Cassazione Civile, Ordinanza n. 00551/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato distinti avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011, con i quali l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA indebitamente detratta, assumendo che le operazioni fatturate fossero oggettivamente inesistenti. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo desumibile dalla documentazione prodotta l’esistenza di rapporti commerciali con un soggetto indicato come collaboratore/promotore commerciale e valorizzando l’effettività di prestazioni di installazione, manutenzione e noleggio di impianti pubblicitari. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova e sulla disciplina fiscale delle operazioni inesistenti, per avere la CTR ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla contribuente e trascurato gli indizi contrari indicati dall’Ufficio; omesso esame di un fatto decisivo, sostanzialmente sovrapponibile al secondo motivo. La contribuente ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per carenza di sommaria esposizione dei fatti di causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di esposizione sommaria dei fatti, ma ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese. La cassazione è stata disposta perché la CTR ha erroneamente applicato i principi sull’onere probatorio nelle controversie relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: una volta che l’Amministrazione abbia fornito prova, anche indiziaria, dell’inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente dimostrarne l’effettiva esistenza, non essendo sufficienti la sola fattura, la regolarità formale delle scritture o dei pagamenti. La CTR, invece, ha svalutato gli indizi addotti dall’Ufficio e ha dato rilievo a documenti della parte contribuente il cui contenuto non è stato adeguatamente specificato ai fini del controllo di effettiva riferibilità alle operazioni contestate.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
l’assenza totale della sommaria esposizione dei fatti può determinare l’inammissibilità del ricorso; una esposizione sintetica ma comprensibile è sufficiente.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la censura di nullità è stata ritenuta assorbita/fondata insieme alle altre doglianze sulla motivazione solo apparente o mancante nel concreto scrutinio del caso.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la motivazione della sentenza tributaria deve essere esistente e idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio.
in tema di operazioni fatturate come inesistenti, una volta fornita dall’Amministrazione la prova dell’inesistenza, anche indiziaria, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettività delle operazioni.
gli elementi indiziari possono fondare la prova dell’inesistenza delle operazioni e possono essere contrapposti dal contribuente con prova dell’effettività.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel quadro del potere di accertamento e della contestazione di costi e operazioni inesistenti.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel quadro normativo dell’accertamento tributario oggetto di causa.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
la detrazione IVA non spetta se l’operazione è oggettivamente inesistente.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
la fattura, da sola, non è sufficiente a provare l’effettività dell’operazione quando l’Ufficio abbia allegato e provato indizi di inesistenza.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale norma di riferimento per il recupero dell’IVA indebitamente detratta.
Massime di principio
- Nelle controversie su fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la prova offerta dall’Amministrazione può essere anche indiziaria; una volta raggiunta tale soglia, spetta al contribuente dimostrare in positivo l’effettiva esistenza delle operazioni.
- La mera esibizione delle fatture, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non sono, di per sé, sufficienti a vincere la contestazione di inesistenza oggettiva, perché tali elementi possono essere coerentemente utilizzati anche in un’operazione fittizia.
- Il giudice di merito non può limitarsi ad una generica valorizzazione della documentazione prodotta dal contribuente, ma deve confrontarsi specificamente con gli indizi contrari allegati dall’Ufficio e spiegare perché essi non conducano alla conclusione dell’inesistenza delle operazioni.
- In tema di impugnazione di sentenze tributarie, l’eccezione di inammissibilità per difetto di sommaria esposizione dei fatti è infondata se dal ricorso, anche tramite richiamo alla sentenza impugnata, sia comunque ricostruibile lo svolgimento della vicenda processuale.
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