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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27909/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia, per quanto emerge dal testo, riguarda un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive nel quale la ricorrente lamentava l'inadempimento delle controparti e chiedeva la risoluzione del contratto, facendo richiamo alla disciplina della caparra confirmatoria e alla normativa edilizia richiamata nei motivi. La Corte d'appello di Venezia aveva confermato il rigetto della domanda pronunciato dal Tribunale di Venezia. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva violazione degli artt. 1385, comma 2, c.c., 34, comma 2-ter, d.P.R. 380/2001, 112 e 356 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero errato nella valutazione della scarsa importanza dell'inadempimento e, quindi, nella mancata risoluzione del contratto; con il secondo si deduceva violazione degli artt. 1385, comma 2, c.c. e 2697 c.c. e vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la sentenza considerato l'asserita accettazione del recesso da parte delle controparti, comunicata via fax il 26 ottobre 2015. La ricorrente ha anche eccepito la tardività del controricorso, che la Corte ha accolto dichiarandolo inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché investiva la valutazione di merito sulla gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, profilo rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ex art. 1455 c.c.; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché concernente un fatto non decisivo, ossia la disponibilità delle controparti a una composizione bonaria della lite prima del processo. Il controricorso delle resistenti è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile, con conseguente mancata statuizione sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    termine per il controricorso

    La notificazione del controricorso avvenuta oltre il termine di legge ne determina l'inammissibilità; in tal caso la parte non può depositare memorie ma solo partecipare alla discussione orale.

  • art. 1385, comma 2, c.c.

    Richiamato come norma sulla caparra confirmatoria e sulla reazione all'inadempimento, ma i motivi che lo evocavano sono stati ritenuti inammissibili perché investivano valutazioni di merito.

  • art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 380/2001

    Norma invocata nel primo motivo, senza che la Corte ne svolga un'autonoma interpretazione, perché il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 356 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisorio autonomo nella pronuncia di inammissibilità.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.

    La censura formulata come violazione di legge e nullità processuale è stata respinta perché mirava in realtà a contestare valutazioni di fatto del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo sul riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché riferita a un fatto non decisivo.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è inammissibile quando riguarda un fatto privo di decisività per la definizione della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, tende in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere fondato su circostanze prive di decisività rispetto all'esito della controversia.
  • La tardiva notificazione del controricorso ne determina l'inammissibilità; in tal caso la parte controricorrente non può depositare memorie e resta limitata alla discussione orale.
  • In caso di ricorso inammissibile, la Corte dà atto, ricorrendone i presupposti, dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaGiudicato

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