Cassazione Civile, Ordinanza n. 11581/2025 del 02/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva convenuto in giudizio la società con cui aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione, sostenendo che tale rapporto fosse in realtà di lavoro subordinato e chiedendo, in conseguenza, il riconoscimento della qualifica di informatore scientifico del farmaco, il pagamento di differenze retributive, l'accertamento dell'obbligo contributivo e, in subordine, il risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c. Inoltre aveva dedotto che la comunicazione unilaterale di cessazione del rapporto integrasse un licenziamento inefficace o illegittimo, con domanda di reintegrazione e relative retribuzioni medio tempore. Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d'appello ha confermato, escludendo sia la natura subordinata del rapporto sia l'applicabilità dell'art. 2 d.lgs. 81/2015 per difetto di etero-organizzazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 102 e 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore dell'INPS, che si assumeva non litisconsorte necessario; 2) violazione dell'art. 2094 c.c. per l'erronea esclusione della subordinazione; 3) violazione dell'art. 2 d.lgs. 81/2015 e dell'art. 113 c.p.c. per mancato riconoscimento della disciplina dell'etero-organizzazione; 4) violazione dell'art. 6 l. 604/1966 e dell'art. 18 l. 300/1970 in relazione al preteso licenziamento e alla dedotta decadenza dall'impugnazione stragiudiziale, anche alla luce della sospensione emergenziale Covid.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché chi partecipa al processo, anche se chiamato in causa su ordine del giudice, sopporta le conseguenze del principio di soccombenza quanto alle spese; ha respinto il secondo motivo perché l'attività dell'informatore scientifico può svolgersi sia in forma autonoma sia subordinata e la ricostruzione della concreta natura del rapporto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi sulla mancanza di elementi di etero-organizzazione e si limitava ad affermazioni apodittiche; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché la censura sulla decadenza non colpiva la reale ragione della decisione, fondata sull'esclusione della subordinazione e quindi sulla non configurabilità di un licenziamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della società controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per negare la configurabilità di un litisconsorzio necessario con l'INPS; la Corte non accoglie la censura e reputa comunque legittima la condanna alle spese del terzo chiamato.
Applicato secondo il principio di soccombenza anche nei confronti della parte chiamata in giudizio su ordine del giudice.
Costituisce il parametro per accertare la subordinazione; la qualificazione del rapporto dipende dalla valutazione dei fatti concreti riservata al giudice di merito.
Si applica solo in presenza di elementi di etero-organizzazione, in particolare di significativi vincoli su tempo, luogo o altri aspetti della prestazione unilateralmente imposti dal committente; nel caso concreto tali elementi sono stati esclusi.
Censurato insieme all'art. 2 d.lgs. 81/2015, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento di merito.
Richiamato in relazione alla decadenza dall'impugnazione stragiudiziale del recesso; la Corte non entra nel merito perché la questione è assorbita dall'esclusione della subordinazione.
Invocato per le conseguenze dell'asserito licenziamento illegittimo; la Corte osserva che, esclusa la subordinazione, un licenziamento non era configurabile.
Richiamato dalla domanda introduttiva per il risarcimento dei danni in caso di omesso versamento contributivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto la previsione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La condanna alle spese può gravare anche sul terzo chiamato in giudizio su ordine del giudice, quando sia comunque parte del processo e soccombente, in applicazione del principio di soccombenza.
- L'attività dell'informatore scientifico del farmaco non è ontologicamente subordinata né ontologicamente autonoma: la qualificazione del rapporto dipende dagli indici fattuali concreti e non dal solo nomen iuris o dalla tipologia professionale.
- La ricostruzione della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'erronea individuazione dei criteri giuridici astratti o, nei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., un vizio motivazionale nei termini consentiti.
- L'applicazione dell'art. 2 d.lgs. 81/2015 richiede la prova di una etero-organizzazione effettiva della prestazione, desumibile da vincoli significativi su tempo, luogo o altri aspetti dell'attività imposti unilateralmente dal committente.
- Chi impugna una sentenza per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; è inammissibile il motivo che riproponga questioni non decisive o non esaminate perché assorbite, senza contrastare la reale base argomentativa della pronuncia.
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