Cassazione Civile, Ordinanza n. 08794/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione, interamente partecipata da un ente locale e incaricata della gestione di patrimonio comunale e di servizi pubblici locali, oltre che di attività commerciali. Il tribunale ha ritenuto fallibile la società; la corte d'appello ha rigettato i reclami dell'ex amministratore e di alcune creditrici, affermando che una società di capitali a partecipazione pubblica resta soggetto di diritto privato e, se imprenditore commerciale, è assoggettabile a fallimento. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme sulla fallibilità e sulla natura degli enti pubblici, sostenendo che la società dovesse essere considerata ente pubblico o comunque organismo di diritto pubblico/in house, per mancanza di reale alterità rispetto al Comune e per il carattere pubblico dei beni e servizi gestiti; 2) errore nel negare la natura di società in house per mancato esercizio in concreto del controllo analogo, assumendo che bastasse la previsione statutaria dei poteri di controllo; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla limitata incidenza di un'attività commerciale accessoria e alle direttive e ingerenze del Comune; 4) violazione delle norme sui conferimenti in natura, sostenendo che la natura pubblica e indisponibile dei beni conferiti impedisse il conferimento medesimo e rilevasse già nella fase costitutiva. Nel corso del giudizio di legittimità, due ricorrenti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, chiedendone l'estinzione dei procedimenti e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinti i procedimenti relativi ai ricorsi della società creditrice e della banca, per intervenuta rinuncia anteriore all'adunanza camerale. Quanto al ricorso dell'ex amministratore, lo ha rigettato. La decisione ha riaffermato che le società partecipate da enti pubblici, anche se integralmente pubbliche o in house, restano normalmente società di diritto privato e non diventano enti pubblici per effetto della partecipazione pubblica, del controllo dell'ente o della gestione di servizi pubblici. Ha inoltre ribadito che l'assoggettabilità al fallimento dipende dalla natura di imprenditore commerciale derivante dalla forma societaria e dall'iscrizione nel registro delle imprese, non dal concreto esercizio dell'attività o dalla titolarità pubblica del capitale. La Corte ha anche chiarito che, una volta respinta la censura principale sulla fallibilità, le doglianze subordinate sulla qualificazione in house restano prive di interesse. Spese integralmente compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
Richiamato per sostenere la disciplina dell'assoggettabilità alle procedure concorsuali degli imprenditori commerciali.
Richiamato in relazione al tipo societario e alla natura privata del soggetto costituito in forma di società di capitali.
Usato per individuare i soggetti fallibili secondo la qualità di imprenditore commerciale.
art. 1, par. 6, direttiva 2006/13/CE
Invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto non dirimente il richiamo alla disciplina eurounitaria degli appalti rispetto alla fallibilità.
art. 113 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato con riguardo ai requisiti delle società in house providing; la Corte ha escluso che tale qualificazione basti a trasformarle in enti pubblici.
art. 3, commi 25 e 26, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Richiamato per la nozione di organismo di diritto pubblico, ritenuta non decisiva ai fini dell'esclusione della fallibilità.
art. 4 l. 20 marzo 1975, n. 70
Richiamato quale conferma del principio per cui nuovi enti pubblici possono essere istituiti o riconosciuti solo per legge.
art. 4, comma 13, d.l. 6 luglio 2012, n. 95
Richiamato come norma di rinvio alla disciplina codicistica per le società a partecipazione pubblica.
Applicato per dichiarare l'estinzione dei procedimenti a seguito della rinuncia ai ricorsi.
Richiamato ai fini del regolamento delle spese in caso di rinuncia al ricorso; la mancata accettazione rileva solo per le spese.
Invocato dal ricorrente in relazione ai conferimenti in natura, ma la censura è stata respinta.
Invocato dal ricorrente in relazione ai conferimenti in natura, ma la censura è stata respinta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Le società costituite in forma di società di capitali, anche se integralmente partecipate da enti pubblici e destinate alla gestione di servizi o beni pubblici, conservano di regola natura privatistica e restano assoggettabili allo statuto dell'imprenditore e alle procedure concorsuali.
- La qualificazione come organismo di diritto pubblico o come società in house rileva principalmente ai fini dell'evidenza pubblica o dell'organizzazione del servizio, ma non comporta automaticamente l'equiparazione dell'ente societario a un ente pubblico né l'esclusione del fallimento.
- Ai fini della fallibilità conta la natura del soggetto e la forma societaria adottata, non il solo oggetto sociale né il fatto che l'attività sia esercitata nell'interesse pubblico o con capitale pubblico.
- L'eventuale controllo analogo dell'ente pubblico socio non elimina, di per sé, l'autonomia della società né sostituisce la disciplina privatistica, se non in presenza di una specifica previsione normativa derogatoria.
- Quando una decisione si fonda su rationes decidendi autonome e distinte, l'infondatezza della censura diretta contro una sola di esse rende inammissibili o prive di interesse le ulteriori censure che, anche se accolte, non potrebbero comunque sovvertire il decisum.
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