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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11578/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Tre dipendenti di un punto vendita hanno agito per ottenere l’accertamento del loro diritto a transitare, ai sensi dell’art. 2112 c.c., dalla società originaria a una prima società cessionaria e poi a una seconda, con conseguente riammissione in servizio e pagamento delle retribuzioni perdute. Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro con la prima cessionaria dal 13 al 30 agosto 2020 e con la seconda dal 31 agosto 2020, condannando quest’ultima alla riammissione e alle retribuzioni, detratto quanto percepito a titolo di integrazione salariale/assegnazione presso terzi. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo che fosse stato trasferito l’intero punto vendita e non un ramo autonomo, che i settori residui non avessero autonomia e preesistenza, e che la scelta di escludere i lavoratori fosse illegittima. In Cassazione le società hanno dedotto, da un lato, violazione dell’art. 2112 c.c. per errata individuazione del ramo d’azienda e per mancato riconoscimento della preesistenza/autonomia funzionale; dall’altro, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che vi fossero frazionamenti e successive cessioni di distinti comparti e che non fosse stata adeguatamente valutata la prova. La società cedente ha inoltre censurato l’interpretazione della norma come eccessivamente formalistica e non coerente con una lettura costituzionalmente orientata a tutela dell’occupazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra le società cessionarie e una delle lavoratrici, a seguito di rinuncia accettata per intervenuta conciliazione. Per il resto ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme e comunque infondate le doglianze sul vizio di motivazione apparente e sulla violazione dell’art. 2112 c.c., osservando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto che l’operazione del 13 agosto 2020 riguardava il trasferimento dell’intero punto vendita e non di un ramo d’azienda autonomo e preesistente, con riduzione della superficie e del personale in violazione di norme imperative. Ha quindi confermato il principio per cui l’autonomia funzionale del ramo ceduto e la sua preesistenza sono requisiti costitutivi del trasferimento di ramo d’azienda, e che la loro verifica è accertamento di fatto riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua. Le spese sono state compensate tra le società con posizioni sostanzialmente coincidenti, mentre le società ricorrenti sono state condannate a rifondere le spese ai lavoratori costituiti; applicato anche il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Nel trasferimento di azienda o di ramo, l’autonomia funzionale del ramo ceduto e la sua preesistenza costituiscono elementi costitutivi; non è consentita un’operazione meramente formale o elusiva diretta a sottrarre lavoratori alla continuità del rapporto.

  • art. 47 L. n. 428/1990

    La comunicazione sindacale effettuata ex art. 47 è stata valorizzata come riscontro della ricostruzione dell’operazione traslativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È censurabile in cassazione il vizio di sussunzione, ma non il mero dissenso sulla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è configurabile solo in presenza di una reale carenza del percorso logico-giuridico, non quando la motivazione sia semplicemente ritenuta non condivisibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; l’omesso esame di singoli elementi istruttori non basta, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 132 c.p.c.

    La violazione ricorre solo quando manchi effettivamente l’indicazione del criterio logico della decisione o la motivazione sia solo apparente.

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi avverso la stessa sentenza vanno riuniti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia accettata è stata dichiarata l’estinzione del giudizio nel rapporto interessato, senza provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di ramo d’azienda, il giudice deve verificare in concreto se l’entità economica trasferita sia dotata di autonomia funzionale già al momento dello scorporo e se tale autonomia preesistesse al trasferimento; in difetto, l’operazione può essere qualificata come trasferimento dell’intera azienda o come operazione elusiva della disciplina protettiva.
  • La verifica dei requisiti dell’art. 2112 c.c. è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo nei limiti del vizio di sussunzione o dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente contestare la lettura delle prove o la preferenza accordata dal giudice ad una diversa ricostruzione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può fondarsi sulla mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato; in presenza di doppia conforme, la censura è ulteriormente preclusa nei limiti stabiliti dal codice di rito.
  • La motivazione è apparente solo quando non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre quando il ragionamento del giudice sia chiaramente ricostruibile, pur se contestato nel merito dalla parte soccombente.
  • L’art. 2112 c.c. deve essere applicato in coerenza con la sua funzione di tutela della continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti in vicende circolatorie dell’impresa, impedendo che frazionamenti meramente formali o riduzioni artificiose di superficie/personale eludano la garanzia legale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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