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Sentenza

Sentenza del 29/11/2017 n. 1090 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - Accertamento Analitico/induttivo - Presupposti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo, sostenendo che le scritture contabili erano formalmente corrette e che, pertanto, non sussistevano i presupposti per rideterminare induttivamente il reddito e il volume d’affari. La questione riguardava sia le imposte sui redditi sia l’IVA.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo il ricorso dell’Ufficio all’accertamento analitico-induttivo, poiché la contabilità, pur formalmente regolare, risultava complessivamente e sostanzialmente inattendibile alla luce di elementi desunti dal processo verbale di constatazione e di un comportamento antieconomico. L’Amministrazione poteva quindi utilizzare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, comprese le percentuali di ricarico, per determinare maggiori ricavi, maggior reddito e maggiore volume d’affari. Una volta forniti tali elementi presuntivi, l’onere di dimostrare la correttezza dei dati dichiarati si spostava sul contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa

    La norma consente la rettifica del reddito anche quando la contabilità è formalmente regolare, se nel suo complesso risulta inattendibile per contrasto con criteri di ragionevolezza e antieconomicità.

  • Art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    La disposizione consente di rettificare il volume d’affari e l’IVA dovuta sulla base di elementi presuntivi attendibili, anche quando le scritture contabili non presentano irregolarità meramente formali.

  • Cass. n. 6849/2009

    Richiamata a sostegno della possibilità di utilizzare l’accertamento analitico-induttivo in presenza di contabilità sostanzialmente inattendibile.

  • Cass. n. 7871/2012

    Richiamata per il principio secondo cui l’antieconomicità della gestione può costituire elemento presuntivo idoneo a fondare l’accertamento.

  • Cass. n. 27488/2013

    Richiamata per la legittimità della ricostruzione dei ricavi mediante presunzioni semplici e percentuali di ricarico, con conseguente onere del contribuente di fornire una prova contraria.

Massime di principio

  • La regolarità formale delle scritture contabili non impedisce l’accertamento analitico-induttivo se la contabilità, valutata nel suo complesso, appare inattendibile.
  • Un comportamento antieconomico, come la vendita sistematicamente sottocosto o margini irragionevolmente bassi, può costituire un indizio rilevante di ricavi non dichiarati.
  • L’Amministrazione finanziaria deve fondare la rettifica su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; non è sufficiente una mera supposizione astratta.
  • Le percentuali di ricarico possono essere utilizzate per ricostruire maggiori ricavi, purché il metodo sia coerente con l’attività esercitata e con gli elementi concreti acquisiti.
  • Quando l’Ufficio fornisce una ricostruzione presuntiva adeguatamente motivata, spetta al contribuente dimostrare con elementi specifici le ragioni delle anomalie economiche e la correttezza dei dati dichiarati.
  • La medesima logica può applicarsi sia alle imposte sui redditi sia all’IVA, con la conseguente rettifica del reddito imponibile e del volume d’affari.

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