Cassazione Civile, Ordinanza n. 05789/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La parte ricorrente aveva impugnato davanti al giudice di pace alcune cartelle di pagamento e i sottostanti ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deducendo in sostanza la prescrizione dei crediti e contestando la regolare notificazione delle cartelle. Dopo il rigetto in primo grado per inammissibilità e la conferma in appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro censure: i primi due motivi, insieme al terzo, lamentavano omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 112 e 615 c.p.c., all'art. 2948 c.c., alla l. 215/2021 e all'art. 100 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente negato la decisione sull'eccezione di prescrizione per effetto dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973; il quarto motivo denunciava violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la disciplina sopravvenuta introdotta dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021, che ha inserito nell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella asseritamente non validamente notificata solo in presenza di uno specifico interesse qualificato, che nel caso concreto non era stato regolarmente allegato né dimostrato. La Corte ha inoltre osservato, in via di completezza, che comunque non sussiste interesse ad agire per far valere la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella in assenza di successive iniziative esecutive o di altra obiettiva incertezza. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la condanna alle spese era corretta in applicazione del principio di soccombenza. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di cassazione, per mancanza di effettiva attività difensiva dell'ente resistente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo come parametro formale delle censure di legittimità; la Corte rileva che i motivi sono formulati in modo poco chiaro e comunque infondati.
Evocato dal ricorrente in relazione all'omessa pronuncia, ma la Corte non ravvisa alcuna fondatezza della censura.
Evocato dal ricorrente in relazione all'opposizione all'esecuzione; la Corte ritiene che la doglianza sia sostanzialmente diretta contro la declaratoria di difetto di interesse ad agire.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione dei crediti; la Corte osserva che la prescrizione dedotta non giustifica l'azione nei termini proposti in mancanza di interesse qualificato.
La Corte conferma il difetto di interesse ad agire, come conformato dalla disciplina sopravvenuta.
Il principio di soccombenza è stato correttamente applicato nel condannare la parte totalmente soccombente al pagamento delle spese di lite.
art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
"l'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione diretta solo in presenza di specifico pregiudizio
La norma, come novellata, delimita l'interesse ad agire e rende ammissibile l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella asseritamente non notificata solo nei casi tassativamente indicati e in presenza di un interesse qualificato da dimostrare.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021 n. 215
È la disposizione che ha introdotto la limitazione all'impugnabilità dell'estratto di ruolo e ha trovato applicazione nei giudizi pendenti.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
È uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può rilevare come pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, giustificando l'impugnazione.
art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
Richiamato come altro caso in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sulla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici e fondare l'interesse qualificato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non validamente notificata è ammissibile solo se il debitore dimostra uno specifico interesse qualificato, nei casi tassativamente previsti dalla disciplina sopravvenuta.
- L'estratto di ruolo, di per sé, non è impugnabile; la tutela immediata contro ruolo e cartella è circoscritta a ipotesi eccezionali collegate a un pregiudizio concreto e attuale.
- La norma sopravvenuta che limita l'impugnabilità del ruolo si applica ai processi pendenti perché specifica e concretizza l'interesse ad agire, senza porre problemi di legittimità costituzionale, secondo il richiamo alle Sezioni Unite.
- L'interesse ad agire non può fondarsi sulla sola eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella se non vi sono successive iniziative esecutive o una situazione di obiettiva incertezza.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza quando le domande di parte sono integralmente respinte in tutti i gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05628/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05630/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05634/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05636/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05637/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05638/2024 del 04/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →