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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11576/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, con patto di prova di trenta giorni, ha impugnato il recesso intimatogli per mancato superamento della prova, sostenendo che alla data di ricezione della comunicazione il periodo di prova fosse già spirato perché, computando anche alcune giornate di sabato lavorate nelle prime due settimane, aveva maturato 32 giorni di lavoro effettivo. In primo grado il Tribunale aveva rigettato l’impugnativa nella fase sommaria e dichiarato inammissibile l’opposizione. La Corte d’appello ha invece ritenuto ammissibile il gravame applicando il principio dell’apparenza, poiché il primo giudice aveva qualificato il procedimento come rito Fornero e deciso con ordinanza, e nel merito ha dichiarato inefficace il recesso, reputando tardiva la conoscenza della comunicazione, pervenuta il 19.7.2019, cioè dopo la scadenza del periodo di prova. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul regime delle impugnazioni, sostenendo che il provvedimento di primo grado fosse sostanzialmente una sentenza e che quindi dovesse proporsi appello; 2) violazione delle norme sul recesso e sulla comunicazione degli atti recettizi, deducendo che, per la tempestività del licenziamento, dovesse rilevare la data di invio e non quella di ricezione; 3) violazione delle stesse norme e dell’onere della prova, contestando la valutazione dell’estratto del sito di Poste Italiane come prova del tentativo di consegna; 4) nullità della sentenza e violazione delle presunzioni, lamentando motivazione illogica e travisamento del fatto relativo alla data di recapito e all’avviso di giacenza; 5) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle presunzioni, con riferimento al rifiuto del lavoratore di rilasciare ricevuta il 19.7.2019 e al mancato deposito del plico postale. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha confermato che il recesso per mancato superamento della prova è un atto unilaterale recettizio che deve giungere a conoscenza del lavoratore prima della scadenza del periodo di prova; inoltre ha considerato insindacabile in sede di legittimità l’accertamento di fatto della Corte territoriale, secondo cui non era stata provata la consegna o il tentativo di consegna del plico in data anteriore, mentre era pacifico che il lavoratore avesse svolto prestazione anche nei giorni 18 e 19 luglio, raggiungendo 32 giorni di lavoro effettivo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese e agli accessori di legge, oltre agli effetti di cui all’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la decisione della Corte d’appello di Campobasso che aveva dichiarato inefficace il recesso per mancato superamento del periodo di prova e aveva condannato la società al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni maturate dal 20.7.2019 fino alla scadenza originaria del contratto a termine. La Corte ha ritenuto corretto sia l’uso del principio dell’apparenza per individuare il mezzo di impugnazione del provvedimento di primo grado, sia l’assunto secondo cui, in caso di recesso in prova, rileva la conoscenza della comunicazione da parte del lavoratore e non il solo momento di spedizione. Ha altresì escluso che le doglianze sulla prova postale e sulla motivazione integrassero vizi denunciabili in cassazione, trattandosi di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 323 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul regime delle impugnazioni; la Corte non ne ricava una regola diversa dal principio dell’apparenza per individuare il mezzo di gravame.

  • art. 339 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulle impugnazioni per sostenere che il provvedimento di primo grado fosse appellabile; la Corte respinge la censura.

  • art. 341 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di impugnazione del provvedimento; la Corte lo considera nel quadro del corretto mezzo di gravame individuato dalla sentenza impugnata.

  • art. 433 c.p.c.

    Citato nel primo motivo; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente sul diverso mezzo di impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge; la Corte la applica nei limiti del controllo di legittimità sulle sole violazioni di diritto.

  • art. 1334 c.c.

    Il recesso è qualificato come atto unilaterale recettizio e, quindi, deve giungere a conoscenza del destinatario per produrre effetti.

  • art. 1335 c.c.

    Per la comunicazione del licenziamento opera la presunzione di conoscenza al momento dell’arrivo all’indirizzo del destinatario, quale luogo nella sua sfera di dominio e controllo.

  • art. 2096 c.c.

    Il recesso per mancato superamento della prova è ricondotto alla disciplina del patto di prova; una volta compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva.

  • art. 149 c.p.c.

    Citato nel secondo motivo in relazione alla comunicazione processuale e alla prova del recapito del plico; la Corte ritiene decisiva la mancata prova della consegna o del tentativo di consegna.

  • art. 106 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio del 30.3.2015

    Richiamato dalla ricorrente sul patto di prova; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 3 Cost.

    Citato nel secondo motivo; non assume autonoma rilevanza decisoria nella motivazione.

  • art. 24 Cost.

    Citato nel secondo motivo; non assume autonoma rilevanza decisoria nella motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è esclusa perché la censura mirava in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove, non un’erronea distribuzione dell’onere probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente è esclusa, poiché la sentenza di merito esponeva un percorso logico-giuridico comprensibile.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la dedotta nullità, ma la Corte esclude il vizio.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici non sono ritenute decisive, poiché il giudice di merito ha escluso la prova dei fatti su cui esse avrebbero dovuto fondarsi.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte esclude la violazione in quanto la doglianza, in sostanza, mira a sostituire la valutazione di merito delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la nullità della sentenza; la Corte esclude che la motivazione sia mancante o incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene che le censure non riguardino fatti decisivi non esaminati, ma la diversa lettura delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova, il recesso conserva natura di atto unilaterale recettizio: per produrre effetti deve pervenire nella sfera di conoscibilità del lavoratore prima della scadenza del periodo di prova.
  • Ai fini della tempestività del recesso in prova non rileva il solo momento di spedizione della comunicazione, ma il momento della sua ricezione o comunque della sua conoscibilità secondo le regole degli atti recettizi.
  • Il datore di lavoro che invochi la tempestività del recesso deve provare che la comunicazione sia stata consegnata o almeno sia giunta all’indirizzo del destinatario in tempo utile; un mero tracciamento postale privo di specifica attestazione della consegna o del tentativo di consegna può non essere sufficiente.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta, in realtà, l’apprezzamento del materiale istruttorio e l’esito della prova.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio: la scelta delle prove ritenute attendibili e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti.
  • Il principio dell’apparenza può prevalere sul criterio sostanzialistico nell’individuazione del mezzo di impugnazione quando la forma e la qualificazione adottate dal giudice di primo grado siano idonee a ingenerare un affidamento incolpevole nella parte circa il rimedio esperibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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