Sentenza del 29/11/2017 n. 717 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Irap - Medico - Distinzione proventi ambulatorio privato e struttura di terzi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il medico esercitava la professione in due contesti distinti: presso un proprio ambulatorio, dotato di autonoma organizzazione, e presso una struttura organizzata da terzi. La controversia riguardava l'assoggettamento a IRAP dei compensi complessivamente percepiti e la necessità di distinguere i proventi derivanti dall'attività svolta con una propria organizzazione da quelli conseguiti utilizzando l'organizzazione altrui.
La decisione
È stato affermato che devono essere assoggettati a IRAP esclusivamente i proventi riferibili all'attività esercitata nell'ambulatorio proprio, in quanto caratterizzata da autonoma organizzazione. Restano invece esclusi dall'imposta i compensi derivanti dall'attività svolta presso la struttura di terzi, quando il medico si avvale di un'organizzazione predisposta e gestita da altri. Occorre quindi effettuare un riparto analitico dei diversi compensi.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è esercitata con un'autonoma organizzazione, ossia con una struttura organizzativa propria, eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio personale della professione.
Massime di principio
- Quando un professionista svolge la propria attività sia in una struttura propria sia presso strutture organizzate da terzi, i compensi devono essere distinti in base al luogo e alle modalità concrete di esercizio.
- I compensi prodotti mediante una struttura autonoma del professionista possono essere soggetti a IRAP; quelli derivanti dall'attività svolta integralmente nell'organizzazione altrui, senza autonoma organizzazione propria, possono invece essere esclusi.
- Non è sufficiente considerare il reddito professionale complessivo: occorre verificare la riconducibilità di ciascun provento alla struttura organizzativa che ha reso possibile l'attività.
- Il contribuente deve poter dimostrare con documentazione contabile e contrattuale la separazione tra l'attività svolta nel proprio ambulatorio e quella svolta presso terzi.
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