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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11575/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, assunto nel 1988 da una società e poi transitato, per successive operazioni societarie e trasferimenti di ramo d'azienda, a un'altra società del gruppo, era stato licenziato nel 2019 per giustificato motivo oggettivo a seguito della cessazione di una specifica commessa con un ente pubblico. Il giudice di primo grado, in sede di opposizione ex L. n. 92/2012, aveva ritenuto l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra due società del gruppo, annullando il licenziamento e disponendo la reintegra. La Corte d'appello aveva confermato, rilevando che il lavoratore aveva svolto attività anche per l'altra società del gruppo e su commesse diverse, che quindi il venir meno della sola commessa non giustificava il recesso e che non era stato assolto l'obbligo di repêchage, da estendersi anche all'altra società e a mansioni inferiori. Le società proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omessa/apparente motivazione e violazione delle regole sull'onere della prova e sul libero convincimento in ordine all'unicità del centro di imputazione; (2) omessa motivazione sulla dedotta impraticabilità del repêchage, anche ove l'unico centro di imputazione fosse stato ritenuto sussistente; (3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme processuali sull'istruttoria, per il mancato svolgimento di attività probatoria richiesta sulla possibilità di reimpiego in diverse posizioni, anche inferiori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la presenza di una "doppia conforme" e comunque infondate le doglianze sul vizio motivazionale, osservando che la sentenza d'appello conteneva un percorso argomentativo comprensibile e che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., perché le ricorrenti contestavano l'apprezzamento delle prove e non un errato riparto dell'onere probatorio o l'utilizzo di prove illegali. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto che la questione del repêchage fosse stata comunque esaminata e che la mancata ammissione di ulteriori prove non integrasse vizio di omessa pronuncia né omissione decisiva, poiché la Corte territoriale aveva già fondato la decisione sulla mancanza di esclusività dell'assegnazione alla commessa cessata e sull'irrilevanza delle ulteriori istanze istruttorie. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna delle società ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non l'omesso esame di singoli elementi istruttori né la semplice rivalutazione del merito, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 116, comma 1 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali o attribuisce valore di prova legale a elementi che ne sono privi; non per una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697, comma 1 c.c.

    è violato solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito alla parte sbagliata; non quando il giudice reputa, magari erroneamente, che la parte onerata abbia assolto la prova.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto una decisione su un capo di domanda o eccezione; non sussiste quando la questione sia stata comunque affrontata, anche implicitamente.

  • art. 420, comma 5 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 437 c.p.c. nel motivo di ricorso per censurare il mancato svolgimento di attività istruttoria in appello, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per sostenere il dovere del giudice d'appello di disporre attività istruttoria; la Corte ha tuttavia ritenuto infondata la censura perché la prova richiesta non era decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto la sentenza d'appello era invece intelligibile.

  • art. 18, comma 4, St. lav.

    applicato nella decisione di merito per disporre la reintegra e l'indennità risarcitoria in conseguenza dell'annullamento del licenziamento.

  • L. n. 92 del 2012

    richiamata come disciplina del rito e della fase sommaria/oppositiva del licenziamento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    utilizzato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice ha invertito l'onere della prova; non se si contesta che abbia ritenuto provato un fatto sulla base degli elementi acquisiti.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sulla valutazione del compendio probatorio, ma solo nei casi di utilizzo di prove non introdotte, prova legale mal governata o attribuzione di efficacia probatoria a elementi che non la hanno.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede l'assenza totale di decisione su una domanda o eccezione; non ricorre quando il giudice abbia trattato la questione, anche in modo implicito o sintetico.
  • Nel giudizio sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se il lavoratore non è adibito in via esclusiva alla commessa cessata, il venir meno di quella sola commessa non basta, di per sé, a giustificare il recesso, dovendosi valutare anche l'effettiva riferibilità del rapporto ad altre articolazioni aziendali e l'eventuale repêchage.
  • La mancata ammissione di prova testimoniale è rilevante in cassazione solo se la prova non assunta sarebbe stata decisiva in senso forte, cioè idonea a demolire con certezza la ratio decidendi e non con mera probabilità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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