stata considerata pacifica l’effettuazione delle ritenute e sostenendo che il contribuente dovesse provarle mediante i certificati del sostituto d’imposta; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 64 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 35 del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo la responsabilità solidale del sostituito per le ritenute operate ma non versate. Il contribuente ha resistito e, con memoria, ha chiesto anche il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi e, conseguentemente, il ricorso dell’Agenzia. Quanto al primo, ha ritenuto corretta la qualificazione delle ritenute operate e non versate come circostanza pacifica: lo stesso avviso di accertamento dava atto che il datore di lavoro aveva effettuato le ritenute, sicché l’Amministrazione non poteva pretendere che il contribuente ne desse ulteriore prova documentale. Ha inoltre richiamato il principio per cui la mancata produzione della certificazione del sostituto non impedisce di provare le ritenute con mezzi equipollenti. Quanto al secondo, ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 10378 del 2019: se il sostituto ha operato le ritenute ma non le ha versate, il sostituito non è responsabile in solido in sede di riscossione, poiché la solidarietà prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 602 del 1973 presuppone che le ritenute non siano state effettuate. La domanda del contribuente ex art. 96 c.p.c. è stata respinta, non ravvisandosi mala fede o colpa grave dell’Amministrazione, anche in ragione del contrasto giurisprudenziale recentemente composto dalle Sezioni Unite. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, con attribuzione ai difensori anticipatari del contribuente. La Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Va premesso, in generale, che questa Corte, nella definizione dei fatti di causa come pacifici, con conseguente esonero della parte che sarebbe stata tenuta a provarli dall’onere della prova ad essi relativa, fa riferimento non solo ai fatti esplicitamente ammessi dall’altra parte, ma anche a quei fatti rispetto ai quali detta parte, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi ed argomenti incompatibili con il loro disconoscimento.

    Un fatto può essere considerato pacifico, con conseguente esonero dalla relativa prova, non solo quando sia espressamente ammesso, ma anche quando la parte non lo contesti e fondi la propria difesa su elementi incompatibili con il suo disconoscimento. Nel caso concreto, l’avviso di accertamento riconosceva che le ritenute erano state operate.

  • art. 22 del D.P.R. n. 917 del 1986

    D’altronde questa Corte ha chiarito che, ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 22, (TUIR), l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo.

    Per scomputare la ritenuta d’acconto, il contribuente può provare che essa è stata operata anche con mezzi equipollenti al certificato del sostituto d’imposta; la mancanza del certificato non comporta, da sola, la perdita dello scomputo.

  • art. 64 del D.P.R. n. 600 del 1973

    L’obbligo di versamento della ritenuta, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, deve pertanto configurarsi come obbligazione autonoma che la legge pone “a carico del sostituto a mezzo del D.P.R. n. 600 cit., art. 23, ss., e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dal D.P.R. n. 600 cit., art. 64, comma 1”, ponendosi detta lettura in modo coerente al tenore letterale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35, che prevede la sussistenza del vincolo solidale soltanto nell’ipotesi in cui le ritenute non siano state operate affatto.

    Quando il sostituto ha effettuato la ritenuta, l’obbligo di versarla è un’obbligazione autonoma gravante sul sostituto, correlata all’obbligo di rivalsa. L’omesso versamento non trasferisce al sostituito una responsabilità solidale in sede di riscossione.

  • art. 35 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dal D.P.R. cit., art. 35, è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

    La solidarietà del sostituito in sede di riscossione opera soltanto se le ritenute non sono state effettuate. Se il sostituto le ha operate ma non le ha versate, il sostituito non risponde in solido.

  • art. 96 c.p.c.

    L’esistenza del rilevato contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione di cui al secondo motivo di ricorso, solo recentemente composto dalle Sezioni Unite della Corte, implica l’insussistenza della proposizione del ricorso per cassazione da parte dell’Amministrazione finanziaria con mala fede o colpa grave.

    La proposizione del ricorso per cassazione su una questione oggetto di contrasto giurisprudenziale, composto solo di recente dalle Sezioni Unite, esclude nel caso concreto la mala fede o la colpa grave necessarie per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

    La Corte esclude l’applicazione della disposizione sul contributo unificato aggiuntivo quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Un fatto può essere considerato pacifico e non richiedere ulteriore prova non solo quando sia espressamente ammesso dalla controparte, ma anche quando questa non lo contesti e imposti la propria difesa su argomenti incompatibili con il suo disconoscimento.
  • Ai fini dello scomputo delle ritenute d’acconto, l’assenza del certificato rilasciato dal sostituto d’imposta non impedisce al contribuente di dimostrare con mezzi equipollenti che le ritenute sono state operate.
  • Quando il sostituto d’imposta ha operato le ritenute d’acconto ma non le ha versate, l’obbligo di versamento grava autonomamente sul sostituto e il sostituito non è responsabile in solido in sede di riscossione; la solidarietà prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 602 del 1973 presuppone che le ritenute non siano state effettuate.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione su una questione interessata da un contrasto giurisprudenziale solo recentemente composto non integra, per ciò solo, mala fede o colpa grave ai fini della responsabilità aggravata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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