Cassazione Civile, Ordinanza n. 28782/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito IRES 2009, recuperando a tassazione una minusvalenza ritenuta non deducibile derivante dalla cessione di una partecipazione societaria. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo la tassazione di una sopravvenienza attiva di euro 9.114.409 indicata nella dichiarazione ma ritenuta dalla contribuente frutto di un errore contabile, relativo all’operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale. L’Agenzia aveva appellato sostenendo che non fosse consentita la rettifica dell’errore contabile nella formazione del bilancio e della dichiarazione. La CTR aveva accolto l’appello, ma la società ricorreva per cassazione denunciando, con un unico motivo ex art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.: secondo la ricorrente, il giudice d’appello aveva deciso su una questione diversa da quella devoluta, confondendo la non deducibilità della minusvalenza con l’emendabilità dell’errore sulla sopravvenienza attiva e pronunciando oltre il thema decidendum.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura solo quanto alla dedotta violazione dell’art. 2909 c.c., ma fondata quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che la CTR aveva frainteso il contenuto della sentenza di primo grado e del motivo di appello dell’Ufficio. Il giudice regionale aveva infatti confuso la questione della non deducibilità della minusvalenza con quella, distinta, dell’errore contabile concernente la sopravvenienza attiva dichiarata per errore. Di conseguenza, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la questione attenendosi ai principi indicati. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice d’appello non può decidere su un motivo diverso da quello effettivamente proposto
il giudicato copre solo la statuizione effettivamente non impugnata; nel caso concreto la censura dell’Ufficio aveva comunque impedito il passaggio in giudicato del capo rilevante
art. 366, comma 1, nn. 4) e 6) c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto specifico e autosufficiente
art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
il motivo è stato proposto come nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 53 Cost.
richiamato dalla CTR in relazione al principio di capacità contributiva
art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000
richiamato in primo grado come espressione dei doveri di buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente
richiamato per qualificare la minusvalenza come esente/sterilizzata in contabilità
richiamato per il principio di derivazione contabile nella determinazione del reddito imponibile
base per la cassazione con rinvio
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il giudizio tributario di rinvio
le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice deve pronunciarsi entro i limiti del devolutum: la decisione è viziata quando la sentenza riforma il primo grado sulla base di una questione diversa da quella effettivamente dedotta con l’impugnazione.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste anche quando il giudice, pur affrontando una materia apparentemente collegata, confonde due questioni giuridicamente distinte e decide su un thema decidendum non coincidente con il motivo di gravame.
- Il giudicato interno riguarda solo il capo di sentenza effettivamente non impugnato; quando l’appello investe il punto decisivo, non può ritenersi formato giudicato su questioni che ne costituiscono presupposto o sviluppo logico.
- In materia tributaria l’errore contabile o dichiarativo va esaminato nella sua effettiva natura e nel suo oggetto: non è lecito sovrapporre la questione della deducibilità di una componente negativa con quella dell’emendabilità di una diversa posta positiva inserita in dichiarazione.
- La cassazione con rinvio è necessaria quando l’errore della sentenza impugnata attiene alla delimitazione della domanda o del motivo di appello e richiede un nuovo esame del merito da parte del giudice di rinvio.
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