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Sentenza

Sentenza del 27/01/2022 n. 2358 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale (sez. dist. di Brescia) che, in accoglimento dell'appello della V.E. s.r.l., aveva annullato l'avviso di accertamento per l'anno 2005 (rilevando omesso versamento IVA per cessioni indicate in fatture senza imposta per applicazione del reverse charge, indebita deduzione di costi per acquisti presso privati ritenuti soggettivamente inesistenti e deduzione di costi per marche da bollo non documentate) e, di conseguenza, aveva annullato l'atto di contestazione delle sanzioni. In corso di giudizio l'Agenzia ha definito in via agevolata parte della lite relativa all'avviso di accertamento; la Corte ha quindi proseguito sull'impugnazione dell'atto di contestazione (sanzione) e sulle censure proposte dall'Agenzia in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio relativo alla legittimità dell'avviso di accertamento per la definizione agevolata operata dalla parte erariale; ha invece rigettato il ricorso della Agenzia della Entrate avverso la decisione di merito sulla legittimità dell'atto di contestazione (sanzione) e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. In sostanza la decisione di merito che aveva riconosciuto la deducibilità dei costi contestati e l'applicabilità del reverse charge è stata confermata nei suoi effetti rispetto all'atto di contestazione, mentre la parte dell'accertamento è estinta.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Norma invocata per denunciare vizio di violazione di legge e falsa applicazione di norme processuali; la Corte ha esaminato le censure e dichiarato inammissibili o infondate molte delle doglianze sollevate sotto questo profilo.

  • artt. 100, 324, 329 c.p.c.

    Richiamati dall'Agenzia per contestare la motivazione e la valutazione probatoria della Commissione regionale; la Corte ha ritenuto le censure infondate o inammissibili, richiamando i limiti del sindacato di cassazione sulla valutazione del merito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2; artt. 49 e 56

    Norme del processo tributario richiamate per questioni di devoluzione e impugnazione degli elementi valutati in primo grado; la Corte ha confermato che l'Amministrazione doveva proporre appello incidentale per rimettere in discussione talune statuizioni non sfavorevoli al ricorrente.

  • T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109

    Richiamato in relazione ai requisiti di certezza e determinazione per la deducibilità dei costi; la Corte ha osservato che gli accertamenti di primo grado su tali requisiti non impugnati dall'Amministrazione formano giudicato interno opponibile.

  • art. 345 c.p.c., comma 2

    Principio secondo cui il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio questioni che non siano state oggetto di devoluzione; utilizzato per motivare la necessità dell'appello incidentale quando il convenuto rimasto vittorioso voglia ampliare la cognizione.

  • L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis

    Norma che, nella formulazione richiamata, consente al cessionario/acquirente la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti anche quando era consapevole del carattere fraudolento, purché non contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; la Corte ha richiamato questa disposizione per confermare la possibile deducibilità dei costi dedotti dalla V.E. s.r.l.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1 (conv. L. 26 aprile 2012, n. 44)

    Norma che ha modificato la disciplina di cui alla L. 537/1993; la Corte l'ha ritenuta applicabile per effetto di richiamo normativo anche ad atti anteriori, e quindi rilevante per la valutazione della deducibilità.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    Norma sulle sanzioni tributarie per omesso versamento dell'IVA; richiamata in relazione all'atto di contestazione della sanzione per omesso versamento.

  • T.U. n. 917 del 1986, art. 75

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla deducibilità delle marche da bollo; la Corte ha ritenuto che la Commissione regionale avesse validamente esteso la deducibilità delle marche da bollo come costo accessorio alle fatture i cui costi principali erano ritenuti deducibili.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 conv. con L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Norme sulla definizione agevolata delle liti tributarie: l'Agenzia ha definito parte della controversia con la contribuente ai sensi di questa disciplina; la Corte ha dichiarato estinta la parte dell'impugnazione relativa all'avviso di accertamento.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma processuale civile richiamata perché la resistente ha depositato memoria ai sensi di tale articolo; citata nel procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione finanziaria non impugna in appello una statuizione favorevole al contribuente, quella statuizione forma giudicato interno e non può essere rimetterla in discussione in sede successiva senza avere proposto un appello incidentale.
  • La definizione agevolata della lite (cd. 'definizione delle controversie') estingue la parte di giudizio relativa agli atti oggetto della definizione; il giudizio prosegue solo sulle questioni non estinte.
  • In materia di operazioni 'soggettivamente inesistenti' la normativa (art. 14, co. 4-bis L. 537/1993, come modificata) ammette la deducibilità dei costi da parte dell'acquirente anche se consapevole della frode, salvo che ciò contrasti con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità: occorre quindi valutare caso per caso la sussistenza di tali principi.
  • Sulle questioni di fatto (es. l'effettiva trasformazione del rottame e la caratterizzazione della merce) il sindacato di cassazione è limitato: la Corte non riesamina autonomamente il merito probatorio, salvo vizi motivazionali gravi.
  • Per l'applicazione del reverse charge o per contestare l'operazione fuori dal suo regime, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a provare la perdita della natura originaria del bene; mere indicazioni o indizi non corroborati possono non essere ritenuti sufficienti dal giudice di merito.
  • Le spese di giudizio in cassazione possono essere compensate integralmente quando interviene una estinzione parziale del giudizio e la controversia residua comporta esito favorevole al resistente, su valutazione equitativa del Collegio.

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