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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16784/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli attori avevano impugnato davanti al giudice amministrativo il decreto della presidente della seconda sezione civile della Corte d'appello di Roma del 6 aprile 2023 e il successivo decreto attuativo del 26 aprile 2023, con cui, a seguito del trasferimento del consigliere relatore originariamente assegnatario del fascicolo, era stata riorganizzata la gestione del ruolo: il calendario delle udienze era stato rimodulato secondo il criterio cronologico di iscrizione a ruolo e la loro causa, già fissata al 13 giugno 2023, era stata rinviata al 15 settembre 2026. Secondo i ricorrenti, tali atti non erano atti giurisdizionali ma atti amministrativi o comunque organizzativi dell'ufficio giudiziario, illegittimamente lesivi del diritto di azione, della ragionevole durata del processo e del rispetto dei criteri tabellari, perché non avevano dato priorità a una causa antica e soggetta a rito acceleratorio. Dopo il rigetto del TAR per difetto assoluto di giurisdizione e la conferma del Consiglio di Stato, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, denunciando: errata qualificazione degli atti come non amministrativi; indebita estensione della riserva di organizzazione dell'ordine giudiziario; violazione delle norme costituzionali e processuali sul riparto di giurisdizione; contrasto con il diritto a un ricorso effettivo e con gli artt. 6 e 13 CEDU; omessa considerazione del potere-dovere di vigilanza del CSM; e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, confermando che gli atti del presidente di sezione relativi alla formazione del ruolo e alla calendarizzazione delle udienze, nel caso di specie, sono atti interni all'ordine giudiziario, preparatori e strumentali alla funzione giurisdizionale, e non atti amministrativi sindacabili dal giudice amministrativo. È stata quindi confermata la declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione pronunciata dal giudice amministrativo, con l'ulteriore affermazione che l'ordinamento appronta rimedi interni al processo e all'ordinamento giudiziario per reagire a eventuali disfunzioni o ritardi, sicché non sussiste il vuoto di tutela denunciato dai ricorrenti. In ragione del rigetto, il Consiglio di Stato è rimasto vincitore in senso processuale, insieme alle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    disposizione richiamata per delimitare il ricorso alle Sezioni Unite avverso le decisioni del Consiglio di Stato in tema di giurisdizione

  • art. 7 c.p.a.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la sindacabilità davanti al giudice amministrativo degli atti impugnati

  • art. 9 c.p.a.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro del riparto di giurisdizione

  • art. 24 Cost.

    richiamato come fondamento della tutela giurisdizionale effettiva del diritto di azione e dell'interesse alla ragionevole durata del processo

  • art. 103 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso sul riparto di giurisdizione

  • art. 104 Cost.

    utilizzato dalla Corte per valorizzare l'autonomia e indipendenza della magistratura ordinaria e la riserva di organizzazione dell'ordine giudiziario

  • art. 107 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 110 Cost.

    richiamato per la responsabilità ministeriale sull'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il principio di ragionevole durata del processo e del giusto processo

  • art. 113 Cost.

    richiamato per affermare la tutelabilità contro gli atti della pubblica amministrazione

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare il potere-dovere del giudice di adottare provvedimenti per il più sollecito svolgimento del procedimento

  • art. 7-bis r.d. n. 12 del 1941

    indicato come norma tabellare che disciplina l'assegnazione degli affari e i profili organizzativi degli uffici giudiziari

  • art. 7-ter r.d. n. 12 del 1941

    richiamato insieme all'art. 7-bis per la disciplina tabellare dell'organizzazione degli uffici giudicanti

  • art. 37 d.l. n. 98 del 2011

    richiamato in relazione ai programmi di gestione degli uffici giudiziari e alla riduzione dell'arretrato

  • L. n. 89 del 2001

    richiamata come legge Pinto, a presidio dei rimedi preventivi e riparatori contro la durata irragionevole del processo

  • art. 1-bis L. n. 89 del 2001

    richiamato per il diritto ai rimedi preventivi contro la violazione del termine ragionevole

  • art. 1-ter L. n. 89 del 2001

    richiamato in tema di rimedi preventivi nella disciplina Pinto

  • art. 6 CEDU

    richiamato per il diritto a un processo equo e di ragionevole durata

  • art. 13 CEDU

    richiamato per il diritto a un ricorso effettivo

  • d.P.R. n. 3 del 1957

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla responsabilità dei magistrati/pubblici funzionari

  • art. 105 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso sull'assetto costituzionale dell'ordinamento giudiziario

Massime di principio

  • Gli atti del presidente di sezione che, in applicazione dei criteri tabellari, ricalendarizzano le udienze e redistribuiscono il ruolo di cause rimaste vacanti per il trasferimento del relatore sono atti interni all'ordine giudiziario, preparatori e strumentali alla giurisdizione, non atti amministrativi impugnabili davanti al giudice amministrativo.
  • La riserva di organizzazione dell'ordine giudiziario non coincide con una zona franca sottratta a controllo: la verifica della conformità dei poteri organizzativi ai criteri tabellari e al principio di ragionevole durata del processo si realizza attraverso rimedi interni al processo e all'ordinamento giudiziario, non mediante il sindacato di un diverso plesso giurisdizionale.
  • La violazione dei criteri tabellari di assegnazione o calendarizzazione non determina di per sé la nullità degli atti processuali adottati; la tutela è affidata agli strumenti interni previsti dall'ordinamento, compresi i poteri del giudice procedente, i rimedi sulla durata del processo e gli strumenti disciplinari.
  • Il diritto alla ragionevole durata del processo va letto come componente del giusto processo e come bene a garanzia sia della parte sia del corretto funzionamento della giurisdizione; la sua tutela deve essere concretamente perseguita nel processo, anche mediante interlocuzione con il giudice e, se del caso, anticipazione o revisione delle udienze.
  • Non sussiste difetto di giurisdizione quando l'atto impugnato, pur adottato dal capo dell'ufficio giudiziario, è diretto esclusivamente alla gestione del singolo processo o del ruolo di cause assegnate, perché non esprime una funzione amministrativa autonoma ma l'organizzazione interna della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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