Cassazione Civile, Ordinanza n. 20130/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (mediatore)
La controversia
La lite nasce dalla domanda proposta da un'agenzia immobiliare per ottenere dalla società acquirente il pagamento della provvigione asseritamente maturata per la mediazione svolta nella conclusione di tre contratti di compravendita, misti a permuta, relativi a tre aree edificabili. La società convenuta contestava di avere ricevuto un'effettiva attività di intermediazione, sostenendo che le trattative fossero state condotte direttamente con i venditori e che solo dopo l'accordo fosse emerso un incarico dei venditori all'agenzia. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello confermò la debenza della provvigione, aumentando inoltre l'importo riconosciuto per l'IVA. Con il ricorso per cassazione la società acquirente deduceva: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione della prova testimoniale e documentale; violazione degli artt. 1754, 1175, 1176 e 2697 c.c. per mancanza di nesso causale tra attività del mediatore e conclusione dell'affare; erronea quantificazione della provvigione al 3% con richiamo agli usi di piazza; violazione del principio di proporzione ex art. 1755, comma 2, c.c. e mancato scomputo di quanto asseritamente dovuto dai venditori; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto l'IVA sulla provvigione, ritenuta dalla ricorrente già compresa nella somma richiesta in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondata la censura sulla valutazione delle prove, perché non è consentito in cassazione rivalutare il materiale istruttorio se non nei casi di violazione dei limiti legali della prova. Ha confermato il principio secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in contatto le parti o comunque favorito causalmente la conclusione dell'affare, anche se non abbia seguito tutte le fasi della trattativa e anche se l'iniziativa di avvalersi del mediatore sia partita da una sola parte. Ha ritenuto legittimo il ricorso agli usi locali per determinare la misura della provvigione in mancanza di pattuizione, osservando che tali usi, se non noti al giudice, devono essere provati dalla parte che li invoca e che nel caso concreto la Corte territoriale li aveva richiamati correttamente. Ha escluso la violazione del principio di proporzione nella ripartizione della provvigione, rilevando che il compenso può essere dovuto da una sola parte o in misura differenziata, secondo il contenuto del rapporto di mediazione o dell'accordo. Ha infine escluso l'extrapetizione sul riconoscimento dell'IVA, qualificandola come accessorio dovuto ex lege sulla prestazione di servizi, implicitamente compreso nella domanda di pagamento dell'imponibile e correttamente aggiunto in appello a seguito della correzione di un errore di calcolo del primo giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la violazione può essere denunciata solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non è sindacabile la mera valutazione del materiale istruttorio.
la censura è ammissibile solo in caso di uso scorretto delle prove legali o di considerazione come prova legale di elementi liberamente valutabili; non consente una rivalutazione del merito.
definisce la mediazione; nel caso concreto rileva l'attività del mediatore quale messa in relazione delle parti e contributo causale alla conclusione dell'affare.
la provvigione spetta solo se l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore.
in mancanza di patto, tariffe professionali o usi, la misura della provvigione è determinata dal giudice secondo equità; gli usi locali hanno rilievo sussidiario e possono essere applicati se provati o noti.
richiamato dalla ricorrente ma non decisivo; la Corte non ravvisa violazioni nei comportamenti valutati.
richiamato dalla ricorrente ma non decisivo; la Corte conferma l'accertamento di merito sulla condotta del mediatore.
la prova del nesso causale e degli usi invocati segue le regole sull'onere probatorio; la ricorrente non ha fornito elementi idonei a scardinare l'accertamento di merito.
non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando viene riconosciuto l'IVA quale accessorio legale della provvigione già domandata sull'imponibile.
in mancanza di patto, la misura del compenso del mediatore è determinata dalle camere di commercio tenendo conto degli usi locali.
la commissione provinciale richiamata dalla norma risulta soppressa; le relative funzioni sono svolte dagli organismi camerali.
d.l. n. 223/2006, art. 11, comma 2
ha soppresso la commissione prevista dalla L. n. 39/1989 per la disciplina della misura del compenso mediatizio.
d.lgs. n. 59/2010, art. 73, comma 6
attribuisce alle camere di commercio le competenze già delle commissioni per la tenuta del ruolo dei mediatori, poi soppresso.
il prestatore di servizi imponibili deve addebitare l'IVA a titolo di rivalsa al committente; la domanda di pagamento della provvigione comprende implicitamente l'accessorio fiscale quando dovuto.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio: il vizio è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disapplica prove legali o attribuisce efficacia di piena prova a elementi che non la hanno.
- Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando l'affare sia concluso per effetto del suo intervento causale; non è necessario che il mediatore partecipi a tutte le fasi della trattativa, essendo sufficiente che abbia messo in relazione le parti o abbia comunque favorito il buon esito dell'affare.
- Ai fini della provvigione mediatizia, il nesso causale va accertato in fatto dal giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da criteri logici e giuridici corretti.
- In mancanza di una specifica pattuizione sulla misura del compenso del mediatore, la quantificazione segue un ordine sussidiario: prima eventuali tariffe o usi locali, poi l'equità giudiziale; gli usi locali hanno natura normativa, ma devono essere provati se non noti al giudice.
- La provvigione del mediatore può essere posta a carico di una sola parte o ripartita in modo differenziato tra le parti dell'affare, secondo il contenuto del rapporto o dell'accordo, senza che ciò violi di per sé il principio di proporzione.
- La domanda di pagamento della provvigione comprende, se dovuto ex lege, anche il correlato importo IVA quale accessorio fiscale, senza che sia necessaria una domanda autonoma, quando il credito principale abbia ad oggetto una prestazione di servizi imponibile.
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