Cassazione Civile, Ordinanza n. 39447/2021 del 13/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La controversia nasce da un processo penale per diffamazione in cui un consulente tecnico d'ufficio aveva reso dichiarazioni ritenute offensive da un consulente tecnico di parte; successivamente, in un diverso procedimento, il consulente tecnico di ufficio veniva imputato di falsa testimonianza in relazione a dichiarazioni rese nel processo penale, e il danneggiato si costituiva parte civile. Il tribunale penale riconosceva il reato e liquidava un risarcimento, ma la corte d'appello penale assolveva l'imputato e revocava le statuizioni civili; la cassazione annullava però ai soli fini civili e rinviava al giudice civile d'appello. In sede di rinvio la corte territoriale rigettava la domanda risarcitoria delle eredi del danneggiato, ritenendo in sostanza che l'assoluzione penale fosse ormai coperta da giudicato anche ai fini civili e che non vi fosse danno risarcibile. Le eredi ricorrevano per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 652 c.p.p. per errata estensione del giudicato penale di assoluzione all'azione civile; 2) violazione delle regole del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. per mancato rispetto dei principi fissati dalla precedente cassazione; 3) erroneo diniego del risarcimento dei danni, comprese le spese legali, per l'ingiusto coinvolgimento nel procedimento penale; 4) errata riconduzione della pretesa al diverso istituto dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo; 5) nullità e vizi motivazionali della sentenza d'appello per avere escluso senza adeguata motivazione tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali dedotti, trascurando gli elementi istruttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, valorizzando soprattutto l'erronea applicazione dell'art. 652 c.p.p. da parte della corte d'appello civile e il mancato corretto recepimento dei principi fissati nel precedente annullamento ai soli effetti civili. Ha osservato che il giudice del rinvio doveva rivalutare con piena autonomia la rilevanza delle dichiarazioni rese e la loro eventuale illiceità civile, senza considerare preclusivo un asserito giudicato penale di assoluzione non operante nei termini affermati dalla corte territoriale. Ha inoltre rilevato che erano viziati anche i profili relativi all'insussistenza del danno risarcibile. Di conseguenza ha accolto integralmente il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame anche sul nesso causale e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come reato originariamente contestato nel procedimento da cui ebbero origine le vicende successive, senza incidere direttamente sulla decisione di legittimità civile.
Richiamato quale reato di falsa testimonianza oggetto del procedimento penale che ha dato luogo alla domanda risarcitoria poi coltivata in sede civile.
La Corte afferma che il giudice di rinvio aveva erroneamente esteso a preclusione assoluta per l'azione civile gli effetti di una sentenza penale di assoluzione, senza considerare correttamente l'ambito del giudicato e il precedente annullamento ai soli fini civili.
Norma che regola il rinvio al giudice civile competente in grado di appello quando la cassazione penale annulla agli effetti civili; comporta piena translatio del giudizio sulla domanda civile.
È evocato nel motivo di ricorso relativo al risarcimento dei danni e delle spese nel processo penale, ma la Corte risolve la questione in chiave civilistica e non ne fonda in modo autonomo la decisione.
La Corte rileva che la pretesa delle ricorrenti non attiene all'equa riparazione per irragionevole durata del processo, sicché il richiamo operato dal giudice di merito era improprio.
art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione apparente o insufficiente.
Richiamato in relazione alla domanda di danno non patrimoniale, che il giudice di merito aveva rigettato senza corretta valutazione dei presupposti.
Richiamato come base del risarcimento del danno da fatto costituente reato.
Evocato quanto alla ripartizione dell'onere della prova dei danni allegati.
artt. 115, 116 cod. proc. civ.
Richiamati nel motivo per denunciare l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
La cassazione dispone il rinvio per ulteriori accertamenti in fatto da compiere dal giudice di merito.
art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata solo per la trattazione camerale partecipata del ricorso.
Norma di conversione del d.l. 137/2020, richiamata per la disciplina della trattazione camerale.
art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare nullità processuali e vizi motivazionali.
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Richiamato nei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Richiamato nel motivo relativo al vizio motivazionale sulla prova e sulla quantificazione dei danni.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di rinvio conseguente ad annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, il giudice di merito deve procedere a un autonomo riesame della domanda risarcitoria secondo le regole processuali e probatorie del processo civile, senza attribuire alla precedente assoluzione penale un effetto preclusivo oltre i limiti effettivamente derivanti dal giudicato.
- L'art. 652 c.p.p. non può essere applicato in modo meccanico per impedire ogni accertamento civile quando la cassazione penale abbia annullato ai soli effetti civili e abbia imposto una nuova valutazione dei punti critici della motivazione.
- Nel rinvio ex art. 622 c.p.p. la domanda civile viene integralmente traslata davanti al giudice civile competente, il quale deve riesaminare anche il nesso causale con il criterio civilistico del 'più probabile che non'.
- Il diniego del risarcimento del danno da reato non può fondarsi su affermazioni astratte o apodittiche circa l'assenza di pregiudizio, ma richiede una valutazione concreta delle allegazioni e delle prove offerte sulla base degli artt. 2059 c.c. e 2697 c.c.
- Quando la motivazione di appello ignora il contenuto vincolante della decisione rescindente o si pone in contrasto con essa, la sentenza è cassabile per violazione dei limiti del giudizio di rinvio e per vizio di sussunzione.
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