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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30707/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso, richiesto ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L. n. 289/2002, di somme versate in pendenza di giudizio dalla banca per Irpeg e Ilor relative ai periodi d'imposta 1992 e 1993, per euro 9.451,58 oltre interessi. In primo grado la domanda era stata respinta; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello della contribuente, ritenendo che i motivi di gravame non fossero specifici perché consistevano nella mera riproduzione delle difese svolte in primo grado e non in critiche alla sentenza impugnata. Con il primo motivo di ricorso la banca ha denunciato la violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello fosse stato erroneamente reputato aspecifico. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 16 L. n. 289/2002, degli artt. 21, comma 2, e 68 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, censurando il richiamo al termine biennale di cui all'art. 21.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che il principio di specificità dell'appello è rispettato quando dall'atto emerga, anche sinteticamente e complessivamente considerato, una chiara individuazione delle questioni contestate e una critica sufficiente alle ragioni della decisione di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia alla luce di tale principio e provvedere anche sulle spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, L. n. 289/2002

    è richiamato come base della domanda di rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua applicazione perché il secondo motivo resta assorbito

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    la disposizione sull'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici va interpretata restrittivamente; la specificità sussiste se l'atto contiene una chiara individuazione delle contestazioni e una critica adeguata alla decisione impugnata, anche se sinteticamente formulata

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo in relazione al termine applicabile per il rimborso; la Corte non lo esamina nel merito per assorbimento

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo in relazione al pagamento/rimborso delle somme in pendenza di giudizio; non oggetto di decisione di merito

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel secondo motivo come norma sul rimborso; non esaminata nel merito

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    evocato per affermare l'interpretazione restrittiva della norma eccezionale che limita l'accesso alla giustizia

  • art. 53 Cost.

    richiamato solo indirettamente nel riferimento al principio di accesso alla giustizia; non costituisce il fulcro della decisione

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va dichiarata solo quando i motivi siano assenti o assolutamente incerti; se dall'atto, considerato nel suo complesso, emerge in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado, il requisito è soddisfatto.
  • La specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali né la formulazione di argomentazioni nuove rispetto al primo grado: è sufficiente una critica chiara e riconoscibile alle statuizioni impugnate.
  • Anche la riproposizione di argomenti già svolti in primo grado può integrare motivi specifici di appello, purché tali argomenti siano idonei a confutare la decisione appellata e a rendere percepibili le censure al giudice del gravame.
  • La previsione di inammissibilità per difetto di specificità deve essere applicata restrittivamente, perché incide sull'accesso al giudizio di impugnazione; il controllo va orientato alla sostanza della critica e non al formalismo dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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