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Sentenza

Sentenza del 29/11/2017 n. 28578 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato numerose riprese fiscali relative all'anno d'imposta 2003, riguardanti ammortamenti di diritti d'uso, costi per ricerca, spese di difesa ordinaria e straordinaria dei prodotti, costi pubblicitari, ricavi da vendite infragruppo e detrazione IVA. La ricorrente ha denunciato violazioni di legge, difetti di motivazione, errata applicazione del principio di inerenza e dell'onere della prova, nonché vizi nella determinazione del valore normale dei prodotti ceduti a società collegate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi. Ha confermato, tra l'altro, che l'ammortamento dei diritti d'uso dei nomi commerciali doveva essere commisurato alla durata contrattuale di cinquanta anni; che i costi di ricerca erano di competenza del 2002; che le spese di difesa dei prodotti non erano state adeguatamente provate come inerenti e a carico della società; e che l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato. Ha invece accolto il tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo motivo. In particolare, ha ritenuto potenzialmente inerenti e deducibili le spese pubblicitarie sostenute inizialmente dalle controllate e riaddebitate alla controllante produttrice, ha censurato come illogico il confronto tra il prezzo all'ingrosso praticato alla società collegata e il prezzo al dettaglio praticato a una società indipendente, e ha accolto il motivo IVA collegato alle spese pubblicitarie. La sentenza è stata cassata limitatamente a tali profili e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68, comma 2

    Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione iscritti nell'attivo di bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

    Per i diritti d'uso o di concessione, l'ammortamento fiscale deve essere parametrato alla durata contrattuale o legale di utilizzazione. Nel caso concreto, il diritto d'uso dei nomi commerciali, previsto per cinquanta anni, non poteva essere ammortizzato applicando una percentuale maggiore, quale quella del 10%.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5, ora art. 109, comma 5

    Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

    Il requisito dell'inerenza sussiste quando il costo è funzionale all'attività d'impresa e alla produzione di ricavi. La spesa pubblicitaria può essere inerente anche se sostenuta inizialmente da società del gruppo e successivamente riaddebitata alla società produttrice, purché quest'ultima benefici dell'incremento delle vendite.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 60

    La competenza dei costi deve essere individuata in relazione all'esercizio nel quale le prestazioni risultano ultimate e il relativo ammontare è determinabile con certezza. Poiché le attività di ricerca erano state completate nel 2002, il costo non era deducibile nel 2003.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    L'avviso di accertamento è valido quando contiene una motivazione sufficientemente circostanziata. Le contestazioni riguardanti la fondatezza sostanziale della pretesa non equivalgono a una carenza formale di motivazione.

  • Codice civile, art. 2697

    L'amministrazione finanziaria deve provare gli elementi costitutivi della pretesa tributaria, mentre il contribuente che sostiene la deducibilità di un costo deve dimostrare i fatti specifici posti a fondamento della deduzione, inclusi inerenza, effettiva sostenibilità e imputazione economica.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9, comma 3

    Il valore normale deve essere determinato considerando il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, tenendo conto delle condizioni di mercato. Non è logicamente corretto confrontare senza adeguati correttivi un prezzo all'ingrosso con un prezzo al dettaglio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    La detrazione dell'IVA è ammessa per acquisti e importazioni effettuati nell'esercizio dell'impresa e inerenti alle operazioni che consentono la detrazione. La valutazione dell'inerenza IVA deve essere coerente con quella del costo ai fini delle imposte dirette.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    I poteri istruttori officiosi del giudice tributario non sostituiscono l'onere probatorio delle parti e non impongono al giudice di acquisire d'ufficio prove testimoniali non ammesse nel processo tributario.

Massime di principio

  • I diritti di concessione o di uso pluriennale devono essere ammortizzati fiscalmente in base alla durata prevista dal contratto o dalla legge, salvo diversa disciplina specifica applicabile.
  • Un costo pubblicitario è inerente se può ragionevolmente contribuire alla produzione di ricavi del contribuente, anche quando il beneficio commerciale si manifesta attraverso società distributrici del medesimo gruppo.
  • La modalità organizzativa con cui un costo viene sostenuto o riaddebitato all'interno di un gruppo societario non esclude di per sé la deducibilità: occorre verificare la reale funzione economica della spesa.
  • Chi pretende la deduzione di costi straordinari o di costi rimasti definitivamente a proprio carico deve documentare in modo puntuale natura, effettività, inerenza e imputazione del costo.
  • Ai fini della competenza fiscale, rileva l'ultimazione della prestazione e la conoscibilità certa del costo, non necessariamente la data di emissione della fattura.
  • Nella determinazione del valore normale delle operazioni infragruppo devono essere considerate le differenze tra vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio, nonché le diverse condizioni commerciali e di mercato.
  • La Corte di cassazione non rivaluta normalmente il merito o le prove, ma può intervenire quando la motivazione del giudice sia illogica, contraddittoria o giuridicamente errata.
  • L'accoglimento anche di alcuni soli motivi comporta la cassazione parziale della sentenza e il rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare i profili accolti e regolare le spese.

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