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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26276/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da verbali unici di accertamento emessi dagli enti previdenziali nei confronti di un'azienda speciale di servizi di un comune, con richiesta di oltre 152.000 euro per maggiori oneri contributivi e premi assicurativi riferiti al periodo gennaio 2014-maggio 2018. In sede ispettiva erano state contestate: la non genuinità di collaborazioni coordinate e continuative e a progetto; l'irregolarità di prestazioni di lavoro accessorio/voucher per remunerazione inferiore ai limiti di legge; la non genuinità di alcune prestazioni occasionali autonome; l'illegittimità dei contratti a progetto; la natura retributiva di somme corrisposte come rimborso chilometrico. In appello l'azienda aveva sostenuto, tra l'altro, di non poter essere trattata come soggetto privato ai fini previdenziali e di avere contestato specificamente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa contributiva. Con il ricorso per cassazione ha dedotto otto motivi: nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sulla classificazione dei datori di lavoro e sulla base imponibile contributiva; violazione dell'art. 115 c.p.c. per il modo in cui erano stati valorizzati i dati ispettivi e documentali; omessa pronuncia sulle eccezioni relative ai limiti di compenso del lavoro accessorio e autonomo occasionale; mancata considerazione del giudicato esterno derivante da altra sentenza tra le stesse parti; omessa pronuncia sul quantum; impedimento alla prova per mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato esterno perché la precedente sentenza riguardava un diverso verbale e un diverso periodo contributivo, sicché il giudicato su periodi temporali diversi si estende solo se resta immutato il quadro fattuale e normativo, circostanza non dimostrata dalla ricorrente. Ha poi escluso il vizio motivazionale, richiamando il principio del "minimo costituzionale" della motivazione e rilevando che non vi era una anomalia denunciabile in cassazione. Sul merito ha confermato che le aziende speciali di enti locali, pur avendo natura pubblica e strumenti organizzativi collegati all'ente locale, non sono pubbliche amministrazioni in senso stretto e nei rapporti di lavoro operano in regime privatistico; di conseguenza trova applicazione la disciplina previdenziale ordinaria e, in materia di lavoro accessorio e collaborazioni, anche il d.lgs. n. 276 del 2003. La Corte ha inoltre ritenuto corretto l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa l'assenza dei requisiti del lavoro accessorio, della collaborazione a progetto e delle prestazioni autonome occasionali, con conseguente legittimità della pretesa contributiva. Le ulteriori censure sono state considerate, nella sostanza, dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e quindi non ammissibili in sede di legittimità; ricorrendo inoltre una "doppia conforme", le doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano comunque precluse ove non fossero state indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di motivazione: la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    È evocato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte osserva che nel caso non ricorre una motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze fondate su questo articolo sono ritenute in sostanza dirette a contestare la valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, quindi non idonee a fondare un vizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure di omessa pronuncia sono respinte perché, in sostanza, mirano a ottenere una diversa valutazione delle contestazioni di merito già esaminate o implicitamente disattese.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama la riduzione del sindacato al "minimo costituzionale" e ribadisce che non è consentita la rivalutazione del merito; in presenza di doppia conforme il motivo è ulteriormente limitato.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In ipotesi di doppia conforme il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 114 d.lgs. n. 267/2000

    È richiamato per qualificare le aziende speciali degli enti locali come soggetti dotati di autonomia organizzativa e gestionale, ma non come pubbliche amministrazioni in senso stretto ai fini del regime previdenziale.

  • art. 2093 c.c.

    La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui dalla natura di ente pubblico economico deriva la natura privatistica dei rapporti di lavoro dei dipendenti.

  • art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

    È richiamato per ricondurre la disciplina dei rapporti di lavoro degli enti pubblici economici all'ordinamento civile.

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    È richiamato per affermare che, nel caso concreto, i contratti a progetto erano privi dei requisiti del progetto specifico e quindi non genuini.

  • artt. 61-69 d.lgs. n. 276/2003

    La Corte conferma che la mancanza dei requisiti di legge dei contratti a progetto giustifica la riqualificazione dei rapporti e la pretesa contributiva.

  • art. 70 d.lgs. n. 276/2003

    La Corte osserva che il mancato rispetto delle condizioni per il lavoro occasionale non impedisce l'accertamento in fatto della reale durata e intensità della prestazione.

  • art. 44, secondo comma, d.l. n. 269/2003

    È richiamato in relazione al lavoro accessorio; la Corte ritiene che, in fatto, le prestazioni non corrispondevano al lavoro accessorio secondo la previsione normativa.

  • art. 49 l. n. 88/1989

    È invocato dalla ricorrente per contestare la classificazione dei datori di lavoro operata dall'ente previdenziale.

  • art. 1 d.l. n. 338/1989

    È richiamato in tema di base di calcolo dei contributi previdenziali, ma la censura è disattesa perché poggia su una premessa di diritto e di fatto non condivisa dalla Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 366, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è espressamente citato nel testo fornito come norma, ma il ragionamento della Corte sul motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. attiene al requisito di specificità del ricorso in caso di doppia conforme.

Massime di principio

  • Le aziende speciali di enti locali, pur inserite nell'organizzazione pubblica, non sono pubbliche amministrazioni in senso stretto; nei rapporti di lavoro operano in regime privatistico e restano soggette alla disciplina generale previdenziale e lavoristica, salvo i vincoli della fase di reclutamento pubblico.
  • In materia di rapporto previdenziale di durata, il giudicato formatosi su un diverso periodo contributivo non si estende automaticamente ad annualità successive o precedenti: occorre che il fatto costitutivo e il quadro normativo rimangano immutati e che ciò sia specificamente allegato e dimostrato.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è ormai confinato alle sole anomalie motivazionali che equivalgono a mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio di motivazione.
  • Le censure ex artt. 115 e 112 c.p.c. non possono essere utilizzate per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per riproporre contestazioni di merito già disattese, quando la decisione abbia comunque esaminato, anche implicitamente, i punti controversi.
  • Quando i giudici di merito pronunciano in modo conforme sulla base delle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è soggetto alla preclusione della "doppia conforme" e richiede l'indicazione delle differenti ragioni di fatto delle due decisioni.
  • Se un rapporto denominato come collaborazione, lavoro accessorio o prestazione autonoma occasionale è privo dei requisiti legali sostanziali, il giudice può accertarne la reale natura e fondare sulla riqualificazione la pretesa contributiva e assicurativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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