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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11577/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Due lavoratori, già dipendenti dell'impresa appaltatrice poi sottoposta ad amministrazione straordinaria, hanno agito per ottenere dalla società committente, ai sensi della responsabilità solidale negli appalti, alcune voci retributive maturate alla cessazione del rapporto con l'appaltatrice: ratei di mensilità aggiuntive, indennità per lavoro domenicale e festivo, una tantum e indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che la committente fosse soggetta all'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 e che l'indennità sostitutiva del preavviso avesse natura indennitaria e retributiva, quindi rientrante tra i trattamenti dovuti dal committente. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e motivazione apparente, sostenendo che non vi fosse prova di un recesso della datrice di lavoro, presupposto del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, affermando che l'indennità sostitutiva del preavviso, avendo natura indennitaria e non strettamente retributiva, non poteva essere posta a carico solidale del committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo sufficiente e che l'accertamento circa la cessazione del rapporto con l'appaltatrice e la successiva assunzione presso l'impresa subentrante derivasse da una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 riguarda solo i trattamenti retributivi in senso stretto e non può essere estesa all'indennità sostitutiva del preavviso, la cui natura non consente di qualificarla come emolumento strettamente retributivo ai fini della solidarietà del committente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    "trattamenti retributivi"

    La responsabilità solidale del committente negli appalti copre solo gli emolumenti aventi natura strettamente retributiva; non si estende automaticamente a somme di natura diversa, anche se dovute al lavoratore per effetto della cessazione del rapporto.

  • art. 2118 c.c.

    Richiamato come parametro della disciplina del preavviso e della relativa indennità sostitutiva, ma la debenza verso il committente va valutata separatamente dalla sussistenza del recesso del datore di lavoro.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione ricorre solo quando manchi l'esplicitazione del percorso logico-giuridico della decisione; nel caso concreto la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio denunciato per nullità della sentenza e motivazione apparente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel sistema della responsabilità solidale del committente nell'appalto, la locuzione "trattamenti retributivi" va interpretata in senso rigoroso e comprende soltanto gli emolumenti che abbiano natura strettamente retributiva.
  • La natura giuridica di una voce economica del rapporto di lavoro è questione di qualificazione giuridica rimessa al giudice di merito; quando la ricostruzione del fatto discenda dall'interpretazione di atti contrattuali e non sia censurata per violazione dei criteri ermeneutici, essa è insindacabile in cassazione.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando manchi del tutto l'indicazione del percorso logico seguito dal giudice; non è ravvisabile se la sentenza consente di ricostruire il ragionamento decisorio.
  • L'assoggettamento di una somma a contribuzione previdenziale non è decisivo, da solo, per qualificarla come retribuzione ai fini di altre discipline sostanziali, poiché il piano previdenziale è autonomo rispetto a quello lavoristico.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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