Cassazione Civile, Ordinanza n. 12200/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito per contributi e accessori, pari a euro 14.241,91, emesso dall'ente previdenziale perché la società aveva fruito di agevolazioni contributive previste per nuove assunzioni a tempo indeterminato. Secondo l'ente, lo sgravio non spettava perché i lavoratori assunti dalla società risultavano già occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso una diversa impresa del ciclo appaltizio, essendo in precedenza passati da contratti a termine a contratti a tempo indeterminato presso una società subappaltatrice poi sostituita nel servizio. La società aveva proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che si trattasse di accertamento negativo del credito contributivo e che quindi non gravasse su di essa la prova dei presupposti dello sgravio; 2) violazione della normativa sugli incentivi contributivi e delle norme sui contratti (artt. 1321, 1325, 1326 e 1230 c.c.), lamentando che la corte territoriale avesse attribuito alle comunicazioni Unilav efficacia costitutiva dei rapporti di lavoro, nonostante le dichiarazioni dei lavoratori circa l'inesistenza di un effettivo contratto a tempo indeterminato; 3) violazione della disciplina sui benefici in caso di subentro nell'appalto, sostenendo che gli sgravi dovessero conservarsi anche nell'ipotesi di subappalto e nel passaggio dei lavoratori alla nuova impresa subentrante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie; inoltre non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulle comunicazioni al Centro per l'Impiego e sulla loro prevalenza rispetto a dichiarazioni prive di data certa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con l'affermazione della corte territoriale secondo cui il beneficio era previsto solo per il datore di lavoro che subentra nell'appalto, disciplina di favore non estensibile né analogicamente né oltre il suo ambito soggettivo; la Corte ha inoltre richiamato l'ulteriore rilievo dell'assenza di un effettivo incremento occupazionale provato. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il motivo mascherasse una richiesta di rivalutazione delle prove e non colpisse la ratio decidendi
art. 1, comma 118, L. n. 190/2014
norma sugli sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato; esclusa l'applicabilità nel caso di lavoratori già occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti
art. 1, comma 178, L. n. 208/2015
norma sul mantenimento degli sgravi nel passaggio di appalto; ritenuta non applicabile perché il subentro riguardava l'appaltatore e non i subappaltatori coinvolti solo indirettamente
art. 1, comma 181, L. n. 208/2015
richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina degli sgravi nel subentro nell'appalto
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione dei rapporti di lavoro sulla base delle comunicazioni Unilav
richiamato dalla ricorrente per contestare l'esistenza degli elementi del contratto di lavoro a tempo indeterminato
richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione del contratto
richiamato dalla ricorrente in relazione alla tesi sulla vicenda contrattuale dei rapporti di lavoro
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
base processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge e nullità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base processuale dei motivi di violazione di legge relativi alla disciplina degli sgravi e dei rapporti di lavoro
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo formalmente costruito come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle risultanze di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se non censura la vera ragione decisoria, il motivo è inammissibile.
- Le autocertificazioni o dichiarazioni di parte prive di data certa non sono idonee, da sole, a superare risultanze documentali ufficiali che attestino l'esistenza e la scansione temporale del rapporto di lavoro.
- Le agevolazioni contributive sono norme di favore e, come tali, non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti né applicate analogicamente a soggetti o fattispecie diversi da quelli contemplati dalla legge.
- Il beneficio previsto per il subentro nell'appalto spetta al datore di lavoro che subentra secondo il perimetro normativo della disciplina, e non può essere invocato in via mediata da imprese subappaltatrici non direttamente destinatari della previsione.
- Per la fruizione di sgravi contributivi collegati a nuove assunzioni, deve risultare provato il presupposto sostanziale dell'incremento occupazionale o comunque il requisito richiesto dalla norma agevolativa.
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