Sentenza del 29/11/2017 n. 1090 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Accertamento Analitico/induttivo - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo, sostenendo che le scritture contabili erano formalmente corrette e che, pertanto, non sussistevano i presupposti per rideterminare induttivamente il reddito e il volume d’affari. La questione riguardava sia le imposte sui redditi sia l’IVA.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo il ricorso dell’Ufficio all’accertamento analitico-induttivo, poiché la contabilità, pur formalmente regolare, risultava complessivamente e sostanzialmente inattendibile alla luce di elementi desunti dal processo verbale di constatazione e di un comportamento antieconomico. L’Amministrazione poteva quindi utilizzare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, comprese le percentuali di ricarico, per determinare maggiori ricavi, maggior reddito e maggiore volume d’affari. Una volta forniti tali elementi presuntivi, l’onere di dimostrare la correttezza dei dati dichiarati si spostava sul contribuente.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973
Accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa
La norma consente la rettifica del reddito anche quando la contabilità è formalmente regolare, se nel suo complesso risulta inattendibile per contrasto con criteri di ragionevolezza e antieconomicità.
Art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
La disposizione consente di rettificare il volume d’affari e l’IVA dovuta sulla base di elementi presuntivi attendibili, anche quando le scritture contabili non presentano irregolarità meramente formali.
Cass. n. 6849/2009
Richiamata a sostegno della possibilità di utilizzare l’accertamento analitico-induttivo in presenza di contabilità sostanzialmente inattendibile.
Cass. n. 7871/2012
Richiamata per il principio secondo cui l’antieconomicità della gestione può costituire elemento presuntivo idoneo a fondare l’accertamento.
Cass. n. 27488/2013
Richiamata per la legittimità della ricostruzione dei ricavi mediante presunzioni semplici e percentuali di ricarico, con conseguente onere del contribuente di fornire una prova contraria.
Massime di principio
- La regolarità formale delle scritture contabili non impedisce l’accertamento analitico-induttivo se la contabilità, valutata nel suo complesso, appare inattendibile.
- Un comportamento antieconomico, come la vendita sistematicamente sottocosto o margini irragionevolmente bassi, può costituire un indizio rilevante di ricavi non dichiarati.
- L’Amministrazione finanziaria deve fondare la rettifica su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; non è sufficiente una mera supposizione astratta.
- Le percentuali di ricarico possono essere utilizzate per ricostruire maggiori ricavi, purché il metodo sia coerente con l’attività esercitata e con gli elementi concreti acquisiti.
- Quando l’Ufficio fornisce una ricostruzione presuntiva adeguatamente motivata, spetta al contribuente dimostrare con elementi specifici le ragioni delle anomalie economiche e la correttezza dei dati dichiarati.
- La medesima logica può applicarsi sia alle imposte sui redditi sia all’IVA, con la conseguente rettifica del reddito imponibile e del volume d’affari.
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