Cassazione Civile, Ordinanza n. 15324/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un impiegato addetto al back office e all'istruzione/controllo delle pratiche di autotutela relative ad avvisi di accertamento Tari. Al lavoratore erano state contestate, con prima lettera, numerose irregolarità e violazioni di procedure aziendali in 48 casi, ritenute pregiudizievoli per l'attività dell'ente impositore e per l'immagine della società; con una seconda contestazione gli erano state addebitate una falsa dichiarazione resa in audizione sulla provenienza di un fascicolo e il possesso/uso non autorizzati di documenti aziendali. Dopo le giustificazioni rese dal dipendente e il deposito di documentazione, la società aveva poi intimato il recesso per giusta causa. In cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità/improcedibilità dell'opposizione per tardiva notifica del ricorso; violazione del termine del ccnl per l'adozione del provvedimento disciplinare; violazione del principio di immediatezza della contestazione; insussistenza della giusta causa e omessa valutazione degli addebiti della seconda contestazione; violazione delle regole sull'onere della prova e della non contestazione; erronea esclusione dell'applicazione di una sola tutela conservativa; erronea applicazione del contributo unificato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi tranne il secondo: ha confermato che la notifica tardiva dell'opposizione integra nullità sanabile, non inesistenza; ha escluso la tardività della contestazione disciplinare; ha affermato che il giudice può fondare la giusta causa anche su uno solo degli addebiti contestati; ha ritenuto corretta la valutazione probatoria e la qualificazione della condotta come grave violazione idonea a rompere il vincolo fiduciario. Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'art. 227 ccnl terziario, perché il termine di 15 giorni per comunicare il licenziamento decorre dalla scadenza del termine concesso per le controdeduzioni complete, non da un successivo adempimento formale come l'invio dell'indice della documentazione già depositata. La proroga di 30 giorni doveva essere comunicata prima della scadenza del termine originario, e la comunicazione effettuata il 16 gennaio 2019 era tardiva rispetto alla scadenza del 5 gennaio 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato gli altri sei motivi e ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. La cassazione con rinvio è stata disposta perché il giudice di merito dovrà riesaminare le conseguenze della violazione del termine contrattuale per l'adozione del provvedimento disciplinare, verificando la tutela applicabile secondo la legge n. 92 del 2012.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 1, comma 52, legge n. 92 del 2012
Richiamato per escludere che la notifica tardiva del ricorso in opposizione, poi rinnovata e sanata dalla costituzione dell'opposto, comporti improcedibilità o inammissibilità.
art. 1, comma 51, legge n. 92 del 2012
Nel rito Fornero, la mancata notifica dell'opposizione integra improcedibilità solo quando la notificazione sia omessa del tutto; se la notifica è soltanto nulla, opera la sanatoria o la rinnovazione.
Consente la rinnovazione della notificazione nulla, con efficacia sanante.
art. 227 c.c.n.l. terziario
"l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore ... entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni"; "il termine ... può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato"
La disposizione introduce un termine perentorio per l'adozione e comunicazione del provvedimento disciplinare; il dies a quo coincide con la scadenza del termine per le controdeduzioni complete, e la proroga deve essere comunicata prima della scadenza del termine originario.
La violazione del termine contrattuale per decidere sul procedimento disciplinare integra violazione della procedura disciplinare rilevante ai fini della tutela prevista dall'art. 18 Stat. lav.
La giusta causa può essere ravvisata anche in uno solo degli addebiti contestati, se grave al punto da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
Richiamato in relazione all'onere di provare la sussistenza degli addebiti a fondamento del licenziamento.
L'onere della prova della giusta causa e dei fatti contestati grava sul datore di lavoro.
art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970
La violazione della procedura disciplinare può condurre alla tutela reintegratoria/indennitaria prevista dalla norma, da valutare in rinvio secondo la qualificazione del vizio.
art. 18, comma 6, legge n. 300 del 1970
La violazione della procedura ex art. 7 St. lav., ove non notevole e ingiustificato il ritardo, comporta la tutela indennitaria attenuata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato dipende dalla pronuncia di rigetto/inammissibilità/improcedibilità e dall'obbligo soggettivo della parte di versare il contributo, quest'ultimo verificato dall'amministrazione giudiziaria.
art. 225 c.c.n.l. terziario
Richiamato nella valutazione della gravità della condotta, in quanto prevede sanzioni conservative per ipotesi di negligenza, ritenute non sovrapponibili ai fatti addebitati.
art. 220 c.c.n.l. terziario
Richiamato quale parametro degli obblighi di osservanza scrupolosa dei doveri d'ufficio.
Richiamato per ribadire i doveri di diligenza del lavoratore.
Richiamato per escludere che il datore abbia un obbligo di controllo continuo sui dipendenti desumibile dai canoni di correttezza.
Richiamato per escludere un dovere datoriale di vigilanza continua come corollario di buona fede.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione o appello nel rito accelerato del lavoro, la tardiva notificazione del ricorso non equivale automaticamente a inesistenza della notificazione: se un atto notificatorio è comunque riconoscibile, l'irregolarità ricade nella nullità ed è sanabile tramite costituzione della controparte o rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- Nel licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione va valutata in senso relativo: ritardi anche apprezzabili possono essere giustificati dalla complessità degli accertamenti e dall'organizzazione aziendale, e il giudizio è di merito se congruamente motivato.
- La clausola collettiva che prevede un termine per la comunicazione del provvedimento disciplinare dopo le controdeduzioni del lavoratore introduce un termine perentorio di decadenza; il dies a quo coincide con il completo esercizio del diritto di difesa, non con adempimenti meramente formali successivi.
- La proroga del termine contrattuale per l'adozione del provvedimento disciplinare è utilizzabile solo se comunicata al lavoratore prima della scadenza del termine originario; una comunicazione tardiva è inefficace a evitare la decadenza.
- Ai fini della giusta causa di licenziamento, il giudice può fondare la decisione anche su uno solo degli addebiti contestati, purché connotato da gravità tale da spezzare il vincolo fiduciario e da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
- L'onere di provare i fatti posti a base del licenziamento grava sul datore di lavoro; la valutazione delle prove e del principio di non contestazione resta tuttavia insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- La violazione del termine contrattuale per la decisione disciplinare, quando rilevante nel procedimento ex legge n. 92 del 2012, integra una violazione procedurale dell'art. 7 Stat. lav. e può determinare la tutela prevista dall'art. 18, commi 4 o 6, a seconda dell'intensità del ritardo e della qualificazione del vizio.
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