Sentenza del 29/11/2017 n. 1205 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - accertamentoinduttivo - attività illecita - presunzione di redditività - legittimità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'accertamento induttivo basato sulla presunzione che l'esercizio illecito, protratto per anni, di un'attività di intermediazione finanziaria avesse prodotto compensi non dichiarati. Il contribuente contestava, in sostanza, che dall'attività illecita potesse presumersi l'effettiva percezione di redditi.
La decisione
La presunzione è stata ritenuta legittima. È stato considerato contrario alla ragionevolezza ritenere che una persona svolga per anni un'attività illecita, esponendosi anche a sanzioni penali, senza perseguire alcun vantaggio economico. Pertanto, l'Amministrazione può utilizzare l'esercizio illecito dell'attività quale elemento presuntivo della percezione di compensi non dichiarati, ferma la necessità che l'accertamento sia fondato su elementi coerenti e verificabili.
Massime di principio
- Lo svolgimento reiterato di un'attività illecita può costituire una presunzione grave, purché coerente e ragionevole, dell'esistenza di un corrispettivo economico.
- Ai fini fiscali, anche un'attività illegale può generare materia imponibile: l'illiceità dell'attività non esclude automaticamente la tassazione dei relativi proventi.
- La presunzione di redditività si fonda sull'id quod plerumque accidit: non è normalmente plausibile che un'attività rischiosa e protratta nel tempo venga svolta senza alcun beneficio economico.
- Il contribuente può contestare la presunzione fornendo elementi concreti idonei a dimostrare l'assenza di compensi, l'inesistenza dell'attività o l'inadeguatezza della quantificazione, non limitandosi a negare genericamente la redditività.
- L'accertamento induttivo deve comunque rispettare i requisiti di motivazione, attendibilità e proporzionalità: la sola illiceità non determina automaticamente l'ammontare del reddito.
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