Cassazione Civile, Ordinanza n. 13248/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dirigenti medici di primo livello di un'azienda sanitaria locale hanno impugnato la riduzione del trattamento economico accessorio disposta dall'ente nel 2012 e attuata dal marzo 2013 mediante trattenute in busta paga. La controversia riguardava in particolare la decurtazione del 30% della retribuzione variabile aziendale e la legittimità del criterio usato per calcolare la riduzione dei fondi contrattuali, ritenuto dai lavoratori erroneo perché applicato sull'intera consistenza dei fondi e non solo sulle voci accessorie, con effetti anche sulla retribuzione di posizione e di risultato. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010, perché la norma imponeva solo il tetto complessivo al trattamento accessorio e una riduzione proporzionale alla diminuzione del personale, non un taglio forfettario del 30% sui singoli stipendi; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la corte d'appello avrebbe escluso il sindacato del giudice ordinario su questioni che invece attenevano ai diritti dei dirigenti medici; 3) violazione dei CCNL di settore, sostenendo che la riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione non poteva avvenire senza la previa revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali. La Corte d'appello aveva invece ritenuto legittima la decurtazione, qualificandola come attuativa di vincoli di finanza pubblica e sottratta a censure sul quantum. In cassazione i lavoratori hanno chiesto la cassazione della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, i motivi di ricorso. Ha chiarito che l'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 imponeva la cristallizzazione delle risorse destinate al trattamento accessorio all'importo 2010 e la loro successiva riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, ma non consentiva un taglio lineare e forfettario del 30% sulla retribuzione accessoria individuale. Ha affermato che il giudice ordinario può conoscere della pretesa dei singoli dirigenti, perché il ricalcolo riguarda il loro diritto soggettivo alla corretta corresponsione del trattamento economico e non richiede la rimozione di atti di macro-organizzazione. Ha inoltre escluso che un generico richiamo alla revisione delle graduazioni potesse legittimare la decurtazione contestata. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché ridetermini i fondi secondo i criteri di legge, quantifichi quanto spettava ai lavoratori dopo il 2010 e accerti il dare-avere tra le parti. Il testo fornito si interrompe prima della formula finale completa sulle spese, ma l'esito decisorio è chiaramente di cassazione con rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
è stato il parametro processuale delle censure in cassazione relative a violazione di legge e vizio di motivazione
richiamato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. a sostegno della doglianza processuale
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici è definito dalla contrattazione collettiva; i trattamenti accessori sono collegati a performance e attività previste dalla legge e dai contratti
art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
la contrattazione integrativa deve assicurare efficienza e produttività, destinando una quota prevalente delle risorse accessorie alla performance, nel quadro delle risorse variabili
art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria
la graduazione delle funzioni dirigenziali determina il trattamento economico di posizione; la parte variabile richiede la pesatura delle attività dirigenziali
art. 55, comma 6, CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria
richiamato dai ricorrenti come norma collegata alla procedura di graduazione delle funzioni
art. 39 CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la retribuzione di posizione è componente del trattamento economico dei dirigenti
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010
"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"
impone la cristallizzazione del fondo al livello 2010 e la sua ulteriore riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio; non autorizza tagli lineari individuali
normativa di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica nel pubblico impiego
legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010
richiamato per la modifica dell'art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come riforma che rafforza il nesso tra performance e buon andamento nell'impiego pubblico
richiamato quale quadro ordinamentale delle articolazioni aziendali nel SSN
decreto regionale n. 23 del 2013
richiamato dai ricorrenti come atto di recepimento dei criteri di riduzione
decreto n. 63 del 2010 del Commissario ad acta per la sanità della Regione Campania
richiamato per la razionalizzazione e il contenimento della spesa del personale sanitario
delibera n. 760 del 2013
indicata come atto con cui l'azienda avrebbe adottato criteri diversi di calcolo della riduzione
Corte cost. n. 190 del 2022
richiamata per il principio che le risorse accessorie sono destinate a premiare merito e performance entro i vincoli di finanza pubblica
Corte cost. n. 65 del 2016
richiamata per affermare che i tagli lineari non impongono riduzioni identiche in tutti i settori, ma la fissazione di un importo complessivo di risparmio
Corte cost. n. 200 del 2018
richiamata per il vaglio di costituzionalità delle disposizioni di contenimento della spesa del personale pubblico
Corte cost. n. 178 del 2015
richiamata per la parziale illegittimità del solo comma 17 dell'art. 9 del d.l. 78/2010, con effetti dal giorno successivo alla pubblicazione
Corte cost. n. 219 del 2014
richiamata per il principio di possibile compressione dell'autonomia collettiva per superiori interessi generali
Corte cost. n. 40 del 2007
richiamata nel medesimo quadro argomentativo sulla compressione dell'autonomia collettiva
Corte cost. n. 393 del 2000
richiamata nel medesimo quadro argomentativo sulla compressione dell'autonomia collettiva
Corte cost. n. 143 del 1998
richiamata nel medesimo quadro argomentativo sulla compressione dell'autonomia collettiva
Corte cost. n. 124 del 1991
richiamata nel medesimo quadro argomentativo sulla compressione dell'autonomia collettiva
Corte cost. n. 34 del 1985
richiamata nel medesimo quadro argomentativo sulla compressione dell'autonomia collettiva
Cass. n. 10613 del 2023
richiamata per definire la natura della retribuzione di posizione e la necessità della pesatura delle attività dirigenziali
Cass. n. 9040 del 2023
richiamata per il rapporto tra mancata graduazione delle funzioni e incremento della retribuzione di risultato
Cass. n. 29855 del 2023
richiamata insieme a Cass. n. 9040 del 2023 sul medesimo tema
Cass. n. 29716 del 2023
richiamata per la tutela risarcitoria da perdita di chance in caso di mancata graduazione delle funzioni
Cass. n. 6090 del 2021
richiamata per affermare che l'amministrazione, entro i limiti delle risorse di legge, non ha potere di disposizione sull'applicazione del contratto collettivo
Cass. n. 18523 del 2022
richiamata per il divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto alla contrattazione collettiva
Cass. n. 12106 del 2022
richiamata per il medesimo principio di pari trattamento
Cass. n. 11008 del 2022
richiamata per il medesimo principio di pari trattamento
Cass. n. 5138 del 2022
richiamata per la prevalenza delle disposizioni statali inderogabili di finanza pubblica sulla contrattazione collettiva
Cass. n. 6930 del 2021
richiamata per la regola della cristallizzazione dei fondi al 2010 e della riduzione proporzionale alle cessazioni
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, le risorse destinate al trattamento accessorio possono essere cristallizzate dalla legge a un importo base e poi ridotte in proporzione alla diminuzione del personale in servizio, ma non possono essere unilateralmente decurtate con tagli forfettari sui singoli trattamenti individuali.
- La corretta applicazione di vincoli di finanza pubblica sui fondi contrattuali deve avvenire ricostruendo il fondo secondo i criteri legali, imputando le quote ai singoli dipendenti in base alla graduazione vigente e verificando il conseguente dare-avere; non è legittimo sostituire tale meccanismo con una riduzione percentuale lineare della retribuzione di ciascun dirigente.
- La retribuzione di posizione nella dirigenza sanitaria dipende dalla graduazione e dalla pesatura delle funzioni, mentre la retribuzione di risultato ha autonoma giustificazione collegata agli obiettivi; la revisione delle graduazioni riguarda la ripartizione del fondo, non la determinazione del fondo stesso.
- Il giudice ordinario può conoscere della pretesa del singolo dipendente pubblico alla corretta corresponsione del trattamento economico, quando la contestazione riguarda diritti soggettivi e il sindacato sugli atti organizzativi è solo incidentale.
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