Cassazione Civile, Ordinanza n. 21835/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. per stabilire se la controversia promossa da una società contro il diniego dell'ufficio fiscale alla proposta di trattamento dei crediti tributari nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti dovesse essere decisa dal giudice tributario o dal giudice ordinario. La società aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale la nota di diniego, chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della meritevolezza dell'accettazione della proposta e il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. L'Agenzia sosteneva la giurisdizione del tribunale fallimentare/ordinario, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla natura privatistica e concorsuale della proposta di trattamento dei crediti tributari. La società resistente, invece, insisteva per la giurisdizione tributaria, sostenendo che il diniego incidesse direttamente sul rapporto d'imposta e che fosse impugnabile come atto rientrante nella giurisdizione esclusiva tributaria; richiamava inoltre l'art. 19 d.lgs. 546/1992 e l'art. 2 del medesimo decreto. La questione riguarda dunque il riparto di giurisdizione sulle controversie relative al diniego di adesione dell'amministrazione finanziaria alla proposta di transazione fiscale formulata in una procedura di ristrutturazione dei debiti.
La decisione
La Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha richiamato un orientamento ormai consolidato secondo cui le controversie sul mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari ex art. 182-bis e 182-ter l.fall. appartengono al tribunale fallimentare, perché la proposta ha natura concorsuale e negoziale, inserita in una sub-procedura obbligatoria ed esclusiva nell'ambito della crisi d'impresa. La Corte ha distinto tali controversie da quelle aventi ad oggetto l'an e il quantum della pretesa tributaria, che restano devolute al giudice tributario. Ha inoltre valorizzato la novella del d.l. 125/2020 conv. in l. 159/2020 e la continuità interpretativa con il Codice della crisi, che attribuiscono al tribunale la valutazione di convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione, anche in assenza di adesione del fisco. Il processo deve quindi essere riassunto davanti al giudice ordinario, che provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
regolamento preventivo di giurisdizione
è lo strumento utilizzato per dirimere il conflitto sulla giurisdizione prima della decisione nel merito.
la proposta di trattamento dei crediti fiscali va collocata nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, con funzione concorsuale.
la proposta di trattamento dei crediti tributari in procedura concorsuale ha natura negoziale-concorsuale e la controversia sul diniego di assenso appartiene al giudice ordinario.
richiamato dalla resistente per il risarcimento del danno asseritamente derivato dal diniego illegittimo.
la giurisdizione tributaria copre le controversie sui tributi, ma non quelle in cui il rapporto tributario è solo elemento di una diversa fattispecie concorsuale.
l'elenco degli atti impugnabili non fonda da solo la giurisdizione tributaria e non ricomprende, in questa vicenda, il diniego di transazione fiscale come atto concorsuale.
richiamato come norma di raccordo tra giurisdizione tributaria e procedura concorsuale per i debiti iscritti a ruolo.
art. 182-ter, comma 5, l.fall.
il Tribunale ... fa oggetto di specifica valutazione la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale
attribuisce espressamente al tribunale la valutazione di convenienza della proposta sui crediti tributari o contributivi.
art. 48, comma 5, d.lgs. 14/2019
conferma che il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria se la proposta è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
richiamato per le percentuali rilevanti ai fini dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
richiamato per le percentuali rilevanti ai fini dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
richiamato per le percentuali rilevanti ai fini del concordato preventivo.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al diniego dell'amministrazione finanziaria alla proposta di trattamento dei crediti tributari formulata nell'ambito di accordi di ristrutturazione o concordato preventivo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario/fallimentare, perché la posizione dedotta non attiene direttamente all'an o al quantum dell'imposta ma alla convenienza e fattibilità di una sub-procedura concorsuale.
- La giurisdizione tributaria resta ferma solo quando l'oggetto immediato del giudizio è l'accertamento della pretesa fiscale o la legittimità di atti tipicamente tributari; quando il tributo entra nel giudizio come elemento di una diversa fattispecie concorsuale, il riparto si sposta sul giudice ordinario.
- L'art. 19 d.lgs. 546/1992 non è norma attributiva di giurisdizione, ma presuppone la giurisdizione tributaria; pertanto non consente di devolvere al giudice tributario controversie che hanno natura concorsuale e non propriamente tributaria.
- La disciplina della transazione fiscale va letta in continuità con il Codice della crisi d'impresa, il quale conferma che la valutazione di convenienza del trattamento dei crediti fiscali e previdenziali appartiene al tribunale, anche in assenza di adesione dell'amministrazione creditrice.
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