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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11579/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto solo il terzo motivo di ricorso, ha rigettato gli altri tre, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle sanzioni civili, dichiarandole non dovute per il periodo anteriore all’entrata in vigore della disposizione dichiarata incostituzionale. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell’intero processo, valorizzando il recente assetto della materia e l’intervento della Corte costituzionale.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’INPS per contributi dovuti alla gestione separata in relazione all’anno 2010 da parte di un’avvocata. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione, ritenendo che il solo versamento della contribuzione integrativa alla Cassa forense non esonerasse dall’iscrizione alla gestione separata, anche in presenza di un reddito superiore alla soglia di esenzione, e aveva inoltre negato l’applicazione della sanzione civile in misura ridotta per il mancato pagamento integrale della contribuzione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) violazione dell’art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995 e dell’art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011, sostenendo che il pagamento della contribuzione integrativa alla Cassa forense escludesse l’obbligo di iscrizione e che il d.l. 98/2011 fosse stato applicato retroattivamente; (2) violazione delle medesime norme e dell’art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 per avere la Corte considerato la soglia di 5.000 euro come non operante quale fascia di esenzione; (3) violazione dell’art. 116, comma 8, lett. b, e illegittimità delle sanzioni; (4) violazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 3, comma 9, L. 335/1995, per avere ritenuto correttamente differito il termine di pagamento sulla base di un DPCM nonostante la riserva di legge. La Cassazione ha respinto i primi due e il quarto motivo, ritenendo, in sintesi, che gli avvocati che versano solo contributi integrativi alla Cassa forense, senza maturare una posizione previdenziale a proprio favore, restano comunque tenuti all’iscrizione alla gestione separata; che la soglia dei 5.000 euro non opera come franchigia/esenzione; e che il differimento dei termini di pagamento incide sulla decorrenza della prescrizione. Ha invece accolto il terzo motivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, dichiarando che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, pur tenuti all’iscrizione alla gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma censurata. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle sanzioni, senza rinvio in parte qua; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995

    La disposizione sulla gestione separata opera in funzione dell’universalizzazione della copertura previdenziale; l’unico versamento che esclude l’obbligo di iscrizione è quello che comporta una correlata prestazione previdenziale per il lavoratore autonomo.

  • art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    La norma è rilevante per le sanzioni civili, ma è stata colpita da illegittimità costituzionale nella parte in cui non escludeva le sanzioni per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 44, comma 2, d.l. 269/2003

    La soglia di 5.000 euro non è stata interpretata come fascia di esenzione o franchigia, ma non opera come limite che escluda integralmente l’obbligo contributivo secondo la ricostruzione adottata dalla Corte.

  • art. 116, comma 8, lett. b, d.l. 98/2011

    Richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni; la Corte ne ha ritenuto fondato il rilievo solo alla luce della pronuncia della Corte costituzionale che esclude l’applicazione delle sanzioni civili nel periodo antecedente.

  • art. 2935 c.c.

    La Corte ha escluso che la riserva di legge incida sul computo del termine prescrizionale, ribadendo che la prescrizione decorre dalla scadenza dei termini di pagamento.

  • art. 3, comma 9, L. 335/1995

    In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento; il differimento del termine rileva quindi anche ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 3, comma 3, L. 212/2000

    La riserva di legge richiamata dal ricorrente è stata ritenuta riferita alle prestazioni e non al solo computo del termine prescrizionale.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010

    Il differimento dei termini di pagamento previsto dal D.P.C.M. è stato considerato legittimamente rilevante per la decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata.

  • Corte costituzionale n. 104/2022

    "l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ... nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense ... siano esonerati dal pagamento ... delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore"

    Ha imposto di escludere le sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla gestione separata nel periodo anteriore all’entrata in vigore della disposizione censurata.

Massime di principio

  • Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che svolgano attività libero-professionale non abituale e versino alla Cassa forense il solo contributo integrativo, senza maturare una posizione previdenziale a loro favore, restano tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS.
  • Ai fini dell’esclusione dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata non rileva il mero versamento di un contributo solidaristico alla Cassa professionale, ma soltanto un versamento idoneo a costituire una prestazione previdenziale correlata in capo al professionista.
  • La soglia reddituale di 5.000 euro non costituisce una franchigia o fascia di esenzione in senso tecnico, e non determina il versamento dei contributi solo sulla parte eccedente, se non nei limiti del regime normativo applicabile.
  • In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento; di conseguenza, anche il differimento del termine di versamento incide sulla decorrenza della prescrizione.
  • La disciplina sanzionatoria per l’omessa iscrizione alla gestione separata non può applicarsi, per il periodo anteriore alla norma censurata, agli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, dovendosi dare attuazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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