Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11574/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I dipendenti avevano ricevuto comunicazioni di risoluzione del rapporto per cessazione dell'appalto e impossibilità di ricollocamento, con efficacia dal 15.12.2021. Dopo l'impugnazione dei licenziamenti, la società aveva comunicato alle organizzazioni sindacali la sospensione dei recessi in vista della proroga dell'appalto e aveva poi inviato ai singoli lavoratori comunicazioni di prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità. I ricorrenti sostenevano che la datrice di lavoro fosse decaduta dal potere di revocare i licenziamenti oltre il termine quindicinale previsto dall'art. 18 St. lav. e che la prosecuzione del rapporto integrasse una nuova proposta contrattuale da essi accettata; chiedevano quindi la condanna della società al pagamento dell'indennità ex art. 3, comma 1, e art. 10 d.lgs. n. 23/2015, o comunque di una somma non inferiore a sei mensilità. Con i motivi di ricorso denunciavano: ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c.; insanabile illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione degli artt. 1334 c.c., 2 e 6 l. n. 604/1966 e 5 d.lgs. n. 23/2015 per aver ritenuto legittima una revoca tardiva dei licenziamenti; violazione degli artt. 2697 c.c., 5 l. n. 604/1966, 3 e 10 d.lgs. n. 23/2015 per non aver riconosciuto alcun pregiudizio risarcibile nonostante il licenziamento si fosse perfezionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i giudici di merito si erano mantenuti entro i limiti del petitum e della causa petendi, senza introdurre fatti nuovi né pronunciare oltre i confini della domanda. Ha ritenuto infondato anche il vizio motivazionale, ricordando che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito. Nel merito, la Corte ha condiviso la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui, pur ammessa una revoca dei licenziamenti avvenuta oltre i termini di legge, i lavoratori l'avevano accettata continuando a lavorare senza soluzione di continuità; per effetto di tale concorde comportamento era venuto meno il fatto generatore del danno, non essendosi verificato alcun pregiudizio risarcibile. È stato inoltre valorizzato il comportamento della società, ritenuto conforme a correttezza e buona fede in un contesto di tutela dei posti di lavoro in vista della proroga dell'appalto. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può alterare petitum e causa petendi né introdurre elementi di fatto nuovi; il vizio di ultrapetizione ricorre solo se viene attribuito o negato un bene della vita diverso da quello domandato.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di nullità della sentenza per ultrapetizione e per asserita illogicità/contraddittorietà della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione di legge relative alla revoca del licenziamento e alla mancata attribuzione di un pregiudizio risarcibile.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere i limiti temporali ed efficacia della revoca del recesso.

  • art. 2 l. n. 604/1966

    Richiamato dai ricorrenti come norma rilevante sulla comunicazione del licenziamento e sulla sua disciplina.

  • art. 5 l. n. 604/1966

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la distribuzione dell'onere probatorio e la disciplina della legittimità del recesso/revoca.

  • art. 6 l. n. 604/1966

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai termini di impugnazione e ai profili temporali della vicenda del licenziamento.

  • art. 3 d.lgs. n. 23/2015

    Richiamato come base della tutela indennitaria invocata dai lavoratori.

  • art. 10 d.lgs. n. 23/2015

    Richiamato come ulteriore norma posta a fondamento della pretesa indennitaria.

  • art. 18 St. lav.

    Richiamato in fatto dai ricorrenti quale termine oltre il quale la revoca sarebbe stata tardiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sulla ripartizione dell'onere della prova del pregiudizio e dei presupposti della tutela invocata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può qualificare giuridicamente i fatti allegati, ma non può pronunciare oltre i limiti del petitum e della causa petendi o introdurre fatti nuovi nel thema decidendum.
  • In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione non consente una rivalutazione del merito o delle prove, ma solo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della decisione impugnata.
  • Quando, dopo un licenziamento comunicato, intervenga una revoca o sospensione e il lavoratore prosegua di fatto l'attività senza soluzione di continuità, il giudice può accertare l'avvenuta adesione del lavoratore alla prosecuzione del rapporto, con conseguente venir meno del fatto generatore di un danno risarcibile, se non risulti un concreto pregiudizio.
  • La tutela indennitaria non può essere riconosciuta in astratto: occorre allegare e provare un effettivo pregiudizio, non essendo sufficiente la sola formale vicenda del recesso se il rapporto prosegue in continuità e senza lesione concreta.
  • La valutazione della condotta del datore di lavoro in chiave di correttezza e buona fede può escludere l'addebito risarcitorio quando l'operazione sia finalizzata alla salvaguardia dei posti di lavoro e risulti coerente con gli sviluppi dell'appalto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.