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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21929/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'avviso di accertamento per presunte carenze di motivazione e mancata acquisizione/riproduzione di documenti (fatture e verbali di verifica) rinvenuti presso un terzo. La contribuente ha proposto ricorso incidentale articolato su due motivi: la notifica dell'atto alla erede del socio accomandatario defunto era invalida poiché, dopo la cancellazione della s.a.s. (2015) e entro il quinquennio previsto dall'art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014, la società continua a rilevare ai fini tributari e gli atti devono essere notificati alla società (o al suo legittimo rappresentante), non agli eredi del liquidatore deceduto.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi incidentali proposti da Anna Altieri ritenendoli fondati e, per assorbimento, ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia. Ha affermato che, a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese avvenuta nel 2015, opera il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione ai soli fini tributari (art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014): la società resta 'fiscalmente viva' rispetto all'Amministrazione, pertanto la notifica dell'avviso doveva essere fatta alla società (o al suo rappresentante legittimo) e non agli eredi del socio accomandatario e liquidatore deceduto. La notifica eseguita nei confronti dell'erede è stata ritenuta nulla e non sanabile; la sentenza d'appello è stata cassata e la causa decisa accogliendo l'impugnazione originaria della contribuente. Compensazione integrale delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 7, legge n. 212/2000

    Richiamata nella critica alla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte non lo ha ritenuto risolutivo nel caso concreto, concentrandosi invece sul vizio di notifica risultante dalla disciplina sulla cancellazione societaria

  • art. 42, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione degli atti impositivi; la questione della documentazione allegata è stata comunque assorbita dalla pronuncia sulla irregolarità della notifica

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; impugnazione dell'Agenzia mirava a sostenere che i documenti citati erano conoscibili dalla contribuente, ma la Corte ha deciso sul profilo della legittimità della notifica

  • art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese

    Norma sostanziale che posticipa per cinque anni gli effetti dell'estinzione della società nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: nel periodo quinquennale la società resta destinataria degli atti tributari e il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza; gli eredi del liquidatore non acquisiscono per effetto della morte la rappresentanza dell'ente

  • art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973

    Stabilisce l'obbligo di notificazione al domicilio fiscale dell'ente; la Corte ha ritenuto che l'Agenzia non abbia adempiuto correttamente a tale obbligo notificando invece all'erede

  • art. 145, comma 1, cod. proc. civ.

    Prevede la possibilità di notificare ad una persona fisica che rappresenta la persona giuridica come alternativa alla notifica in sede; la Corte ha ricordato che tale facoltà sussiste, ma nel caso l'Amministrazione non l'ha esercitata correttamente nei confronti di un soggetto legittimato

  • art. 2495 cod. civ.

    Norma sul tipo societario delle società in nome collettivo e in accomandita; richiamata per delineare la disciplina dell'estinzione e delle conseguenze verso i terzi e l'Amministrazione

  • art. 2284 cod. civ. (richiamato dall'art. 2135 c.c.)

    Regola le conseguenze della morte di un socio nelle società di persone: gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi salvo diversa decisione; la Corte ha sottolineato che la morte del liquidatore non trasferisce automaticamente la rappresentanza societaria agli eredi

  • art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato rispetto alla disponibilità delle copie di fatture in capo alla società; l'Agenzia sosteneva che la contribuente potesse reperire le fatture dalla società, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale argomento alla stregua dell'invalidità della notifica

Massime di principio

  • Se una società di persone è cancellata dal Registro delle Imprese, entro cinque anni dall'istanza di cancellazione, agli effetti tributari la società resta destinataria degli atti: l'Amministrazione deve notificare gli avvisi alla società (o al suo legittimo rappresentante) e non agli eredi di un socio o liquidatore deceduto
  • La morte del liquidatore non trasferisce automaticamente agli eredi la rappresentanza della società; gli eredi, salvo che la società decida di proseguire con loro, non sono legittimati a ricevere e contestare atti impositivi della società
  • La notifica di un avviso di accertamento a un soggetto privo di legittimazione rappresentativa (ad es. erede del liquidatore deceduto) è nulla e non sanabile, e può determinare l'annullamento dell'atto anche se il merito dell'accertamento fosse fondato
  • L'Amministrazione ha la possibilità di notificare, in alternativa alla sede, alla persona fisica che legittimamente rappresenta la persona giuridica, ma deve verificare la legittimazione e la titolarità della rappresentanza al momento della notifica
  • Questioni relative alla motivazione dell'atto e all'allegazione di documenti vanno valutate, ma possono risultare assorbite se sussiste un vizio formale più grave (ad es. notifica inesatta) che rende l'atto invalido

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