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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32903/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio le richiedeva l'imposta di registro in misura fissa in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace. La controversia nasceva dal fatto che nel ricorso per decreto ingiuntivo era richiamato un contratto di cessione del credito concluso tra la società e un diverso soggetto. In appello la contribuente aveva sostenuto: (i) l'illegittimità del mutamento dei criteri impositivi operato dall'Ufficio dopo la notifica del ricorso introduttivo; (ii) la carenza assoluta di motivazione dell'avviso; (iii) l'erronea applicazione del principio di enunciazione, perché l'atto di cessione del credito non era stato effettivamente enunciato e, comunque, mancava l'identità soggettiva tra le parti del decreto ingiuntivo e quelle della cessione. In cassazione sono stati proposti tre motivi, tutti incentrati sulla violazione della disciplina dell'imposta di registro e delle norme su motivazione e motivi degli atti impositivi.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti i primi due. Ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha quindi escluso la debenza dell'imposta di registro richiesta dall'Ufficio in base al principio di enunciazione, perché nel caso concreto mancava il requisito dell'identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e quelle dell'atto enunciato: il decreto ingiuntivo coinvolgeva creditore e debitore, mentre la cessione del credito intercorreva tra cedente e cessionario. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 40 d.P.R. 131/1986

    richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di determinazione dell'imposta di registro; la Corte non fonda su di esso la decisione

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato per contestare la motivazione dell'avviso; il motivo è assorbito

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato per la motivazione degli atti amministrativi; il motivo è assorbito

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio

  • art. 22 d.P.R. 131/1986

    "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"

    la sola enunciazione di un atto non registrato in un atto soggetto a registrazione può far scattare l'imposta; tuttavia il comma 1 richiede anche l'identità delle parti tra atto enunciante e atto enunciato

  • art. 6 d.P.R. 131/1986

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la cessione del credito era soggetta a registrazione solo in caso d'uso; la Corte chiarisce che l'enunciazione può comunque rendere tassabile l'atto

  • art. 8 d.P.R. 131/1986

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla disciplina dell'imposta di registro

  • art. 9, comma 1, nota 2, Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla disciplina dell'imposta di registro

  • art. 3, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla disciplina tributaria dell'operazione

  • art. 10, comma 1, d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla disciplina tributaria dell'operazione

  • art. 1406 c.c. e segg.

    richiamati per qualificare l'operazione di cessione del credito

  • art. 24 Cost.

    richiamato anche per giustificare l'esame prioritario del motivo più liquido

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all'art. 24 Cost. per l'economia processuale

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato con riferimento al principio di specificità del ricorso per cassazione

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    consente alla Corte, esauriti gli accertamenti di fatto, di decidere nel merito

  • art. 69 d.P.R. 131/1986

    richiamato indirettamente dall'art. 22 d.P.R. 131/1986 in tema di pena pecuniaria

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la disposizione contenuta nell'art. 22 d.P.R. 131/1986 consente di tassare anche l'atto non registrato che sia enunciato in un atto soggetto a registrazione, ma solo se ricorre l'identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e quelle dell'atto enunciato, salvo la specifica disciplina degli atti dell'autorità giudiziaria.
  • La mera enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d'uso, all'interno di un atto soggetto a registrazione, può essere sufficiente a far sorgere l'obbligazione tributaria, perché l'enunciazione non equivale di per sé a un uso dell'atto.
  • Quando il decreto ingiuntivo richiama un contratto di cessione del credito intercorso tra soggetti diversi dal debitore ingiunto, manca il presupposto dell'identità delle parti richiesto per applicare l'imposta di registro all'atto enunciato.
  • Se la questione è risolvibile sulla base di un principio di diritto consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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