Cassazione Civile, Ordinanza n. 06148/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di finanziamento intercorsi tra una cliente e un istituto di credito, nel contesto di un giudizio in cui erano state esaminate, tra l'altro, la validità del recesso della banca, la segnalazione in centrale rischi, la dedotta usurarietà degli interessi, la validità delle garanzie e la richiesta di ricalcolo del saldo contabile. La corte d'appello, dopo una prima decisione non definitiva e un supplemento di consulenza tecnica, aveva accolto solo la domanda relativa agli interessi anatocistici, condannando la banca alla restituzione di una somma, e aveva respinto le altre domande. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato, in relazione agli interessi usurari, la violazione degli artt. 1815 c.c., 108/1996 e 644 c.p. nonché la nullità per violazione dell'art. 1418 c.c.; ha sostenuto che l'atto di iscrizione di ipoteca imposto dalla banca per convertire un credito chirografario in credito ipotecario fosse nullo o inefficace per mancanza di causa e frode alla legge, perché non vi sarebbe stata traditio della somma garantita, e che si fosse in presenza di usura originaria, con conseguente applicazione della sanzione civilistica dell'art. 1815, comma 2, c.c.; ha inoltre dedotto che l'ipoteca fosse di secondo grado, che il debito residuo del precedente finanziamento fosse già determinato, e che il consenso all'atto fosse viziato da violenza morale. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con le rationes decidendi della sentenza impugnata, perché formulato in modo promiscuo e generico, con richiamo cumulativo a più norme e a vizi motivazionali non più configurabili nei termini prospettati. Ha inoltre rilevato che la censura di nullità dell'atto notarile di iscrizione ipotecaria introduceva una questione nuova, non trattata nella decisione di merito e non adeguatamente autosufficiente. Quanto alla dedotta violenza morale, ha osservato che la corte territoriale aveva già esaminato il tema, affermando che le minacce non erano provate e che non ricorreva l'art. 1438 c.c., poiché il mezzo utilizzato dalla banca non era sproporzionato. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della sanzione civile in caso di usura originaria; la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è inammissibile.
Richiamata dalla ricorrente in tema di usura; la censura è stata ritenuta generica e non confrontata con la sentenza impugnata.
Citato dalla ricorrente quale parametro in materia di usura; la Corte non esamina il merito della doglianza.
Invocato per dedurre la nullità dell'atto notarile di iscrizione ipotecaria; la censura è stata dichiarata nuova e inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve indicare con specificità le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge richiede un confronto puntuale tra norma e argomentazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è confinato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Richiamato in relazione alla nozione di fatto principale o secondario rilevante per il vizio di motivazione e agli oneri di allegazione.
La corte territoriale lo aveva escluso per mancanza di prova delle minacce e per assenza di sproporzione del mezzo usato; la Cassazione conferma che sul punto la motivazione c'era ed era non censurata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge deve essere formulata in modo specifico: occorre indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il punto esatto della sentenza impugnata che la contraddice.
- È inammissibile il motivo che accumuli più doglianze e più norme in modo indistinto, senza distinguere i singoli profili di violazione di legge o di vizio motivazionale.
- Il vizio di motivazione, nel giudizio di legittimità, non può essere dedotto con formule generiche di contraddittorietà, erroneità o omessa motivazione, ma richiede l'indicazione di un fatto decisivo, storico o normativo, effettivamente omesso nel suo esame.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei precedenti gradi di merito, salvo i casi di rilevabilità officiosa.
- Se la sentenza di merito ha già esaminato una questione e l'ha decisa con una duplice ratio, il ricorso deve censurare entrambe le rationes, altrimenti la decisione resta sorretta da quella non attaccata.
- La deduzione di violenza morale richiede allegazione e prova delle minacce e della sproporzione del mezzo usato; in mancanza di tali elementi, non è configurabile l'annullabilità del consenso.
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