Sentenza del 29/11/2017 n. 1094 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Diritti camerali - Prescrizione quinquennale ex art. 2948, 4° comma, c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi della prescrizione quinquennale è stata accolta: i diritti camerali sono qualificati come obbligazioni di durata, a cadenza periodica e con causa debendi continuativa. Di conseguenza, ogni annualità si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla scadenza dell'obbligazione, salvo atti validi di interruzione della prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile ai diritti camerali. Il ricorrente sosteneva, o comunque la decisione esamina, l'applicabilità della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 4, c.c., ritenendo i diritti camerali obbligazioni periodiche collegate al protrarsi nel tempo dell'attività o del beneficio riconducibile all'ente impositore.
Norme richiamate
Art. 2948, comma 4, codice civile
Si prescrivono in cinque anni: ... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
La norma è applicabile ai diritti camerali perché questi costituiscono obbligazioni periodiche, dovute per ciascuna annualità in relazione al protrarsi nel tempo del rapporto o del beneficio connesso all'attività dell'ente.
Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 23379/2016
È richiamata quale precedente a sostegno dell'applicazione della prescrizione quinquennale ai diritti camerali.
Cassazione civile, n. 6070/2013
È richiamata quale ulteriore precedente sulla natura periodica dell'obbligazione e sul conseguente termine quinquennale di prescrizione.
Massime di principio
- Quando un tributo o diritto è dovuto periodicamente, per annualità o a intervalli non superiori all'anno, può trovare applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 4, c.c., anziché quella ordinaria decennale.
- Per i diritti camerali la prescrizione va verificata separatamente per ciascuna annualità: il termine decorre dalla relativa scadenza e non necessariamente dall'origine del rapporto con l'ente.
- Prima di eccepire la prescrizione occorre controllare se l'ente abbia notificato atti idonei a interromperla, come avvisi, cartelle, ingiunzioni o altri atti formalmente validi.
- La qualificazione dell'obbligazione come periodica dipende dalla sua struttura: se il pagamento è collegato al semplice decorso del tempo e al mantenimento del rapporto o beneficio, è generalmente configurabile una causa debendi continuativa.
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